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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 05814/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26266/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l'erronea applicazione delle norme processuali, è infondato in quanto prospetta deduzioni generiche nonché palesemente smentite dagli atti processuali laddove, come argomentato dalla Corte d'appello, il decreto di citazione diretta a giudizio menziona la contestazione della recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen.; contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, dunque, vi è piena corrispondenza tra il fatto contestato e quello oggetto di pronuncia di condanna (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26266/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l'erronea applicazione delle norme processuali, è infondato in quanto prospetta deduzioni generiche nonché palesemente smentite dagli atti processuali laddove, come argomentato dalla Corte d'appello, il decreto di citazione diretta a giudizio menziona la contestazione della recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen.; contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, dunque, vi è piena corrispondenza tra il fatto contestato e quello oggetto di pronuncia di condanna (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Decreto Cassazione n. 05814/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris