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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33625/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se.44te>le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 13 novembre 2023 del Tribunale di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) a due reati di tentato furto in abitazione aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commessi il 22 marzo e 1'8 aprile 2019 in Loano e [OSCURATO:PERSONA], e al reato di tentato sequestro di persona, ai sensi dell'art. 605 cod. pen., commesso 1'8 aprile 2019 in Loano, giudicati dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 10 maggio 2022, definitiva il 3 aprile 2023; 2) a più reati di furto aggravato in abitazione, anche nella forma tentata, ai sensi degli artt. 56, 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commessi il 4 aprile, 5, 8 e 23 ottobre 2018, 26 febbraio, 25 e 27 marzo e 4 aprile 2019 in Torino, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 28 settembre 2022, definitiva l'11 maggio 2023; 3) al reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commesso il 4 agosto 2020 a Roma, giudicato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 25 maggio 2022, definitiva il 10 maggio 2023.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso solo tra i reati sub 1 e 2, distanti tra loro pochi giorni, in ordine ai quali ha rideterminato la pena finale in anni cinque, mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 2.814,00 di multa, così quantificata: pena base per il reato di cui al capo 1 della sentenza sub 1, aumentata di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 268,00 di multa, per il reato di cui al capo 3 della sentenza sub 1, fermo restando gli ulteriori aumenti per i reati satellite già individuati dai giudici della cognizione.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, rilevato che la pena finale per i reati sub 1 e 2 fose superiore al limite di anni quattro di reclusione di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quelle sostitutive.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe quantificato gli aumenti di pena per i reati in continuazione sub 2 in misura superiore di quanto già disposto dal giudice della cognizione, che aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione interna.

Così facendo, il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente rideterminato una pena finale superiore al limite di anni quattro di reclusione di cui all'art. 53 legge n. 689 del 1981, rigettando la richiesta di sostituzione della pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dal testo del provvedimento non risulta con chiarezza l'entità della pena base determinata dal giudice dell'esecuzione a metà della pag. 3 del provvedimento impugnato ed indicata come riferita al capo 1 della sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova del 10.5.2022 riportata come indicata sub. 2, ma riportata in realtà a pag. 1 dell'ordinanza impugnata al punto 1).

Non è chiara nemmeno l'entità dei singoli aumenti per continuazione relativi agli altri reati indicati a pag. 3 ai punti 1 e 2 genericamente come "reati satellite", senza alcuna specificazione di essi ne' a pag. 1 né nel resto del provvedimento, sicché, in conformità alle conclusioni del Procuratore generale, deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Torino per nuovo giudizio sull'istanza, rimanendo assorbita la doglianza inerente la possibile sostituzione della pena.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se.44te>le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 13 novembre 2023 del Tribunale di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) a due reati di tentato furto in abitazione aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commessi il 22 marzo e 1'8 aprile 2019 in Loano e [OSCURATO:PERSONA], e al reato di tentato sequestro di persona, ai sensi dell'art. 605 cod. pen., commesso 1'8 aprile 2019 in Loano, giudicati dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 10 maggio 2022, definitiva il 3 aprile 2023; 2) a più reati di furto aggravato in abitazione, anche nella forma tentata, ai sensi degli artt. 56, 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commessi il 4 aprile, 5, 8 e 23 ottobre 2018, 26 febbraio, 25 e 27 marzo e 4 aprile 2019 in Torino, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 28 settembre 2022, definitiva l'11 maggio 2023; 3) al reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commesso il 4 agosto 2020 a Roma, giudicato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 25 maggio 2022, definitiva il 10 maggio 2023. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso solo tra i reati sub 1 e 2, distanti tra loro pochi giorni, in ordine ai quali ha rideterminato la pena finale in anni cinque, mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 2.814,00 di multa, così quantificata: pena base per il reato di cui al capo 1 della sentenza sub 1, aumentata di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 268,00 di multa, per il reato di cui al capo 3 della sentenza sub 1, fermo restando gli ulteriori aumenti per i reati satellite già individuati dai giudici della cognizione. Il giudice dell'esecuzione, quindi, rilevato che la pena finale per i reati sub 1 e 2 fose superiore al limite di anni quattro di reclusione di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quelle sostitutive. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe quantificato gli aumenti di pena per i reati in continuazione sub 2 in misura superiore di quanto già disposto dal giudice della cognizione, che aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione interna. Così facendo, il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente rideterminato una pena finale superiore al limite di anni quattro di reclusione di cui all'art. 53 legge n. 689 del 1981, rigettando la richiesta di sostituzione della pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dal testo del provvedimento non risulta con chiarezza l'entità della pena base determinata dal giudice dell'esecuzione a metà della pag. 3 del provvedimento impugnato ed indicata come riferita al capo 1 della sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova del 10.5.2022 riportata come indicata sub. 2, ma riportata in realtà a pag. 1 dell'ordinanza impugnata al punto 1). Non è chiara nemmeno l'entità dei singoli aumenti per continuazione relativi agli altri reati indicati a pag. 3 ai punti 1 e 2 genericamente come "reati satellite", senza alcuna specificazione di essi ne' a pag. 1 né nel resto del provvedimento, sicché, in conformità alle conclusioni del Procuratore generale, deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Torino per nuovo giudizio sull'istanza, rimanendo assorbita la doglianza inerente la possibile sostituzione della pena. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizi
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