Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11772/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di TrevisoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] corrisponde ad atto di appello riqualificato in ricorsoper cassazione quale unica impugnazione consentita, stante la condanna alla solapena dell'ammenda.

Esso è tardivo atteso che a fronte di sentenza del 26.6.2023e depositata il 30.8,2023 nel quadro dei 90 giorni previsti che scadevano il24.9.2023, il termine per impugnare scadeva il 9.11.2023.

Si consideri infattiche i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti asospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30giorni. (In motivazione la S.C.

Corte ha precisato che i termini processualisoggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969,sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti delprocedimento). (Sez.

U, n. 42361 del 20/07/2017, D'arcangelo, Rv. 270586 -01).

Tanto a fronte di un primo atto di appello del 11.11.2023 non firmatodigitalmente (come si indica nell'atto di appello nuovamente depositato dallaparte interessata del 27.11.2023) e di tale secondo atto di appello del27.11.2023.Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione del ricorsoCORTE [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11772/2026REPUBBLICA ITALIANA Roma, lì, 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17061/2025ALESSIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26425/2025MARIA BEATRICE MAGROha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di TrevisoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] corrisponde ad atto di appello riqualificato in ricorsoper cassazione quale unica impugnazione consentita, stante la condanna alla solapena dell'ammenda.

Esso è tardivo atteso che a fronte di sentenza del 26.6.2023e depositata il 30.8,2023 nel quadro dei 90 giorni previsti che scadevano il24.9.2023, il termine per impugnare scadeva il 9.11.2023.

Si consideri infattiche i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti asospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30giorni. (In motivazione la S.C.

Corte ha precisato che i termini processualisoggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969,sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti delprocedimento). (Sez.

U, n. 42361 del 20/07/2017, D'arcangelo, Rv. 270586 -01).

Tanto a fronte di un primo atto di appello del 11.11.2023 non firmatodigitalmente (come si indica nell'atto di appello nuovamente depositato dallaparte interessata del 27.11.2023) e di tale secondo atto di appello del27.11.2023.Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione del ricorso P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di TrevisoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] corrisponde ad atto di appello riqualificato in ricorsoper cassazione quale unica impugnazione consentita, stante la condanna alla solapena dell'ammenda. Esso è tardivo atteso che a fronte di sentenza del 26.6.2023e depositata il 30.8,2023 nel quadro dei 90 giorni previsti che scadevano il24.9.2023, il termine per impugnare scadeva il 9.11.2023. Si consideri infattiche i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti asospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processualisoggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969,sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti delprocedimento). (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'arcangelo, Rv. 270586 -01). Tanto a fronte di un primo atto di appello del 11.11.2023  non firmatodigitalmente (come si indica nell'atto di appello nuovamente depositato dallaparte interessata del 27.11.2023) e di tale secondo atto di appello del27.11.2023.Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione del ricorsoCORTE [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11772/2026REPUBBLICA ITALIANA Roma, lì, 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17061/2025ALESSIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26425/2025MARIA BEATRICE MAGROha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di TrevisoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] corrisponde ad atto di appello riqualificato in ricorsoper cassazione quale unica impugnazione consentita, stante la condanna alla solapena dell'ammenda. Esso è tardivo atteso che a fronte di sentenza del 26.6.2023e depositata il 30.8,2023 nel quadro dei 90 giorni previsti che scadevano il24.9.2023, il termine per impugnare scadeva il 9.11.2023. Si consideri infattiche i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti asospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processualisoggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969,sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti delprocedimento). (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'arcangelo, Rv. 270586 -01). Tanto a fronte di un primo atto di appello del 11.11.2023  non firmatodigitalmente (come si indica nell'atto di appello nuovamente depositato dallaparte interessata del 27.11.2023) e di tale secondo atto di appello del27.11.2023.Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione del ricorso P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11772/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris