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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18429/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 05/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 20/01/2020, esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerando che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, è inammissibile poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, con cui il ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha correttamente motivato sull'entità della pena irrogata, fissata già nel minimo edittale con l'applicazione dell'attenuante nella massima estensione e congrua riduzione per la scelta del rito); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 05/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 20/01/2020, esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, è inammissibile poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, con cui il ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha correttamente motivato sull'entità della pena irrogata, fissata già nel minimo edittale con l'applicazione dell'attenuante nella massima estensione e congrua riduzione per la scelta del rito); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18429/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris