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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 1988

Cassazione n. 22249/2026

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ucolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1988avverso l'ordinanza del 15/01/2026 del Tribunale di Messina, in sede di riesame;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], checonclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;sentito il difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 15 gennaio 2026, il Tribunale di Messina, a seguito diannullamento disposto dalla prima sezione della Corte di cassazione, ha accolto larichiesta di riesame dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Messina in data 24 marzo 2025, che aveva applicato nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ed ha annullatoil predetto provvedimento per difetto di esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] sono stati provvisoriamente contestati il delitto di omicidioaggravato, commesso in concorso e con premeditazione, in danno di PerdichizziGiovanni, ucciso a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il 1° gennaio 2013 medianteesplosione di colpi di fucile, nonché il delitto, parimenti contestato in concorso, diabusiva detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile calibro 12, armaimpiegata per la commissione dell’omicidio.

Per entrambi i reati è stata ipotizzatal’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., per essersi gli accusati avvalsi dellecondizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed aver agito al fine di agevolarel’associazione mafiosa denominata dei “Barcellonesi”, essendo il Perdichizzi –indicato come storico affiliato del gruppo barcellonese, già incaricato dellariscossione delle estorsioni – divenuto inaffidabile per la consorteria.Dagli atti risulta che, con precedente ordinanza del 28 aprile 2025, ilmedesimo Tribunale, adito sempre ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., avevarigettato l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato, condividendo il giudizio digravità indiziaria formulato dal primo giudice sulla base delle dichiarazioniconvergenti dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sottoil profilo cautelare, il Tribunale aveva ritenuto non superata la presunzione relativadi cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., valorizzando, tra l’altro, il ruolorivestito dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno del gruppo e il pestaggio commesso in carcere nel2016 ai danni del detenuto [OSCURATO:PERSONA], ritenuto vicino al collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, su ricorso della difesa, centrato sull’insussistenza delle esigenzecautelari, la Corte ha annullato la detta ordinanza, ritenendo erroneo l’approcciodel Tribunale in sede di riesame perché aveva trattato il caso come se siprocedesse per partecipazione a mafia storica ex art. 416-bis cod. pen., mentrenei confronti del [OSCURATO:PERSONA] si procedeva per delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., sicché la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. erasoltanto relativa e, dunque, il Tribunale non avrebbe potuto, sol per questo,ritenere automaticamente recessivi il decorso del tempo e gli altri elementidifensivi, dovendo operare una effettiva valutazione degli elementi idonei a vinceredetta presunzione, tratti dal tipo di reato, dalle concrete modalità del fatto e dallasua risalenza (nella specie, segnatamente: la risalenza del fatto-reato; la risalenzadell’episodio di lesioni del 2016; la mancata applicazione della misura diprevenzione per difetto di attualità della pericolosità; le valutazioni del magistratodi sorveglianza che avevano condotto alla concessione della detenzionedomiciliare; l’eventuale inadeguatezza di misure meno afflittive, compresi gliarresti domiciliari con controllo elettronico).Come detto, il Tribunale di Messina ha proceduto a una nuova valutazione,ritenendo insussistenti le esigenze di cautela.

A sostegno di tale conclusione harilevato che il [OSCURATO:PERSONA], pur pregiudicato per reati in materia di armi e giàcondannato per essere stato intraneo al sodalizio mafioso barcellonese tra il 2011e il 2013, era rimasto ininterrottamente detenuto sino all’anno 2022; che,successivamente alla scarcerazione, non aveva dato luogo ad alcuna segnalazionee non risultavano contatti con la criminalità organizzata; che l’ultimo episodioritenuto sintomatico di perdurante affiliazione risaliva al 2016, dunque ad epocaanteriore alla definitiva scarcerazione; che, inoltre, la documentazione prodottadalla difesa attestava, dopo il 2022, un percorso di concreta resipiscenza,manifestatosi nell’avvio di studi universitari e nello svolgimento di stabile attivitàlavorativa.Il collegio ha, infine, reputato prive di valenza, sul punto, le dichiarazioni delcollaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui, nel 2023, il [OSCURATO:PERSONA], dapoco scarcerato, gli aveva offerto la propria collaborazione nella gestione deltraffico di stupefacenti, prospettando di poterlo affiancare una volta definita lavicenda di prevenzione che lo riguardava), ritenendole sfornite di riscontri ecomunque concernenti una vicenda del 2023 rimasta senza concreto seguito,anche perché, secondo quanto riferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], questi era statosuccessivamente tratto in arresto.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PubblicoMinistero presso il Tribunale di Messina, lamentando la palese contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione circa l’esclusione delle esigenze cautelari.Il ricorrente assume, in primo luogo, che il Tribunale si sarebbe contraddetto,avendo dapprima affermato che, dopo la scarcerazione, non risultavanoemergenze investigative indicative di contatti del [OSCURATO:PERSONA] con la criminalitàorganizzata, per poi richiamare le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che,come detto, aveva riferito che, nel 2023, il [OSCURATO:PERSONA], appena scarcerato, gli avevaofferto la sua collaborazione nella gestione del traffico di stupefacenti(prospettandogli la sua abilità nella difesa personale e precisando di poterloaffiancare solo dopo la cessazione della misura di prevenzione cui era sottoposto).Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe, inoltre, manifestamenteillogica nella parte in cui ha svalutato tali dichiarazioni reputandole prive diriscontri e di concreto seguito, posto che, da un lato, in sede cautelare nonopererebbe con il medesimo rigore del giudizio ordinario lo standard di cui all’art.192, comma 3, cod. proc. pen. e, ad ogni modo, le propalazioni dello Iannellotroverebbero significativa conferma nel corretto riferimento, da lui effettuato, siaalla scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta effettivamente il 14 dicembre 2022), siaalla pendenza, nel 2023, di un procedimento di prevenzione a suo carico (in effettidefinito con rigetto della proposta il 3 ottobre 2023), e, dall’altro lato, l’ordinanzaimpugnata avrebbe illogicamente escluso la sussistenza di attuali collegamenti delBucolo con ambienti criminali, nonostante il detto recente episodio dimostrasse ilcontrario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato.2.

Va preliminarmente ricordato che il Tribunale del riesame era tenuto amuoversi nel solco tracciato dalla sentenza rescindente, secondo cui, trattandosidi delitti comuni aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., la presunzione dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. aveva carattere relativo.

La medesimasentenza ha richiamato, sul punto, il principio secondo cui, in tema di misurecautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelaripuò essere superata sulla base di elementi astrattamente idonei a escludere talepresunzione, afferenti, ad esempio, alla tipologia del delitto, alle sue concretemodalità e alla sua risalenza, non essendo sufficiente il mero decorso delcosiddetto “tempo silente” (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv.286698-01; Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv.285808-01).La precedente sentenza di annullamento aveva, dunque, assegnato algiudice del rinvio un mandato preciso: procedere a una effettiva rivalutazione dellapersistenza e consistenza delle esigenze cautelari, confrontandosi con tutti glielementi del caso, a partire da quelli valorizzati dalla difesa (e cioè la risalenzadel fatto-reato, la risalenza dell’episodio di lesioni del 2016, la mancataapplicazione della misura di prevenzione proprio per la ritenuta non attualità dellapericolosità, le valutazioni del magistrato di sorveglianza che avevano condottoalla concessione della detenzione domiciliare, nonché il positivo percorso di studioe di lavoro emergente dalla documentazione difensiva).

La sentenza rescindenteaveva, inoltre, imposto al Tribunale di misurarsi con altro provvedimento, di segnoopposto, già emesso dal medesimo Tribunale del riesame in diversa sede di rinvio,che aveva escluso l’attualità delle esigenze cautelari.

Infine, aveva espressamenterichiesto una specifica motivazione in ordine alla scelta della misura custodialecarceraria in luogo di misure meno afflittive, richiamando Sez. 3, n. 12485 del28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813-03, e Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016,Lovisi, Rv. 266651-01.3.

Orbene, il provvedimento oggi impugnato, pur formalmente richiamandoil dictum rescindente e pur valorizzando gli elementi favorevoli all’indagato giàindicati dalla Corte di cassazione, non si sottrae ai vizi denunciati dal PubblicoMinistero, giacché il percorso argomentativo risulta contraddittorio e, per talunipassaggi decisivi, manifestamente illogico.3.1.

Il primo profilo di contraddittorietà è ravvisabile nel passaggio in cui ilTribunale afferma che, dopo la scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA], non risultavanoemergenze investigative indicative di contatti con la criminalità organizzata, perpoi evidenziare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], circa la disponibilitàmanifestatagli dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2023, dopo la cessazione del lungo periodo detentivo,a coadiuvarlo nella gestione del narcotraffico, aggiungendo che avrebbe potutooperare concretamente una volta definita la vicenda di prevenzione che loriguardava.

È evidente che il giudice del merito ben avrebbe potuto motivatamenteritenere inidonea, inattendibile o comunque recessiva, rispetto agli altri dati, unasimile risultanza dichiarativa, ma giammai avrebbe potuto asserire, senzaincorrere in palese contraddizione logica, l’assenza di emergenze investigative sulpunto.3.2.

Né la motivazione può ritenersi immune da censure nella parte in cuireputa le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] “prive di riscontri” e, comunque, irrilevantiperché riferite a una vicenda priva di concreto sviluppo operativo.

Il ricorrente ha,infatti, specificamente dedotto che le dichiarazioni in questione troverebbero unprincipio di conferma in due dati storici oggettivi correttamente riferiti dalcollaboratore: la recente scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA] e la pendenza, nel 2023, di unprocedimento di prevenzione poi definito con rigetto.

A fronte di tali dati, che eranoastrattamente idonei a fungere da elementi di conferma del narrato e imponevano,perciò, uno specifico ed adeguato confronto motivazionale, il Tribunale ha oppostouna motivazione assertiva, limitandosi a negare in modo apodittico, ovvero, sullabase dell’assenza di riscontri, ogni valenza alle propalazioni.

Il Tribunale, tuttavia,non poteva arrestarsi alla generica affermazione dell’assenza di riscontri, senzaconfrontarsi con il diverso standard valutativo proprio del giudizio cautelare sulleesigenze e, soprattutto, con i dati di possibile conferma specificamente indicati dalPubblico Ministero.L’ulteriore affermazione secondo cui la proposta formulata dal Bucolosarebbe rimasta una “mera dichiarazione d’intenti”, non seguita da attivitàesecutive, è anch’essa palesemente illogica.

In materia cautelare, infatti, lamanifestata disponibilità a collaborare a traffici illeciti costituisce, comunque,elemento astrattamente significativo ai fini della verifica dell’attualità deicollegamenti con ambienti criminali e del pericolo di reiterazione: anche laddove,per ragioni indipendenti dalla volontà di chi la manifesta, la stessa non abbiaseguito.Il Tribunale ben avrebbe potuto attribuire a tale episodio peso recessivorispetto agli altri dati da esaminare, ma, proprio in ragione del vincoloconformativo derivante dalla rescindente, era tenuto a offrire una motivazioneeffettiva, logicamente coerente e immune da aporie, non limitandosi a negarneapoditticamente la significatività.3.3.

In definitiva, il giudice del rinvio, pur avendo preso in considerazione glielementi favorevoli all’indagato indicati dalla precedente pronuncia diannullamento, non ha adempiuto correttamente al mandato rescissorio, poiché haescluso l’attualità delle esigenze cautelari sulla base di un apparato motivazionaleche, da un lato, presenta una evidente frattura logica fra l’affermazione diinesistenza di contatti con la criminalità organizzata e la contestuale disamina deglistessi, dall’altro, svaluta questi ultimi con argomenti assertivi e manifestamenteillogici.4.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alTribunale di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame.

Nel rinnovatogiudizio il Tribunale dovrà attenersi ai principi già enunciati dalla precedentesentenza rescindente e, in particolare, dovrà: a) valutare la persistenza delleesigenze cautelari muovendo dal carattere soltanto relativo della presunzione dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; b) confrontarsi in modo effettivo e nonassertivo con il significato delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e con glielementi di possibile conferma dedotti dal Pubblico Ministero; c) in generale,procedere a una rinnovata ponderazione complessiva di tutti gli elementifavorevoli e contrari emergenti dagli atti; d) motivare, ove ritenga sussistentiesigenze cautelari, anche in ordine alla scelta della misura, attenendosi al principiosecondo cui, fuori dalle residue ipotesi di presunzione assoluta, il giudice è tenutoa motivare espressamente sulla inidoneità di misure meno afflittive, inclusi gliarresti domiciliari assistiti da controllo elettronico, secondo l’insegnamento delleSezioni Unite Lovisi (così pure Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287813-03).

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale delriesame di Messina in diversa composizione.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ucolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1988avverso l'ordinanza del 15/01/2026 del Tribunale di Messina, in sede di riesame;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], checonclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;sentito il difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 15 gennaio 2026, il Tribunale di Messina, a seguito diannullamento disposto dalla prima sezione della Corte di cassazione, ha accolto larichiesta di riesame dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Messina in data 24 marzo 2025, che aveva applicato nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ed ha annullatoil predetto provvedimento per difetto di esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] sono stati provvisoriamente contestati il delitto di omicidioaggravato, commesso in concorso e con premeditazione, in danno di PerdichizziGiovanni, ucciso a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il 1° gennaio 2013 medianteesplosione di colpi di fucile, nonché il delitto, parimenti contestato in concorso, diabusiva detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile calibro 12, armaimpiegata per la commissione dell’omicidio. Per entrambi i reati è stata ipotizzatal’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., per essersi gli accusati avvalsi dellecondizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed aver agito al fine di agevolarel’associazione mafiosa denominata dei “Barcellonesi”, essendo il Perdichizzi –indicato come storico affiliato del gruppo barcellonese, già incaricato dellariscossione delle estorsioni – divenuto inaffidabile per la consorteria.Dagli atti risulta che, con precedente ordinanza del 28 aprile 2025, ilmedesimo Tribunale, adito sempre ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., avevarigettato l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato, condividendo il giudizio digravità indiziaria formulato dal primo giudice sulla base delle dichiarazioniconvergenti dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sottoil profilo cautelare, il Tribunale aveva ritenuto non superata la presunzione relativadi cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., valorizzando, tra l’altro, il ruolorivestito dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno del gruppo e il pestaggio commesso in carcere nel2016 ai danni del detenuto [OSCURATO:PERSONA], ritenuto vicino al collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, su ricorso della difesa, centrato sull’insussistenza delle esigenzecautelari, la Corte ha annullato la detta ordinanza, ritenendo erroneo l’approcciodel Tribunale in sede di riesame perché aveva trattato il caso come se siprocedesse per partecipazione a mafia storica ex art. 416-bis cod. pen., mentrenei confronti del [OSCURATO:PERSONA] si procedeva per delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., sicché la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. erasoltanto relativa e, dunque, il Tribunale non avrebbe potuto, sol per questo,ritenere automaticamente recessivi il decorso del tempo e gli altri elementidifensivi, dovendo operare una effettiva valutazione degli elementi idonei a vinceredetta presunzione, tratti dal tipo di reato, dalle concrete modalità del fatto e dallasua risalenza (nella specie, segnatamente: la risalenza del fatto-reato; la risalenzadell’episodio di lesioni del 2016; la mancata applicazione della misura diprevenzione per difetto di attualità della pericolosità; le valutazioni del magistratodi sorveglianza che avevano condotto alla concessione della detenzionedomiciliare; l’eventuale inadeguatezza di misure meno afflittive, compresi gliarresti domiciliari con controllo elettronico).Come detto, il Tribunale di Messina ha proceduto a una nuova valutazione,ritenendo insussistenti le esigenze di cautela. A sostegno di tale conclusione harilevato che il [OSCURATO:PERSONA], pur pregiudicato per reati in materia di armi e giàcondannato per essere stato intraneo al sodalizio mafioso barcellonese tra il 2011e il 2013, era rimasto ininterrottamente detenuto sino all’anno 2022; che,successivamente alla scarcerazione, non aveva dato luogo ad alcuna segnalazionee non risultavano contatti con la criminalità organizzata; che l’ultimo episodioritenuto sintomatico di perdurante affiliazione risaliva al 2016, dunque ad epocaanteriore alla definitiva scarcerazione; che, inoltre, la documentazione prodottadalla difesa attestava, dopo il 2022, un percorso di concreta resipiscenza,manifestatosi nell’avvio di studi universitari e nello svolgimento di stabile attivitàlavorativa.Il collegio ha, infine, reputato prive di valenza, sul punto, le dichiarazioni delcollaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui, nel 2023, il [OSCURATO:PERSONA], dapoco scarcerato, gli aveva offerto la propria collaborazione nella gestione deltraffico di stupefacenti, prospettando di poterlo affiancare una volta definita lavicenda di prevenzione che lo riguardava), ritenendole sfornite di riscontri ecomunque concernenti una vicenda del 2023 rimasta senza concreto seguito,anche perché, secondo quanto riferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], questi era statosuccessivamente tratto in arresto.