CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione Sezione terza n.20855 del 3.03.2020 ha rideterminato la pena in ordine al capo A) art. 291-quater, d.P-R. n. 43 del 1973 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MIKOLA,[OSCURATO:PERSONA], in anni tre di reclusione ciascuno e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione ciascuno, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 4, legge n. 146 del 2006. 1.1.La Corte di Cassazione Sez. 3 nella sentenza di annullamento aveva accolto il ricorso del Procuratore Generale sul punto della dichiarata prescrizione del reato di cui al capo A) da parte della Corte di appello di Brescia nella pronuncia del 16.01.2019 affermando che :" il reato di cui all'art. 291-quater, .P.R. n. 43 del 1973 (d cui al capo A), è stato inserito dall'art. 5, comma 2, legge n. 92 del 2001, nell'elenco dei delitti per i quali l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., attribuisce al procuratore della Repubblica distrettuale le funzioni di pubblico ministero. Gli artt. 160, terzo comma, e 161, comma secondo, cod. pen., nel disciplinare gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione, prevedono che per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., l'interruzione della prescrizione comporta la nuova decorrenza del termine senza alcun limite se non quello costituito dalla necessità che il nuovo atto interruttivo intervenga prima della maturazione del termine stesso (Sez. 2, n. 40885 del 19/04/2017, Rv. 2. 1164, che ammette come in tali casi, in presenza di plurimi atti interruttivi, la prescrizione è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito). Poiché il massimo della pena prevista per il reato di cui all'art. 291-quater, d.P.R. n. 43 del 1973, è pari ad otto anni di reclusione per i promotori/costitutori/dirigenti/organizzatori/finanziatori e a sei anni di reclusione per i partecipi, tali periodi di tempo devono essere calcolati per intero a partire dall'ultimo atto interruttivo. Nel caso di specie la permanenza del reato è cessata il giorno 08/11/2008. La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 15/11/2016; da questa data decorrevano i termini, rispettivamente di otto e sei anni, per la prescrizione dei reati. La sentenza della Corte di appello è stata pronunciata il 16/01/2019 e, dunque, con largo anticipo rispetto ai tempi previsti. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al reato di cui al capo A della. rubrica, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia". La Corte di Cassazione Sezione 3 nella sentenza di annullamento citata ha ritenuto infondato e rigettato il ricorso dell'imputato affermando la preclusione al ricorso di cui all'art. 625-ter cod. pen pen., nel caso in cui risulti che l'imputato abbia ricevuto notizia del procedimento nella sola faseinvestigativa e non anche in quella processuale. Ha ribadito ( cfr anche Sez. 5, n. 38119 del 14/05/2019, n.m) che «la attuale disciplina individua in capo all'accusato "consapevole" dell'esistenza della pendenza [di un procedimento a suo carico], un preciso onere di diligenza che si declina sia nel dovere di informarsi circa Io stato della progressione processuale, sia nell'onere di esercitare le facoltà ed i diritti che gli sono riconosciuti ogni volta che lo stesso abbia conoscenza dell'esistenza del processo». Non ha fondamento alcuno la pretesa del ricorrente di limitare le conseguenze dell'omessa comunicazione del domicilio alla sola fase delle indagini preliminari sia perché l'art. 169, cod. proc.pen., costituisce norma d applicazione generale sia perché I' art. 420-bis, comma primo, cod proc pen., fa riferimento alla conoscenza del procedimento; proprio l'art. 9, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha modificato l'art. 420-bis cod. proc. pen. al secondo comma legittima la celebrazione del processo in absentia se, tra l'altro, l'imputato è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Nel caso di specie, l'imputato non solo era a conoscenza del procedimento a suo carico, ma omettendo volontariamente di comunicare il domicilio presso il quale ricevere le relative informazioni, si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento. Ne consegue che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.; non si tratta di una irragionevole presunzione di conoscenza del procedimento, bensì di una non incolpevole ignoranza del procedimento stesso e degli atti successivi derivante da una scelta volontaria e consapevole dell'imputato che non può dolèrsi delle relative conseguenze (anche in tema di esercizio delle prerogative difensive). 2.Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento con rinvio o in subordine l'annullamento con rinvio e articolando i seguenti motivi: I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato associativo di cui al capo A). In specie contesta la valenza probatoria data alle intercettazioni telefoniche e ai sequestri che al più possono provare i reati scopo ma non una stabile organizzazione delinquenziale finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati con l'attribuzione di ruoli precisi. Con riferimento all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], menzionato dalla Corte territoriale, come avvenuto tra la componente ucraina rappresentata da Kovalenko, quale fornitore, e quella [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e dall'Artenny, in veste di acquirenti distributori, dimostra, ad avviso della difesa, che l'accordo tra i correi era fin dall'inizio limitato alla commissione dei tre episodi di contrabbando contestati e ricompresi tra il giugno 2008 e 1'8 novembre 2008.II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza in capo al ricorrente del ruolo di costitutore promotore del delitto associativo ex art. 291 quater comma primo DPR n.43/1973 e non di mero partecipe. Non sono stati evidenziati gli elementi fattuali che consentano di ritenere provato il ruolo di iniziatore del sodalizio o comunque di colui che dopo la costituzione abbia provocato l'adesione di terzi con una maggiore pericolosità della consorteria criminale. III) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del reato e della estensione su diversi territori del gruppo criminale. Non è stato valutato il perdurante stato di incensuratezza, il limitato arco temporale in cui si sono svolti gli episodi delittuosi e l'assenza di profitto da parte dell'imputato al momento della cessazione del vincolo associativo. 3.Ha proposto ricorso, mediante il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi: I) Violazione di legge con riferimento alla mancanza di motivazione in relazione ai motivi dedotti in appello il 27.02.2017 riguardo la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso: II) Violazione di legge per mancanza di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena, nonostante lo stato di incensuratezza e il comportamento processuale. 4.11 Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1.L'[OSCURATO:PERSONA] per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte insistendo per raccoglimento dei motivi del ricorso e chiedemnto l'annullamento csenza rinvio o in subordine con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso [OSCURATO:PERSONA] Vasiliy è infondato- Va rilevato che con le censure articolate nell'atto di impugnazione il ricorrente contesta essenzialmente l'inquadramento delle condotte nell'ambito del reato associativo ed il ruolo di costitutore e promotore contestatogli. Dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche./(1 1.1.Quanto alla prima contestazione, considerato che si versa in una ipotesi di doppia conforme sostanziale, già il giudice di prime cure aveva evidenziato, sulla base delle emergenze probatorie, che si trattava di un gruppo criminale strutturato all'interno del quale vi era una precisa ripartizione di ruoli funzionali all'intera catena delle operazioni di contrabbando, a iniziare dalla presa di contatti con i destinatari sino alla commercializzazione delle sigarette, con una disponibilità permanente di mezzi e persone. La Corte territoriale, analizzando compiutamente i motivi d'appello, con motivazione congrua, logica e conforme ai principi di diritto, ha escluso che si trattasse della più semplice fattispecie del concorso di persone, coinvolte in una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione, richiamando il contenuto di ben individuate captazioni telefoniche (la cui interpretazione non è censurabile in questa sede), riscontrate da sequestri e da servizi di osservazione, pedinamento e controllo ( cfr fol 6 e ss ).La Corte territoriale dà conto del contenuto delle indagini e degli elementi probatori concretamente raccolti da cui emergeva la figura e il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], soggetto ucraino, titolare di tre utenze internazionali, quale capo dell'organizzazione creata per il contrabbando di ingenti quantitativi di sigarette sia in Italia che in altre nazioni con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] ( braccio destro del [OSCURATO:PERSONA] e in grado di approvvigionare e fornire direttamente di tabacchi) e della moglie Mariana ( la cui posizione è dettagliatamente analizzata a fol 15 e 16, la quale mentre il marito è in viaggio fornisce istruzioni agli altri correi che devono fare le spedizioni di tabacco e contratta il prezzo), con una suddivisione di ruoli ben delineata riferita a chi prendeva i contatti con i destinatari della merce, chi organizzava il trasporto, chi guidava i camion, chi provvedeva alla commercializzazione ( fol 13 e 14-17) e la individuazione di una base logistica per scaricare e depositare la merce. La Corte di appello ha in definitiva tenuto conto dei numerosi elementi, fra loro convergenti, a carico dell'imputato. Inoltre, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, ed in particolare delraffectio societatis", è pacificamente irrilevante la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi, come nella specie, l'esistenza di un sistema collaudato, benché limitato nel tempo. La posizione di vertice concretamente esercitata dal ricorrente, il suo sovraintendere alla complessiva attività di gestione del gruppo con l'assunzione di funzioni decisionali, rende priva di rilevanza la questione sulla dedotta "confusione di ruoli"; è, del resto, pacifico che il ruolo di promotore non è riservato solo a chi sia stato l'iniziatore dell'associazione. 1.2.La Corte ha, infine, offerto sufficiente motivazione delle ragioni del diniego della concessione delle attenuanti generiche, individuate nella obiettiva gravità dell'episodio criminoso, anche per la sua diffusione sul territorio, e nell'assenza di elementi favorevolmente apprezzabili ai fini dello scrutinio richiesto dall'art. 62 bis cod. pen.. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Yuriy appare fondato.La motivazione resa dalla corte territoriale in sede di rinvio è molto sintetica, come peraltro è carente la sentenza di primo grado con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] individuato genericamente come collaboratore del [OSCURATO:PERSONA] ( fol 5 e 9 sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] del rinvio menziona i contatti con [OSCURATO:PERSONA] con riferimento unicamente alla capacità di carico del camion di [OSCURATO:PERSONA], indicando a tal proposito una telefonata in cui si dice " chiedi a Vasily perché lui lo sa il mio camion quanto può portare ", e al fatto che faceva anche da scorta al camion senza però aggiungere o argomentare tali affermazioni sulla base di elementi probatori di riscontro. 3. In conclusione il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e gli atti rinviati per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione dsella Corte d'appello di