Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02495/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al ricalcolo della pena entro i limiti di cui all'art.81 cod.pen.

Inammissibilità per il resto.

Lette I conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che ha depositato memoria difensiva chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Firenze con la sentenza impugnata, giudicando in sede di rinvio a seguito di pronuncia annullatoria della Corte di Cassazione che, in re- lazione al capo 33 della imputazione aveva ritenuto fondata la dedotta violazio- ne tra accusa e sentenza limitatamente alla qualificazione del fatto quale truffa aggravata ex art.61 n.11 cod.pen., pure riconoscendo corretta la qualificazione di truffa, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] relativamente a tale fattispecie per intervenuta prescrizione del reato e provve- deva a rideterminare la pena nei confronti della prevenuta in relazione agli altri reati per i quali era intervenuta pronuncia di condanna.

In particolare, in ragione del valore dell'importo economico oggetto di profitto assumeva come reato più grave la ipotesi di truffa in concorso di cui al capo n.29 e determinava la pena di anni uno mesi uno giorni 15 di reclusione ed euro 600 di multa, stabilendo gli aumenti per i reati satellite (appropriazioni indebite, truf- fe, furti, reati di falso) nella misura di mesi uno di reclusione ed euro 30 per il reato di cui al capo 9, nella misura di mesi uno di reclusione ed euro 20 di multa per i reati di cui ai capi 2, 4, 6, 15, 16 e 18, di un mese giorni quindici di reclu- sione ed euro 50 di multa per i capi 1, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 e 32, di due mesi di reclusione ed euro 150 di multa per il reato di cui al capo 12, di mesi due di reclusione ed euro 250 di multa per il rea- to di cui al capo 44, di un mese di reclusione ed euro 250 di multa per il reato di cui al capo 14, così complessivamente applicando un aumento di anni tre, mesi sette e giorni quindici di reclusione ed euro 1650 di multa.

La pena complessi- vamente applicata risultava pertanto pari ad anni quattro mesi nove di reclusione ed euro 2250 di multa ridotta, ai sensi dell'art.442 cod.proc.pen. ad anni tre me- si due di reclusione ed euro 1.500 di multa.

3. Quanto alla ipotesi di truffa dichiarata estinta escludeva che dovesse essere pronunciata sentenza assolutoria di pronta e liquida definizione e al contempo escludeva che il proscioglimento dovesse intervenire in ragione della tardiva pre- sentazione della querela atteso che il soggetto legittimato a proporre la querela aveva acquisito adeguata conoscenza del fatto illecito solo a seguito della dichia- razione confessoria redatta dall'imputata in data 17 Maggio 2010 a fronte di atto di querela presentato in data 26 Maggio 2010.

4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha avanzato due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo deduce violazione di legge ed illegalità della pena in relazione all'art.81 c.p. essendo stato superato il limite del triplo nell'aumento della pena, rispetto alla pena base indicata per il reato più grave.Con una seconda articolazione deduce vizio motivazionale nella parte in cui é stata riconosciuta la tempestività della querela proposta in relazione al capo 33 della rubrica e conseguentemente è stata confermata la statuizione di condanna ai fini civili in favore della parte civile COMPASS.

In particolare rileva come del tutto incongrua e illogica sia l'affermazione con- tenuta in sentenza secondo cui, poiché non è dato sapere quando il direttore di banca aveva comunicato telefonicamente al CHIAVACCI dell'esistenza del finan- ziamento da questi mai richiesto e della conseguente sottrazione della provvista, il dies a quo ai fini della presentazione della querela debba essere individuato nel giorno in cui il CHIAVACCI si era recato in banca con la [OSCURATO:PERSONA] e, a seguito di una discussione la imputata aveva consegnato una dichiarazione di assunzione di responsabilità (ciò era avvenuto in data 17 Magio 2010).

