CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24430-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6044/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 24430 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- - Premesso che: 1. in causa su avviso con il quale erano stati contestati alla [OSCURATO:SOCIETA], per l'anno 2008, ai fini IVA, IRAP e IRES, l'indetraibilità di alcuni importi e maggiori imponibili in relazione ad operazioni di trasporto e di appalto ritenute dall'Agenzia oggettivamente inesistenti perché poste in essere tra la detta società ed altre società facenti tutte capo ad un'unica persona fisica, con mezzi e strutture comuni e indistintamente usati da tutte, con forza lavoro impiegata da tutte e talvolta licenziata dall'una per essere assunta da un'altra e continuare ininterrottamente a lavorare per la prima sotto l'apparenza di un appalto di servizi, la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l'appello dell'Agenzia con una serie di affermazioni di massima sulla società a responsabilità limitata come modello di società di capitali "in cui si sperimenta la più elevata riduzione del carico normativo e l'allargamento più consistente dell'autonomia negoziale", sul contratto di sub-trasporto, sul criterio teleologico di interpretazione delle norme quale criterio che "ha un'impronta nettamente realistica e concreta, se correttamente utilizzato" laddove invece detto criterio sarebbe stato utilizzato "in senso trascendente, filosofeggiante, tutto proteso a giustificare il peso prevalente dato allo scopo (telos) per il quale è stato emanato l'accertamento e ... non alla effettiva e complessiva comprensione, al di là della meccanica delle parole, delle norme di legge" in tema di srl e di contratto di sub-trasporto "istituti imprescindibili per poter competere in una economia globalizzata in generale e nell'autotrasporto su strada in particolare, cui la contribuente ha effettivamente e documentante fatto ricorso per innegabili ragioni imprenditorialii"; 2. avverso la sentenza in epigrafe ricorrono, in via principale, con due motivi l'Agenzia delle Entrate e, in via incidentale, con due motivi, la contribuente. Quest'ultima ha depositato memoria; considerato che: 1. con il primo motivo del ricorso principale viene lamentata la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92 per essere la sentenza impugnata priva di motivazione; 2. il motivo è fondato. 2.1. I passaggi motivazionali riportati al punto 1 della superiore premessa si risolvono in affermazioni generali e generiche su "istituti" (le società a responsabilità limitata; il contratto di sub-trasporto) e su criteri ermeneutici (segnatamente il criterio teleologico) e in una affermazione, per la prima parte inconferente, per la seconda parte apodittica, secondo cui la contribuente avrebbe fatto ricorso all' "istituto" della società a responsabilità limitata e all' "istituto" del sub-trasposto, "effettivamente e documentalmente per innegabili ragioni imprenditoriali". 3. il secondo motivo di ricorso principale, con cui si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.37 bis d.P.R. 600/73, per avere la CTR annullato l'avviso da ritenersi invece in base a tale norma legittimo, resta assorbito; 4. il primo motivo di ricorso incidentale con cui si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR compensato le spese del secondo grado malgrado la soccombenza dell'Agenzia e senza alcuna ragione resta assorbito; 5. il secondo motivo di ricorso incidentale con cui si denuncia violazione degli art. 37 bis, quarto comma, d.P.R. 600/73, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccezione di nullità dell'avviso per non avere l'Agenzia, prima di emettere l'avviso stesso, richiesto alla contribuente "chiarimenti in ordine ai motivi che stavano alla base delle operazioni ritenute elusive" è fondato atteso che in effetti la commissione non ha preso in esame detta eccezione; 6. in conclusione il primo motivo del ricorso principale e il secondo del ricorso incidentale devono essere accolti, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale restano assorbiti, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la C.D 1-Ay n causa deve essere rinviata alla C 41el , in diversa composizione, anche per le spese; PQM la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il secondo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in 1.7 tn • t'n *c e DI i riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa alla C IR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in