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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 03193/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17739/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 43155/2020 depositata il23/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], faceva ingresso nel territorio nazionale nel 2014 proveniente dal Senegal per ricongiungimento familiare con il padre [OSCURATO:PERSONA] e, giunto in Italia, gli venivarilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari dalla Questura di Lecce.

Nel 2016 presentava istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari senza ricevere alcuna risposta finchéin data 27/7/2020 il personale della Questura di Napoli gli not i ficava il decreto di archiviazione del procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno per famiglia e contestualmente il Prefetto di Napoli adottava il provvedimento espulsivo avverso i l quale il ricorrente presentava tempestivo ricorso al Giudice di Pace di Napoli.

Con provvedimento in data 23/12/2020 il Giudice di Pace di Napoli ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Senegal avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi dell'art.13, commi 2 e 8, d.lgs.286/1998, dal Prefetto di Napoli.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.5 comma 9 e 13, comma 2, lett.b), e 19, comma 1 del d.lgs. 286/1998 ex art. 360, nr.3 e 5 c.p.c. perché il questore ha archiviato con atto interno l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di famiglia presentata dal ricorrente adottando un provvedimento che non aveva né contenuto né efficacia di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Ne conseguiva l’illegittimità del provvedimento di espulsione.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. contestuale violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c.; degli artt.5 comma 5 e 9 bis d.lgs. per omesso esame dei vincoli familiari nel paese diaccoglienza ex art. 360, nr.3 e 5 c.p.c.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omessa pronuncia sulla eccepita violazione dell’obbligo di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998 ex art. 360, nr.3 e 5 c.p.c.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perché logicamente connessi.

L’atto di archiviazione non equivale nel contenuto e nell’efficacia all’archiviazione.

Da esso non può legittimamente scaturire un provvedimento amministrativo di espulsione per difetto di valido atto presupposto.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con decisione di merito ed il provvedimento espulsivo annulllato.

Per la peculiarità del caso di specie le spese processuali del grado di merito e di legittimità sono da compensare.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e decidendo nel merito annulla il decreto di espulsione posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e compensa integralmente le spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17739/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 43155/2020 depositata il23/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], faceva ingresso nel territorio nazionale nel 2014 proveniente dal Senegal per ricongiungimento familiare con il padre [OSCURATO:PERSONA] e, giunto in Italia, gli venivarilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari dalla Questura di Lecce. Nel 2016 presentava istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari senza ricevere alcuna risposta finchéin data 27/7/2020 il personale della Questura di Napoli gli not i ficava il decreto di archiviazione del procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno per famiglia e contestualmente il Prefetto di Napoli adottava il provvedimento espulsivo avverso i l quale il ricorrente presentava tempestivo ricorso al Giudice di Pace di Napoli. Con provvedimento in data 23/12/2020 il Giudice di Pace di Napoli ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Senegal avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi dell'art.13, commi 2 e 8, d.lgs.286/1998, dal Prefetto di Napoli. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.5 comma 9 e 13, comma 2, lett.b), e 19, comma 1 del d.lgs. 286/1998 ex art. 360, nr.3 e 5 c.p.c. perché il questore ha archiviato con atto interno l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di famiglia presentata dal ricorrente adottando un provvedimento che non aveva né contenuto né efficacia di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Ne conseguiva l’illegittimità del provvedimento di espulsione. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. contestuale violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c.; degli artt.5 comma 5 e 9 bis d.lgs. per omesso esame dei vincoli familiari nel paese diaccoglienza ex art. 360, nr.3 e 5 c.p.c. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omessa pronuncia sulla eccepita violazione dell’obbligo di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998 ex art. 360, nr.3 e 5 c.p.c. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perché logicamente connessi. L’atto di archiviazione non equivale nel contenuto e nell’efficacia all’archiviazione. Da esso non può legittimamente scaturire un provvedimento amministrativo di espulsione per difetto di valido atto presupposto. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con decisione di merito ed il provvedimento espulsivo annulllato. Per la peculiarità del caso di specie le spese processuali del grado di merito e di legittimità sono da compensare. P.Q.M. Accoglie il ricorso e decidendo nel merito annulla il decreto di espulsione posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e compensa integralmente le spese proce
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