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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25581/2022

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la seguente SENTENZAIL sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 3/02/2020, con la quale era stata rideterminata la pena alla quale l'imputata era stata condannata per il reato di cui all'art. 642 cod.pen 1.1 II difensore, premesso che secondo l'originaria imputazione l'imputata avrebbe formato o concorso a formare due falsi certificati medici così da precostituire falsi elementi di prova per dimostrare l'entità dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, osserva che la stessa Corte di appello aveva rilevato che l'ipotesi di falsità non poteva ritenersi sussistente, in quanto avente ad oggetto una mera fotocopia; pertanto, la motivazione della Corte di appello era assolutamente contraddittoria, in quanto da un lato aveva ritenuto che l'uso delle fotocopie delle certificazioni mediche fosse inidoneo a configurare un fatto penalmente rilevante e dall'altro lo aveva ritenuto presupposto essenziale della truffa assicurativa Il difensore rileva anche che la Corte di appello aveva aRra.hie omesso ogni considerazione sulle doglianze relative alla violazione del principio di correlazione, così omettendo di verificare che il fatto emerso dall'istruttoria dibattimentale (uso delle certificazioni) fosse diverso da quello oggetto di contestazione (formava o concorreva a formare, rectius precostituiva); anche a voler prescindere dal fatto che la Corte di appello aveva omesso di dichiarare la nullità della sentenza ex art. 522 comma 1 cod.proc.pen., andava comunque rilevato che la condotta non era tra quelle alternativamente previste quale presupposto del delitto di cui all'art. 642 cod.pen., che non conteneva alcun riferimento al mero uso. 1.2 II difensore eccepisce che la querela era stata proposta ben oltre il termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto. 1.3 II difensore chiede, infine, l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, visto che i fatti risalivano al settembre 2011. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Infatti, sebbene vi sia stata assoluzione per il reato di falso di cui al capo B), si deve rilevare come comunque vi sia stato un raggiro consistente nell'uso delle fotocopie false, in modo da precostituirsi elementi di prova relativi al sinistro, che integra il reato di cui all'art. 642 cod.pen. (si veda sul punto la motivazione della Corte di appello nella pagina 2 della motivazione).Quanto alla eccezione di tardività della querela, la stessa non è stata proposta in appello e pertanto è inammissibile; infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v.

Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.); né si può condividere quanto sostenuto dal difensore in sede d discussione secondo cui l'eccezione essendo relativa alla procedibilità dell'azione, potrebbe essere proposta anche nelal presente sede, posto che implica accertamenti di fatto che non è possibile esperire nella presente sede.

Ciò premesso, si deve rilevare che il reato per il quale la ricorrente ha riportato condanna è estinto per prescrizione: infatti, poiché il reato è stato commesso nel novembre 2011, al termine di prescrizione ordinario di sette anni e mezzo di cui agli artt.157 e 161 cod.pen.., deve essere aggiunto il periodo di sospensione per rinvio disposto dal 17 aprile 2019 al 3 febbraio 2020, per cui il reato risulta prescritto alla data dell'8 marzo 2020.

Pertanto, poiché soltanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità, e tale non è il caso in esame, in cui il ricorso non è manifestamente infondato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato ascritto all'imputata estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZAIL sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 3/02/2020, con la quale era stata rideterminata la pena alla quale l'imputata era stata condannata per il reato di cui all'art. 642 cod.pen 1.1 II difensore, premesso che secondo l'originaria imputazione l'imputata avrebbe formato o concorso a formare due falsi certificati medici così da precostituire falsi elementi di prova per dimostrare l'entità dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, osserva che la stessa Corte di appello aveva rilevato che l'ipotesi di falsità non poteva ritenersi sussistente, in quanto avente ad oggetto una mera fotocopia; pertanto, la motivazione della Corte di appello era assolutamente contraddittoria, in quanto da un lato aveva ritenuto che l'uso delle fotocopie delle certificazioni mediche fosse inidoneo a configurare un fatto penalmente rilevante e dall'altro lo aveva ritenuto presupposto essenziale della truffa assicurativa Il difensore rileva anche che la Corte di appello aveva aRra.hie omesso ogni considerazione sulle doglianze relative alla violazione del principio di correlazione, così omettendo di verificare che il fatto emerso dall'istruttoria dibattimentale (uso delle certificazioni) fosse diverso da quello oggetto di contestazione (formava o concorreva a formare, rectius precostituiva); anche a voler prescindere dal fatto che la Corte di appello aveva omesso di dichiarare la nullità della sentenza ex art. 522 comma 1 cod.proc.pen., andava comunque rilevato che la condotta non era tra quelle alternativamente previste quale presupposto del delitto di cui all'art. 642 cod.pen., che non conteneva alcun riferimento al mero uso. 1.2 II difensore eccepisce che la querela era stata proposta ben oltre il termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto. 1.3 II difensore chiede, infine, l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, visto che i fatti risalivano al settembre 2011. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Infatti, sebbene vi sia stata assoluzione per il reato di falso di cui al capo B), si deve rilevare come comunque vi sia stato un raggiro consistente nell'uso delle fotocopie false, in modo da precostituirsi elementi di prova relativi al sinistro, che integra il reato di cui all'art. 642 cod.pen. (si veda sul punto la motivazione della Corte di appello nella pagina 2 della motivazione).Quanto alla eccezione di tardività della querela, la stessa non è stata proposta in appello e pertanto è inammissibile; infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.); né si può condividere quanto sostenuto dal difensore in sede d discussione secondo cui l'eccezione essendo relativa alla procedibilità dell'azione, potrebbe essere proposta anche nelal presente sede, posto che implica accertamenti di fatto che non è possibile esperire nella presente sede. Ciò premesso, si deve rilevare che il reato per il quale la ricorrente ha riportato condanna è estinto per prescrizione: infatti, poiché il reato è stato commesso nel novembre 2011, al termine di prescrizione ordinario di sette anni e mezzo di cui agli artt.157 e 161 cod.pen.., deve essere aggiunto il periodo di sospensione per rinvio disposto dal 17 aprile 2019 al 3 febbraio 2020, per cui il reato risulta prescritto alla data dell'8 marzo 2020. Pertanto, poiché soltanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità, e tale non è il caso in esame, in cui il ricorso non è manifestamente infondato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato ascritto all'imputata estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere
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