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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06506/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata e la stessa imputazione formulata in cui all'imputato è contestato di aver danneggiato beni situati all'interno della cella della casa circondariale ove si trovava (e quindi all'interno di uno stabilimento notoriamente pubblico); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta difetto di motivazione e violazione di legge circa l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; • considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della fattispecie ex art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto a corredo del diniego la Corte di merito — a prescindere dal riferimento alla qualità "pubblicistica" del soggetto passivo del reato - risulta avere comunque espresso un giudizio di disvalore legato alla gravità del fatto, in relazione al quale la censura difensiva finisce per sottoporre alla Corte di legittimità un tema di merito precluso in questa sede; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata e la stessa imputazione formulata in cui all'imputato è contestato di aver danneggiato beni situati all'interno della cella della casa circondariale ove si trovava (e quindi all'interno di uno stabilimento notoriamente pubblico); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta difetto di motivazione e violazione di legge circa l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; • considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della fattispecie ex art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto a corredo del diniego la Corte di merito — a prescindere dal riferimento alla qualità "pubblicistica" del soggetto passivo del reato - risulta avere comunque espresso un giudizio di disvalore legato alla gravità del fatto, in relazione al quale la censura difensiva finisce per sottoporre alla Corte di legittimità un tema di merito precluso in questa sede; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 genna
Sentenza Cassazione n. 06506/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris