CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07597/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10675/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], inproprio, nonché rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Resta-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Monza n. 103/2020 depositato il12/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NICOLETTANumero registro generale 10675/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 7597/2026Data pubblicazione 30/03/2026stragiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., hanno chiesto laliquidazione dei rispettivi compensi, per quanto qui rileva, per l’attivitàstragiudiziale e giudiziale svolta in relazione all’azione di responsabilità exart. 146 l.fall., giudizio successivamente incardinato da altri professionisti.Le ricorrenti hanno chiesto la liquidazione del proprio compenso, allegandodi avere concordato con la curatela del fallimento l’applicazione di uncompenso compreso tra i minimi e i medi di tariffa. Risulta dal decretoimpugnato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato all’incarico e che alle altreprofessioniste è stato revocato il mandato nel gennaio 2023.2. Il giudice delegato, per quanto qui rileva, ha rigettato l’istanza inmancanza della conclusione del giudizio ex art. 146 l. fall.3. Il Tribunale di Monza, con il decreto qui impugnato, ha parzialmenteaccolto il reclamo, liquidando alle reclamanti per l’attività stragiudiziale egiudiziale svolta nell’ambito dell’azione ex art. 146 l. fall. l’importo di €29.355,00, come proposto dal Fallimento reclamato. Ha rilevatopreliminarmente il giudice del reclamo che l’incarico delle reclamanti eracessato prima dell’instaurazione del giudizio e che l’atto introduttivo delgiudizio non fosse riconducibile al loro operato («si presentasignificativamente innovato ed è caratterizzato da radicali stravolgimentidi impostazione rispetto alla precedente bozza elaborata dalle istanti»). Ilcompenso è stato escluso, per quanto rileva, in relazione all’attivitàstragiudiziale avente ad oggetto la predisposizione di una propostatransattiva, sia in quanto attività non provata («le istanti non hannoprovato né si sono offerte di provare quanto allegato in merito all’esitodelle trattative»), sia in quanto attività ritenuta priva di autonomiarispetto alla successiva attività giudiziale.4. Il Tribunale ha, poi, escluso il compenso per l’attività introduttiva delgiudizio, atteso che tale voce postula l’effettiva introduzione del giudizio,nella specie curata da altri professionisti. I compensi sono stati, pertanto,n. 10675/2025 R.G.Numero registro generale 10675/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 7597/2026Data pubblicazione 30/03/2026liquidati in base alla voce fase di studio della controversia, in proporzioneall’operato delle reclamanti sullo scaglione dichiarato dalle reclamanti.5. Il Tribunale, a fronte della deduzione secondo cui era statoconcordato tra le ricorrenti e la curatela un compenso pari alla media tra ivalori minimi e i valori medi, ha applicato un compenso in misura«prossima ai valori minimi», tenuto conto della mancata integraleesecuzione della prestazione. Inoltre, non è stata applicata lamaggiorazione della eccezionale complessità dell’attività svolta, in quantoart. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, nonché in quanto «le affermazionirelative alla particolare complessità delle questioni affrontate sono rimastegeneriche».6. Propongono ricorso per cassazione le reclamanti, affidato a quattromotivi, cui resiste con controricorso il Fallimento. Entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 4,19 e 20 d.m. n. 55/2014, nella parte in cui il decreto impugnato harigettato l’istanza di liquidazione del compenso in relazione all’attivitàstragiudiziale volta alla definizione transattiva della controversia.Osservano le ricorrenti che tale attività, diversamente da quanto indicatonel decreto impugnato, non può essere sussunta nella fase di studio dellacontroversia. Deducono, inoltre, che non sia stato tenuto in adeguatoconto né il pregio dell’opera (art. 19 d.m. cit.), né l’autonomaremunerabilità dell’attività stragiudiziale (art. 20 d.m. cit.); quest’ultimanon potrebbe ritenersi complementare a quella giudiziale, atteso il diversomandato conferito per tale attività rispetto a quella giudiziale esostanziatosi in diverse specifiche attività (esame relazione ex art. 33l.fall. e parere preliminare, lettere di diffida, indagini anagrafiche, trattivan. 10675/2025 R.G.Numero registro generale 10675/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 7597/2026Data pubblicazione 30/03/2026con il legale di alcuni destinatari, redazione di una memoria, supporto allaredazione dell’istanza ex art. 146 l. fall., supporto in fase di richiesta delparere del comitato dei creditori e attività connesse).2. Il primo motivo è inammissibile, non essendo stata censurata unaautonoma ratio decidendi del decreto impugnato, secondo cui non puòessere riconosciuto un compenso per l’attività stragiudiziale consistentenella predisposizione di una proposta transattiva per la quale il Tribunaleha ritenuto non provata tale prestazione («le istanti non hanno provato nési sono offerte di provare quanto allegato in merito all’esito delletrattative»). La mancata impugnazione di tale autonoma ragione delladecisione priva le ricorrenti dell’interesse all’esame del primo motivo.3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e7 d.m. n. 55/2014, nella parte in cui il decreto impugnato non hariconosciuto i compensi per la fase introduttiva del giudizio, stantel’interruzione dei mandati professionali prima della notificazione dell’attointroduttivo del giudizio. Osservano le ricorrenti che sarebbe statodisconosciuto ogni compenso per la fase introduttiva del giudizio, laddovel’omessa introduzione dello stesso a opera delle ricorrenti non puòprecludere la liquidazione del compenso per tale attività. Deducono chel’atto di citazione notificato non differisce sostanzialmente dalla bozzaredatta dalle ricorrenti.4. Il secondo motivo è infondato, in quanto riguardante una vocetariffaria che il Tribunale ha ritenuto non svolta. In assenza dipredisposizione degli atti introduttivi del giudizio (né, tanto meno, diquella successiva), la voce tariffaria non può essere riconosciuta, se nonparzialmente nella misura in cui l’attività svolta dalle ricorrenti sia inqualche modo riconducibile all’attività indicata dall’art. 4, comma 5, lett.b) d.m. cit. (redazione degli atti introduttivi e attività successiveprecedenti la fase istruttoria). Nella specie, il giudice del reclamo han. 10675/2025 R.G.Numero registro generale 10675/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 7597/2026Data pubblicazione 30/03/2026accertato che la prima (e unica) delle attività per le quali le ricorrentiavevano allegato l’esecuzione non è riconducibile all’operato dellepredette, con accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità.5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2033cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha disapplicato «iparametri (media fra minimi e medi) espressamente accettati al momentodel conferimento dell’incarico e applicati a tutti gli avvocati che assistono ifallimenti secondo le direttive di cui alla circolare del Tribunale di Monza».Osservano le ricorrenti che questo parametro è stato concordato con lacuratela fallimentare per iscritto («chiaro accordo tra le parti», ribadito inmemoria), come da prassi del Tribunale di Monza, essendo criterioprimario per la liquidazione del compenso professionale quello concordatotra le parti («non si vede dunque come si possa superare il dato indiscussodell’accordo tra le parti definito per iscritto»). Questo compenso sarebbestato predeterminato in misura pari alla media tra i valori minimi e i valorimedi in basi alla prassi invalsa presso il Tribunale di Monza, convenendosila corresponsione di un compenso unico e unitario per il Team legale. Siosserva, infine, come il compenso liberamente pattuito tra le parti prevalesugli altri criteri determinativi della liquidazione del compenso.6. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Disponel’art. 2233, primo comma cod. civ. che «il compenso, se non è convenutodalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, èdeterminato dal giudice». Al terzo comma si dispone che «sono nulli, senon redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticantiabilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali» e, alriguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non assume rilevanzauna ipotetica non contestazione dell'accordo (Cass., n. 9733/2025, n.9733). È solo in assenza di determinazione negoziale del compensospettante ai prestatori d'opera intellettuale che si fa ricorso alle tariffen. 