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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2024

Cassazione n. 10167/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ricorre per cassazione, con sette motivi (qui enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), avverso la sentenza del Tribunale di Patti in data 3 aprile 2023, che l'ha condannato per i reati di cui agli artt. 93, comma 2, e 157, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008 (capo a); di cui agli artt. 90, comma 3, in combinato disposto con gli artt. 91, comma 1, lett.

ID-bis, 157, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008 e artt. 4 e 5 D.A. 5/09/2012 (capo b), fatti entrambi commessi 1'8 marzo 2018 in Capo d'Orlando, e di cui all'art.483 cod. pen. (capo e), fatto commesso il 23 luglio 2018 in Capo d'Orlando.

1.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e vizio di motivazione, per omesso rilievo da parte del Tribunale dell'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo a).

1.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa o parziale valutazione delle prove in relazione al delitto di cui al capo e). 1.3.11 terzo motivo denuncia violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa o parziale valutazione delle prove in relazione al reato di cui al capo b).

1.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 90 d.lgs. n. 81/2008 e vizio di motivazione in relazione al capo b).

1.5. Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 93 d.lgs. n. 81/2008 e vizio di motivazione in relazione al capo a);

1.6. Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 132 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio;

1.7. Il settimo motivo formula richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen..

2. Con requisitoria in data 22 gennaio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che la sentenza sia annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

3. Il ricorso va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e gli atti, di conseguenza, vanno trasmessi alla Corte d'appello di Messina per il giudizio.

3.1. La disposizione suddetta trova applicazione in quanto quello sub iudice è senza dubbio un ricorso per saltum, dal momento che l'imputato ben avrebbe potuto proporre appello avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Patti.

3.2. Tanto rilevato, poiché il ricorrente ha formulato doglianze attinenti al profilo motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si impone la conversione del ricorso in appello ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al giudice 1 di appello competente per la celebrazione del giudizio di merito, che è la Corte di appello di Messina.

4. Pertanto, il proposto ricorso per cassazione deve essere convertito in appello e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Messina per il giudizio.

P.Q.M.

Converte il ricorso per cassazione in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Messina per il giudizio.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ricorre per cassazione, con sette motivi (qui enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), avverso la sentenza del Tribunale di Patti in data 3 aprile 2023, che l'ha condannato per i reati di cui agli artt. 93, comma 2, e 157, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008 (capo a); di cui agli artt. 90, comma 3, in combinato disposto con gli artt. 91, comma 1, lett. ID-bis, 157, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008 e artt. 4 e 5 D.A. 5/09/2012 (capo b), fatti entrambi commessi 1'8 marzo 2018 in Capo d'Orlando, e di cui all'art.483 cod. pen. (capo e), fatto commesso il 23 luglio 2018 in Capo d'Orlando. 1.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e vizio di motivazione, per omesso rilievo da parte del Tribunale dell'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo a). 1.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa o parziale valutazione delle prove in relazione al delitto di cui al capo e). 1.3.11 terzo motivo denuncia violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa o parziale valutazione delle prove in relazione al reato di cui al capo b). 1.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 90 d.lgs. n. 81/2008 e vizio di motivazione in relazione al capo b). 1.5. Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 93 d.lgs. n. 81/2008 e vizio di motivazione in relazione al capo a); 1.6. Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 132 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio; 1.7. Il settimo motivo formula richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.. 2. Con requisitoria in data 22 gennaio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che la sentenza sia annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. 3. Il ricorso va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e gli atti, di conseguenza, vanno trasmessi alla Corte d'appello di Messina per il giudizio. 3.1. La disposizione suddetta trova applicazione in quanto quello sub iudice è senza dubbio un ricorso per saltum, dal momento che l'imputato ben avrebbe potuto proporre appello avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Patti. 3.2. Tanto rilevato, poiché il ricorrente ha formulato doglianze attinenti al profilo motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si impone la conversione del ricorso in appello ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al giudice 1 di appello competente per la celebrazione del giudizio di merito, che è la Corte di appello di Messina. 4. Pertanto, il proposto ricorso per cassazione deve essere convertito in appello e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Messina per il giudizio. P.Q.M. Converte il ricorso per cassazione in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Messina per il giudizio. Cos
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