Invero la mancanza di una tale conoscenza (data della comunicazione telefonica del direttore di ban- ca) non avrebbe dovuto comportare una inferenza sulla acquisizione della cono- scenza del commesso reato in epoca successiva, ma il giudice avrebbe dovuto risalire alla data in cui detta comunicazione era intervenuta.

Peraltro, se il giudi- ce di appello avesse esaminato gli atti del processo avrebbe appreso dalla sen- tenza di primo grado che tale comunicazione del direttore di banca risaliva al Di- cembre 2009 e che pertanto la querela proposta in data 26 Maggio 2010 doveva ritenersi intempestiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato in quanto, in relazione agli aumenti per la continuazione è stata applicata una pena illegale in quanto gli aumenti per la continuazione travalicavano il limite del triplo rispetto alla pena base determina- ta nella sentenza impugnata dal giudice del rinvio, pari a un anno mesi uno gior- ni 15 di reclusione ed euro 600 di multa.

In base pertanto all'art.81 primo com- ma la pena complessiva non poteva eccedere il triplo della pena base (sez.1, n.2772 del 8.5.1995, Cannavo'; sez.4, n.54787 del 20 Settembre 2017, Chimen- ti).

La pena complessiva non poteva pertanto essere superiore ad anni tre mesi quattro giorni 15 di reclusione ed euro 1800 di multa, piuttosto che anni quattro mesi nove ed euro 2250 di multa, come invece quantificata dal giudice distret- tuale sulla base degli aumenti apportati per ciascun reato satellite.

Sulla pena suddetta va poi operata una riduzione di un terzo per la scelta del rito.

La pena finale pertanto doveva essere stabilita non travalicando i limiti di anni due mesi tre di reclusione ed euro 1.200 di multa, pena che la Corte Suprema è autorizzata a indicare definitivamente, senza necessità di una nuova valutazione da parte del giudice di merito, trattandosi di aumento massimo non valicabile, cui il giudice di legittimità è pervenuto sulla scorta di un mero calcolo aritmetico e senza alcun momento valutativo al riguardo, trattandosi appunto di un tetto che era stato indebitamente oltrepassato dalla valutazione del giudice di merito fondata sui singoli aumenti apportati per la continuazione (SU n.47289 del 24.9.2003 Petrella; sez.3, n.46370 del 2.7.2019, Bentamer).

2. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo di ricorso.

Invero compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti.

Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, doven- do invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di ap- prezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa inter- pretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass.n. 4842 del 2.12.03, Elia, rv 229369; n.47892 del 28 Settembre 2004, Mauro ed altri); pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze proces- suali.

È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censu- rabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislato- re, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass.

SU n. 47289 del 24 Settembre 2003, Petrella, 226074).

Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dalla difesa ricorren- te, atteso che l'articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli ele- menti probatori acquisiti rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere acquisita la consapevolezza da parte della persona offesa della illiceità della condotta della [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla truffa perpetrata ai suoi danni di cui al capo di imputazione n.33 non già al momento in cui il corren- tista era stata contattato dal direttore di banca per segnalare l'anomala di talune operazioni ma solo allorquando, a seguito dell'accesso presso l'istituto di credito, era risultata palese al CHIAVACCI la natura truffaldina dell'operazione compiuta dal commercialista ed il danno da questa allo stesso provocato (cfr. sez.2, n.7988 del 1 Febbraio 2017, Ippolito secondo cui la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al com- pimento di tali verifiche).

3. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla determinazio- ne della pena, mentre il ricorso deve essere per il resto rigettato.

4. Le spese del giudizio richieste dalla parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al presente grado di giudizio non possono essere liquidate in quanto le difese scritte presentate nella presente fase, peraltro celebrata con rito camerale non partecipato, non hanno fornito alcun utile contributo ai fini della decisione risultando al contrario del tutto eccentriche rispetto ai temi sviluppati nel ricorso dell'imputata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzio- natorio che ridetermina in anni due mesi tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 Dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al ricalcolo della pena entro i limiti di cui all'art.81 cod.pen. Inammissibilità per il resto. Lette I conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che ha depositato memoria difensiva chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Firenze con la sentenza impugnata, giudicando in sede di rinvio a seguito di pronuncia annullatoria della Corte di Cassazione che, in re- lazione al capo 33 della imputazione aveva ritenuto fondata la dedotta violazio- ne tra accusa e sentenza limitatamente alla qualificazione del fatto quale truffa aggravata ex art.61 n.11 cod.pen., pure riconoscendo corretta la qualificazione di truffa, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] relativamente a tale fattispecie per intervenuta prescrizione del reato e provve- deva a rideterminare la pena nei confronti della prevenuta in relazione agli altri reati per i quali era intervenuta pronuncia di condanna. In particolare, in ragione del valore dell'importo economico oggetto di profitto assumeva come reato più grave la ipotesi di truffa in concorso di cui al capo n.29 e determinava la pena di anni uno mesi uno giorni 15 di reclusione ed euro 600 di multa, stabilendo gli aumenti per i reati satellite (appropriazioni indebite, truf- fe, furti, reati di falso) nella misura di mesi uno di reclusione ed euro 30 per il reato di cui al capo 9, nella misura di mesi uno di reclusione ed euro 20 di multa per i reati di cui ai capi 2, 4, 6, 15, 16 e 18, di un mese giorni quindici di reclu- sione ed euro 50 di multa per i capi 1, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 e 32, di due mesi di reclusione ed euro 150 di multa per il reato di cui al capo 12, di mesi due di reclusione ed euro 250 di multa per il rea- to di cui al capo 44, di un mese di reclusione ed euro 250 di multa per il reato di cui al capo 14, così complessivamente applicando un aumento di anni tre, mesi sette e giorni quindici di reclusione ed euro 1650 di multa. La pena complessi- vamente applicata risultava pertanto pari ad anni quattro mesi nove di reclusione ed euro 2250 di multa ridotta, ai sensi dell'art.442 cod.proc.pen. ad anni tre me- si due di reclusione ed euro 1.500 di multa. 3. Quanto alla ipotesi di truffa dichiarata estinta escludeva che dovesse essere pronunciata sentenza assolutoria di pronta e liquida definizione e al contempo escludeva che il proscioglimento dovesse intervenire in ragione della tardiva pre- sentazione della querela atteso che il soggetto legittimato a proporre la querela aveva acquisito adeguata conoscenza del fatto illecito solo a seguito della dichia- razione confessoria redatta dall'imputata in data 17 Maggio 2010 a fronte di atto di querela presentato in data 26 Maggio 2010. 4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha avanzato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo deduce violazione di legge ed illegalità della pena in relazione all'art.81 c.p. essendo stato superato il limite del triplo nell'aumento della pena, rispetto alla pena base indicata per il reato più grave.Con una seconda articolazione deduce vizio motivazionale nella parte in cui é stata riconosciuta la tempestività della querela proposta in relazione al capo 33 della rubrica e conseguentemente è stata confermata la statuizione di condanna ai fini civili in favore della parte civile COMPASS. In particolare rileva come del tutto incongrua e illogica sia l'affermazione con- tenuta in sentenza secondo cui, poiché non è dato sapere quando il direttore di banca aveva comunicato telefonicamente al CHIAVACCI dell'esistenza del finan- ziamento da questi mai richiesto e della conseguente sottrazione della provvista, il dies a quo ai fini della presentazione della querela debba essere individuato nel giorno in cui il CHIAVACCI si era recato in banca con la [OSCURATO:PERSONA] e, a seguito di una discussione la imputata aveva consegnato una dichiarazione di assunzione di responsabilità (ciò era avvenuto in data 17 Magio 2010). Invero la mancanza di una tale conoscenza (data della comunicazione telefonica del direttore di ban- ca) non