10675/2025 R.G.Numero registro generale 10675/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 7597/2026Data pubblicazione 30/03/2026(parametri) professionali ovvero agli usi (Cass., n. 19025/2024; Cass., n.24993/2023; Cass., n. 17726/2018; Cass., n. 29837/2011; Cass., n.6233/2009; Cass., n. 6732/2000).7. Nella specie, il ricorso non reca traccia dell’accordo scritto stipulatotra le ricorrenti e il curatore del fallimento per la corresponsione delcompenso per l’attività prestata. L’accordo non risulta trascritto nelricorso, né risulta dalla documentazione allegata. Parte ricorrente fariferimento (come già in sede di originaria istanza di liquidazione) al doc.n. 14, che è – in realtà – il decreto del giudice delegato di autorizzazionead agire in giudizio. Per quanto tale decreto rechi la formula «fermarestando l’applicazione dei criteri stabiliti dalla Sezione in merito allaliquidazione dei compensi in favore dei legali», lo stesso non èequiparabile all’accordo scritto sul compenso. Lo stesso decreto impugnatosi limita a prendere atto delle deduzioni delle reclamanti, senza accertarel’esistenza di questo accordo, non indicato neanche nel programma diliquidazione (doc. 2b), peraltro contemplante la sola attività stragiudiziale.8. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 4d.m. n. 55/2014, nella parte in cui non è stata applicata la maggiorazioneper l’eccezionale complessità del caso; pur avendo il decreto impugnatoriconosciuto tale circostanza, l’ha ritenuta assorbita nella maggiorazioneper pluralità delle parti.9. Il quarto motivo è inammissibile al pari del primo, perché lastatuizione di rigetto della maggiorazione per particolare complessitàdell’opera si basa, anche in questo caso, su una duplice ragione delladecisione, una delle quali fondata su una valutazione di merito («leaffermazioni relative alla particolare complessità delle questioni affrontatesono rimaste generiche»), non oggetto di censura.n. 10675/2025 R.G.Numero registro generale 10675/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 7597/2026Data pubblicazione 30/03/202610. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.Numero registro generale 10675/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 7597/2026Data pubblicazione 30/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Ud.10/03/2026 CCAndrea [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCosmo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRoberto [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10675/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], inproprio, nonché rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Resta-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Monza n. 103/2020 depositato il12/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NICOLETTANumero registro generale 10675/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 7597/2026Data pubblicazione 30/03/2026stragiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., hanno chiesto laliquidazione dei rispettivi compensi, per quanto qui rileva, per l’attivitàstragiudiziale e giudiziale svolta in relazione all’azione di responsabilità exart. 146 l.fall., giudizio successivamente incardinato da altri professionisti.Le ricorrenti hanno chiesto la liquidazione del proprio compenso, allegandodi avere concordato con la curatela del fallimento l’applicazione di uncompenso compreso tra i minimi e i medi di tariffa. Risulta dal decretoimpugnato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato all’incarico e che alle altreprofessioniste è stato revocato il mandato nel gennaio 2023.2. Il giudice delegato, per quanto qui rileva, ha rigettato l’istanza inmancanza della conclusione del giudizio ex art. 146 l. fall.3. Il Tribunale di Monza, con il decreto qui impugnato, ha parzialmenteaccolto il reclamo, liquidando alle reclamanti per l’attività stragiudiziale egiudiziale svolta nell’ambito dell’azione ex art. 146 l. fall. l’importo di €29.355,00, come proposto dal Fallimento reclamato. Ha rilevatopreliminarmente il giudice del reclamo che l’incarico delle reclamanti eracessato prima dell’instaurazione del giudizio e che l’atto introduttivo delgiudizio non fosse riconducibile al loro operato («si presentasignificativamente innovato ed è caratterizzato da radicali stravolgimentidi impostazione rispetto alla precedente bozza elaborata dalle istanti»). Ilcompenso è stato escluso, per quanto rileva, in relazione all’attivitàstragiudiziale avente ad oggetto la predisposizione di una propostatransattiva, sia in quanto attività non provata («le istanti non hannoprovato né si sono offerte di provare quanto allegato in merito all’esitodelle trattative»), sia in quanto attività ritenuta priva di autonomiarispetto alla successiva attività