CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 34607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10728-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3640/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO che La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovuti i contributi richiesti all'avv. [OSCURATO:PERSONA] concernenti la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2010, quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello - per quel che rileva - ha giudicato fondata la censura relativa al decorso del termine prescrizionale quinquennale, reputando non equivalente a doloso e preordinato occultamento del debito la mancata denuncia del reddito; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; la professionista è rimasta intimata; la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art.. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, PINPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 10.6.2010,degli artt. 2935 cod.civ. e 421 cod.proc.civ., dell'art. 18 del d.l. n. 98de1 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011) per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante lo slittamento del termine di pagamento al 6.7.2011 ad opera del d.P.C.M. del 12 maggio 2011, atteso che si assume che l'avviso di pagamento sia stato notificato al contribuente in data 4 luglio 2016; 2. il ricorso è fondato; 3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2010, con motivazione valida anche per il d.P.C.M. relativo all'anno seguente, giungendo ad individuare il dies a co nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.NI. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti LI che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata); 4. è stato, inoltre, precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); 5. la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2011: detto termine risultava, invece, differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit.; 6. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale