CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 32756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14707/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale r appresentante ; rappresentata e difesa dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), società incorporante di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Responsabile del [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 14707/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 224/2020 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 23gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Invitalia-Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresaha proposto ricorso, sorretto da cinque motivi, per la cassazionedella sentenza 23 gennaio 2020, n. 224, con cui la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione 6 dicembre 2018, n. 12376 del Tribunale ambrosiano , ha rigetta to l’opposizione a l decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] - Cassa di Risparmio di Rimini, oggi confluita in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; quest’ultima ha risposto con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; solo la ricorrenteha depositato memoria . Considerato che: èstata depositata una istanza, sottoscritta da entrambe le parti, di differimento della trattazione del ricorso, per consentire la definizione delle trattative di bonario componimentodella lite; in tale istanza si fa presente, precisamente, che tra le parti è in corso la definizione e formalizzazione di un accordo transattivo avente ad oggetto la res controversae si sostiene che si renderebbe pertanto quantomai opportuno un differimento dell’udienza camerale per poter consentire la formalizzazione degli accordi; C.C. 20.10.2023 N. R.G. 14707/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani la Corte, in considerazione della provenienza della richiesta da entrambe le parti e delle ragioni poste a fondamento d ella stessa, ritiene che l’istanza possa essere accolta, per consentire la definizione delle trattative avviate tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] rinvia la trattazi