giudiziale.4. Il Tribunale ha, poi, escluso il compenso per l’attività introduttiva delgiudizio, atteso che tale voce postula l’effettiva introduzione del giudizio,nella specie curata da altri professionisti. I compensi sono stati, pertanto,n. 10675/2025 R.G.Numero registro generale 10675/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 7597/2026Data pubblicazione 30/03/2026liquidati in base alla voce fase di studio della controversia, in proporzioneall’operato delle reclamanti sullo scaglione dichiarato dalle reclamanti.5. Il Tribunale, a fronte della deduzione secondo cui era statoconcordato tra le ricorrenti e la curatela un compenso pari alla media tra ivalori minimi e i valori medi, ha applicato un compenso in misura«prossima ai valori minimi», tenuto conto della mancata integraleesecuzione della prestazione. Inoltre, non è stata applicata lamaggiorazione della eccezionale complessità dell’attività svolta, in quantoart. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, nonché in quanto «le affermazionirelative alla particolare complessità delle questioni affrontate sono rimastegeneriche».6. Propongono ricorso per cassazione le reclamanti, affidato a quattromotivi, cui resiste con controricorso il Fallimento. Entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 4,19 e 20 d.m. n. 55/2014, nella parte in cui il decreto impugnato harigettato l’istanza di liquidazione del compenso in relazione all’attivitàstragiudiziale volta alla definizione transattiva della controversia.Osservano le ricorrenti che tale attività, diversamente da quanto indicatonel decreto impugnato, non può essere sussunta nella fase di studio dellacontroversia. Deducono, inoltre, che non sia stato tenuto in adeguatoconto né il pregio dell’opera (art. 19 d.m. cit.), né l’autonomaremunerabilità dell’attività stragiudiziale (art. 20 d.m. cit.); quest’ultimanon potrebbe ritenersi complementare a quella giudiziale, atteso il diversomandato conferito per tale attività rispetto a quella giudiziale esostanziatosi in diverse specifiche attività (esame relazione ex art. 33l.fall. e parere preliminare, lettere di diffida, indagini anagrafiche, trattivan. 10675/2025 R.G.Numero registro generale 10675/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 7597/2026Data pubblicazione 30/03/2026con il legale di alcuni destinatari, redazione di una memoria, supporto allaredazione dell’istanza ex art. 146 l. fall., supporto in fase di richiesta delparere del comitato dei creditori e attività connesse).2. Il primo motivo è inammissibile, non essendo stata censurata unaautonoma ratio decidendi del decreto impugnato, secondo cui non puòessere riconosciuto un compenso per l’attività stragiudiziale consistentenella predisposizione di una proposta transattiva per la quale il Tribunaleha ritenuto non provata tale prestazione («le istanti non hanno provato nési sono offerte di provare quanto allegato in merito all’esito delletrattative»). La mancata impugnazione di tale autonoma ragione delladecisione priva le ricorrenti dell’interesse all’esame del primo motivo.3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e7 d.m. n. 55/2014, nella parte in cui il decreto impugnato non hariconosciuto i compensi per la fase introduttiva del giudizio, stantel’interruzione dei mandati professionali prima della notificazione dell’attointroduttivo del giudizio. Osservano le ricorrenti che sarebbe statodisconosciuto ogni compenso per la fase introduttiva del giudizio, laddovel’omessa introduzione dello stesso a opera delle ricorrenti non puòprecludere la liquidazione del compenso per tale attività. Deducono chel’atto di citazione notificato non differisce sostanzialmente dalla bozzaredatta dalle ricorrenti.4. Il secondo motivo è infondato, in quanto riguardante una vocetariffaria che il Tribunale ha ritenuto non svolta. In assenza dipredisposizione degli atti introduttivi del giudizio (né, tanto meno, diquella successiva), la voce tariffaria non può essere riconosciuta, se nonparzialmente nella misura in cui l’attività svolta dalle ricorrenti sia inqualche modo riconducibile all’attività indicata dall’art. 4, comma 5, lett.b) d.m. cit. (redazione degli atti introduttivi e attività successiveprecedenti la fase istruttoria). Nella specie, il giudice del reclamo han. 10675/2025 R.G.Numero registro generale 10675/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 7597/2026Data pubblicazione 30/03/2026accertato che la prima (e unica) delle attività per le quali le ricorrentiavevano allegato l’esecuzione non è riconducibile all’operato dellepredette, con accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità.5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2033cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha disapplicato «iparametri (media fra minimi e medi) espressamente accettati al momentodel conferimento dell’incarico e applicati a tutti gli avvocati che assistono ifallimenti secondo le direttive di cui alla circolare del Tribunale di Monza».Osservano le ricorrenti che questo parametro è stato concordato con lacuratela fallimentare per iscritto («chiaro accordo tra le parti», ribadito inmemoria), come da prassi del Tribunale di Monza, essendo criterioprimario per la liquidazione del compenso professionale quello concordatotra le parti («non si vede dunque come si possa superare il dato indiscussodell’accordo tra le parti definito per iscritto»). Questo compenso sarebbestato predeterminato in misura pari alla media tra i valori minimi e i valorimedi in basi alla prassi invalsa presso il Tribunale di Monza, convenendosila corresponsione di un compenso unico e unitario per il Team legale. Siosserva, infine, come il compenso liberamente pattuito tra le parti prevalesugli altri criteri determinativi della liquidazione del compenso.6. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Disponel’art. 2233, primo comma cod. civ. che «il compenso, se non è convenutodalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, èdeterminato dal giudice». Al terzo comma si dispone che «sono nulli, senon redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticantiabilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali» e, alriguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non assume rilevanzauna ipotetica non contestazione dell'accordo (Cass., n. 9733/2025, n.9733). È solo in assenza di determinazione negoziale del compensospettante ai prestatori d'opera intellettuale che si fa ricorso alle tariffen. 10675/2025 R.G.Numero registro generale 10675/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 7597/2026Data pubblicazione 30/03/2026(parametri) professionali ovvero agli usi (Cass., n. 19025/2024; Cass., n.24993/2023; Cass., n. 17726/2018; Cass., n. 29837/2011; Cass., n.6233/2009; Cass., n. 6732/2000).7. Nella specie, il ricorso non reca traccia dell’accordo scritto stipulatotra le ricorrenti e il curatore del fallimento per la corresponsione delcompenso per l’attività prestata. L’accordo non risulta trascritto nelricorso, né risulta dalla documentazione allegata. Parte ricorrente fariferimento (come già in sede di originaria istanza di liquidazione) al doc.n. 14, che è – in realtà – il decreto del giudice delegato di autorizzazionead agire in giudizio. Per quanto tale decreto rechi la formula «fermarestando l’applicazione dei criteri stabiliti dalla Sezione in merito allaliquidazione dei compensi in favore dei legali», lo stesso non èequiparabile all’accordo scritto sul compenso. Lo stesso decreto impugnatosi limita a prendere atto delle deduzioni delle reclamanti, senza accertarel’esistenza di questo accordo, non indicato neanche nel programma diliquidazione (doc. 2b), peraltro contemplante la sola attività stragiudiziale.8. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 4d.m. n. 55/2014, nella parte in cui non è stata applicata la maggiorazioneper l’eccezionale complessità del caso; pur avendo il decreto impugnatoriconosciuto tale circostanza, l’ha ritenuta assorbita nella maggiorazioneper pluralità delle parti.9. Il quarto motivo è inammissibile al pari del primo, perché lastatuizione di rigetto della maggiorazione per particolare complessitàdell’opera si basa, anche in questo caso, su una duplice ragione delladecisione, una delle quali fondata su una valutazione di merito («leaffermazioni relative alla particolare complessità delle questioni affrontatesono rimaste generiche»), non oggetto di censura.n. 10675/2025 R.G.Numero registro generale 10675/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 7597/2026Data pubblicazione 30/03/202610. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali in favore del controricorrente, che liquida per in complessivi €6.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborsoforfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 10675/2025 R.G.P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali in favore del controricorrente, che liquida per in complessivi €6.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborsoforfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 10675/2025 R.G.