CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14814/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/07/2025 della Corte d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma hadisatteso l'istanza di rescissione proposta ai sensi dell'art 629-bis cod. proc. pen.nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, lamentando, con un unico articolatomotivo, nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza e/o erroneaapplicazione della legge in relazione agli artt. 6 CEDU, 111 Cost., 125, 420-bis,420-ter e 629-bis cod. proc. pen., nonché per vizio di motivazione rispetto aglidedotte.Il ricorrente espone, innanzitutto, che il vizio del provvedimento impugnatosi correla alla violazione della disciplina in tema di dichiarazione di assenzadell'imputato e di legittimo impedimento di questi a comparire.Al riguardo premette che, come rappresentato nell'istanza, egli era venuto aconoscenza del processo e della sentenza di condanna solo a seguito dellanotifica del provvedimento del 24 febbraio 2025 di cumulo delle pene emessodalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, mentre inprecedenza non ne aveva avuto alcuna contezza, in quanto era stato ristretto incarcere per altre condanne ben prima dell'inizio dello stesso giudizio, nel qualepure era stato dichiarato assente. A quest’ultimo proposito evidenzia che ilgiudice di primo grado è pervenuto a detta declaratoria considerandolo,erroneamente, “libero non comparso”, nonostante l’anteriorità dello stato didetenzione, risalente alla data del 2 settembre 2019, rispetto all’udienza,celebrata il 22 novembre dello stesso anno.Deduce, dunque, che la Corte d'appello di Roma, violando l’art. 420-ter cod.proc. pen., ha affermato erroneamente che la sua assenza era stata dichiarata inmodo corretto. Soggiunge, peraltro, che, sempre a differenza di quanto ritenutodalla decisione censurata, la mancata indicazione dello stato detentivo non è unerrore che può essergli addebitato, poiché non era a conoscenza della pendenzadel procedimento.A quest'ultimo riguardo sottolinea, in particolare, che il provvedimentoimpugnato è viziato nella parte in cui argomenta circa la sua effettivaconoscenza del processo in considerazione della nomina di un difensore difiducia, senza avvedersi che tale nomina risaliva alla fase delle indaginipreliminari e che lo stesso difensore, in data 20 giugno 2023, aveva, nell’atto dirinuncia al mandato, rappresentato di non avere contatti con lui da lungo tempo.Per altro verso, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] deduce che l'ordinanza impugnata sipone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite,nella quale si è affermato che l'effettiva conoscenza del processo deve risultareda una vocatio iudicium ritualmente ricevuta, e non può essere desunta dallamera nomina del difensore durante la fase delle indagini, vieppiù qualora non visia stata una condotta di volontaria sottrazione al processo, in quanto il soggettointeressato si trovava, sin dall'inizio dello stesso, in stato detentivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2.In via generale, occorre considerare che, effettivamente, già prima dellanovellazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150, le Sezioni Unite avevano chiarito che, presupposto per procedere inassenza, è «una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto)della chiamata in giudizio», fondando, quindi, anche sulla scorta delle indicazionirivenienti dalla giurisprudenza convenzionale (Corte EDU, 18 maggio 2004,Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004 Sejdovic c. Italia), sulla conoscenzaeffettiva, e non solo presunta né meramente legale della chiamata in giudizio, lacondizione idonea a far ritenere che l'assenza dell'imputato all'udienza fossedovuta ad una scelta volontaria e consapevole (Sez. U, n. 23948 del28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). In motivazione, tale fondamentaledecisione ha posto in rilievo che i c.d. indici di conoscenza del processo previstidall’art. 420-bis cod. proc. pen. nella formulazione successiva agli interventioperati dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, devono essere dotati di caratteri dieffettività rispetto alle modalità con le quali sono realizzati. Questo implica chesia la nomina del difensore che l’elezione domicilio debbano essere serie e reali,dovendo essere apprezzabile il rapporto tra il soggetto e il luogo presso il qualedovrebbero essere indirizzati gli atti. Di qui è necessario verificare se gli imputatisiano concretamente venuti a conoscenza della vocatio in iudicium oppure, senonostante «le formalmente regolari notifiche» presso il domiciliatario, essi nonabbiano alcuna consapevolezza dell'inizio del processo a loro carico. La stessapronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito, inoltre, che la volontaria sottrazionealla conoscenza del processo richiede «condotte positive», da accertare anchevagliando il coefficiente psicologico della condotta. Soprattutto, tale sentenza haposto in rilievo la necessità di non esasperare il concetto di "mancata diligenza"informativa dell'imputato «sino a trasformarla automaticamente in unaconclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente perfare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procederein assenza», poiché ciò equivarrebbe al ritorno ai precedenti automatismi (Sez.U, n. 23948/2019, dep. 2020, cit.).3.Sul piano normativo, è in seguito intervenuto il d.lgs. n. 150 del 2022, ilquale ha modificato l’art. 420-bis cod. proc. pen., prevedendo, per quel chemaggiormente rileva in questa sede, al comma 2, che: «Il giudice procede inassenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso haeffettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenzaall'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudicetiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputatoprima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altracircostanza rilevante». Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 420-bis cod.proc. pen., laddove dispone che, per verificare se l’assenza dell’imputato siafrutto di una scelta volontaria e consapevole, il giudice tiene conto di una serie difattori, tra i quali la nomina di un difensore di fiducia, comporta che dettanomina sia solo uno degli elementi tra quelli rimessi al vaglio del giudice ai finidel relativo accertamento (unitamente alle modalità di notifica, agli atti compiutidall’imputato prima dell’udienza e ad ogni altra circostanza rilevante). La normanovellata, difatti, qualora vi fosse stato un onere informativo costantedell’imputato a seguito della nomina di un difensore di fiducia idoneo adeterminare una presunzione di conoscenza della pendenza del processo daparte dello stesso, avrebbe dovuto essere formulata nel diverso senso dipuntualizzare che, nel caso di nomina di un difensore di fiducia, si presume chel’imputato è a conoscenza della pendenza del processo, salvo che questi nondimostri il contrario.4. Da tanto deriva – e, in particolare, dai principi espressi dalle Sezioni Uniteanche prima della novellazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. ad opera deld.lgs. n. 150 del 2022, che, pur inapplicabile ratione temporis, è andata acodificarne gli esiti - che la negligenza informativa dell’imputato nei rapporti conil difensore fiduciario non è ex se sintomo della volontà dello stesso di nonpartecipare al processo (Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287298). Sicché non è sufficiente il mero dato formale del conferimentodell’incarico professionale da parte dell’imputato e la notifica al difensore, ma ènecessario accertare caso per caso l’esistenza di un effettivo rapportoprocessuale tra assistito e difensore dal quale sia possibile, non solo presumere,ma anche dimostrare, la conoscenza del processo. Quest’ultimo accertamentopostula, invero, una motivazione congrua in ordine alle ragioni sulle quali sifonda, non potendosi ritenere sufficiente la mera ricorrenza di una dellecircostanze sintomatiche della presenza (tra le quali è annoverata la notificapresso il domicilio del difensore di fiducia), dovendosi piuttosto spiegare perchéda ciò si può desumere anche la volontaria assenza dell’interessato. Del resto,come ha sottolineato la stessa Corte Costituzionale, il giudizio può celebrarsi inassenza solo se preceduto da «ragionevoli sforzi» delle autorità nel rintracciarel’imputato per le notifiche, poiché spetta alle autorità, che tale diritto intendanonegare, addurre «indizi precisi e oggettivi» da cui risulti che o ha ricevutosufficienti informazioni del processo (Corte Cost., sent. n. 192 del 2023).5.Sennonché nella fattispecie in esame, come risulta dagli atti del fascicolo,l’imputato è stato assistito da un difensore non solo nel corso delle indaginipreliminari ma anche successivamente, per quasi quattro anni, durante il giudiziodi primo grado, considerato che la rinuncia al mandato è intervenuta solo il 20giugno 2023.Prima di tale momento, il difensore di fiducia ha partecipato alle udienze delgiudizio di primo grado senza nulla eccepire rispetto alla legittima vocatio in iusdell’imputato, ed ha omesso di palesarne lo stato detentivo.Talché la situazione considerata è ben diversa da quella esaminata nellarichiamata pronuncia Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287298, nella quale l'istante era stato giudicato in assenza dopo avere elettodomicilio, durante le indagini, presso lo studio del difensore di fiducia, il qualenon aveva mai partecipato al processo ed era stato deferito al Consigliodell'Ordine per abbandono della difesa.Nel caso considerato, invece, il ricorrente ha avuto un lungo periodo ditempo per potersi confrontare con il proprio difensore di fiducia dopo l’inizio delprocesso, e di conseguenza, per tale ragione, sono stati correttamente ritenutointegrati concreti indici di conoscenza del processo da parte dell’imputato, ancheper l’omessa rappresentazione di circostanze diverse da parte dello stessodifensore di fiducia sino alla rinuncia al mandato intervenuta in una faseavanzata del giudizio di primo grado.6. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso chel’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere ilricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziateragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/12/2025Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]