avrebbe dovuto comportare una inferenza sulla acquisizione della cono- scenza del commesso reato in epoca successiva, ma il giudice avrebbe dovuto risalire alla data in cui detta comunicazione era intervenuta. Peraltro, se il giudi- ce di appello avesse esaminato gli atti del processo avrebbe appreso dalla sen- tenza di primo grado che tale comunicazione del direttore di banca risaliva al Di- cembre 2009 e che pertanto la querela proposta in data 26 Maggio 2010 doveva ritenersi intempestiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato in quanto, in relazione agli aumenti per la continuazione è stata applicata una pena illegale in quanto gli aumenti per la continuazione travalicavano il limite del triplo rispetto alla pena base determina- ta nella sentenza impugnata dal giudice del rinvio, pari a un anno mesi uno gior- ni 15 di reclusione ed euro 600 di multa. In base pertanto all'art.81 primo com- ma la pena complessiva non poteva eccedere il triplo della pena base (sez.1, n.2772 del 8.5.1995, Cannavo'; sez.4, n.54787 del 20 Settembre 2017, Chimen- ti). La pena complessiva non poteva pertanto essere superiore ad anni tre mesi quattro giorni 15 di reclusione ed euro 1800 di multa, piuttosto che anni quattro mesi nove ed euro 2250 di multa, come invece quantificata dal giudice distret- tuale sulla base degli aumenti apportati per ciascun reato satellite. Sulla pena suddetta va poi operata una riduzione di un terzo per la scelta del rito. La pena finale pertanto doveva essere stabilita non travalicando i limiti di anni due mesi tre di reclusione ed euro 1.200 di multa, pena che la Corte Suprema è autorizzata a indicare definitivamente, senza necessità di una nuova valutazione da parte del giudice di merito, trattandosi di aumento massimo non valicabile, cui il giudice di legittimità è pervenuto sulla scorta di un mero calcolo aritmetico e senza alcun momento valutativo al riguardo, trattandosi appunto di un tetto che era stato indebitamente oltrepassato dalla valutazione del giudice di merito fondata sui singoli aumenti apportati per la continuazione (SU n.47289 del 24.9.2003 Petrella; sez.3, n.46370 del 2.7.2019, Bentamer). 2. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo di ricorso. Invero compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, doven- do invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di ap- prezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa inter- pretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass.n. 4842 del 2.12.03, Elia, rv 229369; n.47892 del 28 Settembre 2004, Mauro ed altri); pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze proces- suali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censu- rabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislato- re, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289 del 24 Settembre 2003, Petrella, 226074). Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dalla difesa ricorren- te, atteso che l'articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli ele- menti probatori acquisiti rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere acquisita la consapevolezza da parte della persona offesa della illiceità della condotta della [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla truffa perpetrata ai suoi danni di cui al capo di imputazione n.33 non già al momento in cui il corren- tista era stata contattato dal direttore di banca per segnalare l'anomala di talune operazioni ma solo allorquando, a seguito dell'accesso presso l'istituto di credito, era risultata palese al CHIAVACCI la natura truffaldina dell'operazione compiuta dal commercialista ed il danno da questa allo stesso provocato (cfr. sez.2, n.7988 del 1 Febbraio 2017, Ippolito secondo cui la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al com- pimento di tali verifiche). 3. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla determinazio- ne della pena, mentre il ricorso deve essere per il resto rigettato. 4. Le spese del giudizio richieste dalla parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al presente grado di giudizio non possono essere liquidate in quanto le difese scritte presentate nella presente fase, peraltro celebrata con rito camerale non partecipato, non hanno fornito alcun utile contributo ai fini della decisione risultando al contrario del tutto eccentriche rispetto ai temi sviluppati nel ricorso dell'imputata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzio- natorio che ridetermina in anni due mesi tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 Dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente U
Sentenza Cassazione n. 02495/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris