CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09657/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, che deduce il vizio di illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dei due imputati per il reato di estorsione in concorso di cui al capo 2), non è consentito sia perché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte d'appello, sia perché propone una rivalutazione del compendio probatorio non deducibile in sede di legittimità; che la Corte d'appello ha puntualmente valutato la credibilità della persona offesa dal reato, senza incorrere in aporie e con una motivazione esente da manifeste illogicità (pagg. 4-5 della sentenza impugnata), sicché le stesse dichiarazioni sono state legittimamente e congruamente poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di estorsione in concorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibilT, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 20