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PubblicoMinistero presso il Tribunale di Messina, lamentando la palese contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione circa l’esclusione delle esigenze cautelari.Il ricorrente assume, in primo luogo, che il Tribunale si sarebbe contraddetto,avendo dapprima affermato che, dopo la scarcerazione, non risultavanoemergenze investigative indicative di contatti del [OSCURATO:PERSONA] con la criminalitàorganizzata, per poi richiamare le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che,come detto, aveva riferito che, nel 2023, il [OSCURATO:PERSONA], appena scarcerato, gli avevaofferto la sua collaborazione nella gestione del traffico di stupefacenti(prospettandogli la sua abilità nella difesa personale e precisando di poterloaffiancare solo dopo la cessazione della misura di prevenzione cui era sottoposto).Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe, inoltre, manifestamenteillogica nella parte in cui ha svalutato tali dichiarazioni reputandole prive diriscontri e di concreto seguito, posto che, da un lato, in sede cautelare nonopererebbe con il medesimo rigore del giudizio ordinario lo standard di cui all’art.192, comma 3, cod. proc. pen. e, ad ogni modo, le propalazioni dello Iannellotroverebbero significativa conferma nel corretto riferimento, da lui effettuato, siaalla scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta effettivamente il 14 dicembre 2022), siaalla pendenza, nel 2023, di un procedimento di prevenzione a suo carico (in effettidefinito con rigetto della proposta il 3 ottobre 2023), e, dall’altro lato, l’ordinanzaimpugnata avrebbe illogicamente escluso la sussistenza di attuali collegamenti delBucolo con ambienti criminali, nonostante il detto recente episodio dimostrasse ilcontrario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato.2. Va preliminarmente ricordato che il Tribunale del riesame era tenuto amuoversi nel solco tracciato dalla sentenza rescindente, secondo cui, trattandosidi delitti comuni aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., la presunzione dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. aveva carattere relativo. La medesimasentenza ha richiamato, sul punto, il principio secondo cui, in tema di misurecautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelaripuò essere superata sulla base di elementi astrattamente idonei a escludere talepresunzione, afferenti, ad esempio, alla tipologia del delitto, alle sue concretemodalità e alla sua risalenza, non essendo sufficiente il mero decorso delcosiddetto “tempo silente” (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv.286698-01; Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv.285808-01).La precedente sentenza di annullamento aveva, dunque, assegnato algiudice del rinvio un mandato preciso: procedere a una effettiva rivalutazione dellapersistenza e consistenza delle esigenze cautelari, confrontandosi con tutti glielementi del caso, a partire da quelli valorizzati dalla difesa (e cioè la risalenzadel fatto-reato, la risalenza dell’episodio di lesioni del 2016, la mancataapplicazione della misura di prevenzione proprio per la ritenuta non attualità dellapericolosità, le valutazioni del magistrato di sorveglianza che avevano condottoalla concessione della detenzione domiciliare, nonché il positivo percorso di studioe di lavoro emergente dalla documentazione difensiva). La sentenza rescindenteaveva, inoltre, imposto al Tribunale di misurarsi con altro provvedimento, di segnoopposto, già emesso dal medesimo Tribunale del riesame in diversa sede di rinvio,che aveva escluso l’attualità delle esigenze cautelari. Infine, aveva espressamenterichiesto una specifica motivazione in ordine alla scelta della misura custodialecarceraria in luogo di misure meno afflittive, richiamando Sez. 3, n. 12485 del28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813-03, e Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016,Lovisi, Rv. 266651-01.3. Orbene, il provvedimento oggi impugnato, pur formalmente richiamandoil dictum rescindente e pur valorizzando gli elementi favorevoli all’indagato giàindicati dalla Corte di cassazione, non si sottrae ai vizi denunciati dal PubblicoMinistero, giacché il percorso argomentativo risulta contraddittorio e, per talunipassaggi decisivi, manifestamente illogico.3.1. Il primo profilo di contraddittorietà è ravvisabile nel passaggio in cui ilTribunale afferma che, dopo la scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA], non risultavanoemergenze investigative indicative di contatti con la criminalità organizzata, perpoi evidenziare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], circa la disponibilitàmanifestatagli dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2023, dopo la cessazione del lungo periodo detentivo,a coadiuvarlo nella gestione del narcotraffico, aggiungendo che avrebbe potutooperare concretamente una volta definita la vicenda di prevenzione che loriguardava. È evidente che il giudice del merito ben avrebbe potuto motivatamenteritenere inidonea, inattendibile o comunque recessiva, rispetto agli altri dati, unasimile risultanza dichiarativa, ma giammai avrebbe potuto asserire, senzaincorrere in palese contraddizione logica, l’assenza di emergenze investigative sulpunto.3.2. Né la motivazione può ritenersi immune da censure nella parte in cuireputa le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] “prive di riscontri” e, comunque, irrilevantiperché riferite a una vicenda priva di concreto sviluppo operativo. Il ricorrente ha,infatti, specificamente dedotto che le dichiarazioni in questione troverebbero unprincipio di conferma in due dati storici oggettivi correttamente riferiti dalcollaboratore: la recente scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA] e la pendenza, nel 2023, di unprocedimento di prevenzione poi definito con rigetto. A fronte di tali dati, che eranoastrattamente idonei a fungere da elementi di conferma del narrato e imponevano,perciò, uno specifico ed adeguato confronto motivazionale, il Tribunale ha oppostouna motivazione assertiva, limitandosi a negare in modo apodittico, ovvero, sullabase dell’assenza di riscontri, ogni valenza alle propalazioni. Il Tribunale, tuttavia,non poteva arrestarsi alla generica affermazione dell’assenza di riscontri, senzaconfrontarsi con il diverso standard valutativo proprio del giudizio cautelare sulleesigenze e, soprattutto, con i dati di possibile conferma specificamente indicati dalPubblico Ministero.L’ulteriore affermazione secondo cui la proposta formulata dal Bucolosarebbe rimasta una “mera dichiarazione d’intenti”, non seguita da attivitàesecutive, è anch’essa palesemente illogica. In materia cautelare, infatti, lamanifestata disponibilità a collaborare a traffici illeciti costituisce, comunque,elemento astrattamente significativo ai fini della verifica dell’attualità deicollegamenti con ambienti criminali e del pericolo di reiterazione: anche laddove,per ragioni indipendenti dalla volontà di chi la manifesta, la stessa non abbiaseguito.Il Tribunale ben avrebbe potuto attribuire a tale episodio peso recessivorispetto agli altri dati da esaminare, ma, proprio in ragione del vincoloconformativo derivante dalla rescindente, era tenuto a offrire una motivazioneeffettiva, logicamente coerente e immune da aporie, non limitandosi a negarneapoditticamente la significatività.3.3. In definitiva, il giudice del rinvio, pur avendo preso in considerazione glielementi favorevoli all’indagato indicati dalla precedente pronuncia diannullamento, non ha adempiuto correttamente al mandato rescissorio, poiché haescluso l’attualità delle esigenze cautelari sulla base di un apparato motivazionaleche, da un lato, presenta una evidente frattura logica fra l’affermazione diinesistenza di contatti con la criminalità organizzata e la contestuale disamina deglistessi, dall’altro, svaluta questi ultimi con argomenti assertivi e manifestamenteillogici.4. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alTribunale di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame. Nel rinnovatogiudizio il Tribunale dovrà attenersi ai principi già enunciati dalla precedentesentenza rescindente e, in particolare, dovrà: a) valutare la persistenza delleesigenze cautelari muovendo dal carattere soltanto relativo della presunzione dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; b) confrontarsi in modo effettivo e nonassertivo con il significato delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e con glielementi di possibile conferma dedotti dal Pubblico Ministero; c) in generale,procedere a una rinnovata ponderazione complessiva di tutti gli elementifavorevoli e contrari emergenti dagli atti; d) motivare, ove ritenga sussistentiesigenze cautelari, anche in ordine alla scelta della misura, attenendosi al principiosecondo cui, fuori dalle residue ipotesi di presunzione assoluta, il giudice è tenutoa motivare espressamente sulla inidoneità di misure meno afflittive, inclusi gliarresti domiciliari assistiti da controllo elettronico, secondo l’insegnamento delleSezioni Unite Lovisi (così pure Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287813-03). P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale delriesame di Messina in diversa composizione.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
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