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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23572/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10814/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio AFPC s.t.a.,sito in Vicenza, [OSCURATO:PERSONA],2 -ricorrente - contro RWS Italia s.r.l. in liquidazione -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 294 /20 2 1 , depositata il 9 febbraio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la Eurven s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata il 9 febbraio 2021, cheha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del locale Oggetto:giudizio di primo grado -notifica atto di citazione -validità Tribunale che la aveva condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della RWS Italia s.r.l. derivanti dalla diffusione di notizie denigratorie, in quanto screditanti la reputazione commerciale di quest’ultima società; - la Corte di appello , dopo aver disatteso il motivo di gravame concernente la nullità della notifica dell’atto di citazione di primo grado, svoltosi nella contumacia dell’odierna ricorrente, ha dichi arato inammissibile l’appello in quanto tardivamente proposto; -il ricorso è affidato a undici motiv i ; -la RWS s.r.l. non spiega alcuna difesa ; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c od . p roc . c iv . , per omessa pronuncia sul motivo di appello avente a oggetto la nullità della notifica dell’atto di citazione in primo gradoin quanto eseguita con le modalità previste dagli art. 140 e 143 cod.proc. c iv . non utilizzabili nei confronti di una persona giuridica; - con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4 cod. p roc . c iv . per omessa pronuncia sul motivo di appello avente a oggetto l’ improcedibilità del procedimento di primo grado per omesso deposito dell’originale dell’atto di citazione exart. 165 c.p.c.; -con il terzo motivo si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello, nel ritenere tardivo il disconoscimento della sottoscrizione presente sulla delega asseritamente conferita dalla Eurven s.r.l. al sig. [OSCURATO:PERSONA] per il ritiro dell’atto giudiziario depositato, nell’ambito del procedimento notificatorio, presso l’ufficio postale, non ha considerato che tale delega era stata prodotta in giudizio dall’appellato e non, come ritenuto dal giudice di merito, dall’appellante, per cui tale disconoscimento, in quanto effettuato alla prima udienza successiva al deposito dell’atto, doveva considerarsi tempestivo; -con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c od . p roc . c iv . e 2702 c od . c iv . , per aver la Corte di appello ritenuto che la società appellante non avesse assolto all’onere di negare formalmente la sottoscrizione presente sulla predetta delega al ritiro dell’atto giudiziario; - con il quinto motivo censura la sentenza impugnata omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio , individuato nella apposizione da parte del sig.Farronato della sottoscrizione sulla delega al ritiro dell’atto giudiziariodi sua iniziativa ; -con il sesto motivo critica la sentenza di appello p er omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione alla falsificazione da parte del sig.

Farronato del la firma del legale rappresentante della società appellante sulla delega al ritiro dell’atto giudiziario; -con il settimo m otivo deduce l’ omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte relativa alla modifica nel tempo dei rapporti societari tra la Eurven s.r.l. ela Euromeccanica s.r.l., tale da far venir meno la presunzione valorizzata dalla Corte di appello che la posta venisse ritirata da un unico addetto comune alle due società; - con l’ottavo motivo fa valere la violazione o falsa applicazione de gli artt. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890 , e 2697 c od . c iv., per aver la sentenza impugnata desunto che il sig.

Farronato fosse stato delegato al ritiro dell’atto dal possesso in capo a quest’ultimo dell’avviso di giacenza e dalla presenza del timbro della società sull’atto di delega, benché il medesimo sig.

Farronato non fosse un dipendente della società e avesse dichiaratodi essere mai stato incaricato dalla Eurven s.r.l. delritiro della corrispondenza; - con il nono motivo allega l’ omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello non ha preso in considerazione quanto dedotto dalla Eurven s.r.l. in ordine alle ragioni per cui un soggetto non autorizzato al ritiro aveva la disponibilità materiale del timbro della società e della delega al ritir o dell’atto giudiziario; -con il decimo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 183, settimo comma, 246 e 253 cod.p roc. c iv . e 2697 c od . c iv . , per aver la Corte di appello ritenuto che il sig.

Farronato fosse incapace a testimoniare; -con il medesimo motivo critica la sentenza di appello anche nella parte in cui ha affermato che la prova testimoniale sarebbe inammissibile perché i capitoli di prova sarebbero inidonei a spiegare per quale ragione Farronato si era recatopresso l’ufficio postale per ritirare l’atto giudiziario; -con l’ultimo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 327, secondo comma, cod.p roc. c iv . , per aver la sentenza impugnata ritenuto inammissibile l’appello per mancato rispetto del termine cd. lungo, benché non avesse avuto conoscenza del procedimento a suo carico a causa della mancata consegna in suo favore dell’atto di citazione di primo grado da parte del sig.

Farronato; - il primo e il secondo motivo , esaminabili congiuntamente, sono infondati; - la Corte di appello, ritenuto che il ritiro presso l’ufficio postale del plico contenente l’atto di citazione in primo grado fosse riferibile all’attività di un soggetto (il sig.

Farronato) incaricato dalla destinataria dell’atto (ossia, la odierna ricorrente), ha considerato valida la notifica dell’atto di citazione medesimo e, conseguentemente, dichiarato inammissibile l’appello in quanto tardivo per inosservanza del cd. termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ.; - deve, dunque, ritenersi che il giudice di appello ha , sia pure implicitamente, ritenuto che tutti gli altri motivi di appello fossero assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità del gravame, in quanto incompatibilicon tale statuizione, per cui il relativo mancato esame non costituisce una omessa pronunzia (cfr. Cass. 6 novembre 2020, n. 24953; Cass. 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass. 6 aprile 2018, n. 8571; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155); - il terzo e il quarto motivo, esaminabili anche essi congiuntamente, sono inammissibili; - è principio consolidato di questa Corte quello per cui la parte che produce in giudizio una scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, nonsussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione, non trovando applicazione, al riguardo, gli artt. 214 e 215 cod. p roc . c iv ., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firmasia stato prodotto in giudizio dall'altra parte e non dall'apparente sottoscrittore(così, Cass. 19 settembre 2022, n. 27362; Cass. 21 luglio 2021, n. 20882;Cass. 1° dicembre 2016, n. 25439); - pertanto, non concludenti sono le doglianze con cui si contesta la valutazione della Corte di appello in ordine alla tempestività e alla ritualità del disconoscimento della sottoscrizione posta sull’atto di delega al ritiro dell’atto giudiziar io depositato presso l’ufficio postale, trattandosi di un documento prodotto in giudizio dalla stessa parte che ne nega l’autenticità; -anche il quinto motivo e il sesto motivo sono inammissibili, in quanto la sentenza di appello, nell’affermare che le evidenze probatorie «dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] fu incaricato del ritiro della raccomandata» ha, sia pure implicitamente, preso in esame le circostanze asseritamente non considerate indicate in tali motivi , ritenendole non rispondenti al vero; -il settimo motivo è , del pari, inammissibile in quanto si risolve nella contestazione dell’accertamento operato dalla Corte di appello in ordine alla comunanza di sede legaletra Euromeccanica s.r.l. ed Eurven s.r.l., nonché all’esistenza di rapporti sociali tra le due società, elevato a indizio del fatto che la posta loro indirizzata fosse ritirata da un unico addetto; - sotto l'apparente deduzione del l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio la doglianza mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito che non è consentita in questa sede (Cfr. Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -l’ottavo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile ; - quanto alla ritenuta sussistenza di una delega con ferita al sig.

Farronato al ritiro dell’atto presso l’ufficio postale, benché questi non fosse un dipendente della società, si osserva che, come evidenziato dalla Corte di appello,ai fini della validità della notifica dell’atto ritirato depositato nell’ufficio postale a causa dell’assenza del destinatario è sufficiente, in considerazione della circostanza che questi ha conferito l’incarico a chi provvede a ritirare il plico all’ufficio postale, che il delegato sottoscriva l’avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l’agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna(cfr. Cass. 5 dicembre 2017, n. 29019; Cass. 29 novembre 2017, n. 28627); -quanto, poi, alla mancata valorizzazione della dichiarazione che il sig.

Farronato avrebbe reso in ordine al fatto di non essere mai stato incaricato dalla Eurven s.r.l. del ritiro della corrispondenza, asseritamente resa in un documento prodotto in giudizio, si osserva che la doglianza attiene alla valutazione degli elementi di prova effettuata dal giudice di merito che, per le ragioni illustrate in precedenza, non può essere sindacata in questa sede; -il nono motivo è inammissibile in quanto ne l par adigma di cui all’ art. 360, primo comma, n. 5, cod.p roc. c iv ., che riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, non può farsi rientrare anche la censura concernente questioni ed argomentazioni difensive (cfr. Cass. 26 aprile 2022, n. 13024; Cass.26 gennaio 2022, n. 2268; Cass. 6 settembre 2019, n. 22397); -il decimo motivo è fondato; - l’incapacità a deporre prevista dall’art 246 cod. p roc . c iv . si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all’art. 100 c od . p roc . c iv ., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo – sal va la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (cfr. Cass. 5 gennaio 2018, n. 167; Cass. 8 giugno 2012, n. 9353; Cass. 20 febbraio 1978, n. 805); - in par ticolare, ove la testimonianza abbia ad oggetto fatti che espongano il dichiarante a responsabilità penale non si pone una questione di incapacità a deporre né di esonero dall'obbligo di deporre, ma solo, in ipotesi, di attendibilità del teste ( così, Cass. 31 ottobre 2013, n. 24580); -orbene, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tale principio affermando l’incapacità a testimoniare del sig.

Farronato in ragione della sua possibile esposizione a responsabilità nei confronti della odierna ricorrente per i fatti su cui oggetto dei capitoli di prova;- fondata è la doglianza anche in relazione alla censurata inammissibilità della prova testimoniale ritenuta dalla Corte territoriale in virtù della inidoneità dei relativi capitoli a off rire spiegazione della ragione per cui Farronato si era recato all’ufficio postale per ritirare il plico raccomandata destinato ad Eurven s.r.l., in possesso dell’avviso postale contenente delega riportante il timbro della società Eurven s.r.l.; - infatti, i capitoli di prova – adeguatamente riprodotti nel ricorso e, comunque, indicati anche nella narrativa della sentenza impugnata – vertono, anche, su fatti –quali il controverso ritiro dell’atto giudiziario destinato allaEurven s.r.l. e la sottoscrizione del documento necessario per ritirare il predetto atto– rilevanti ai fini dell’accertamento del ritiro dell’atto giudiziario da parte di soggetto incaricato dalla Eurven s.r.l.e alla riferibilità a quest’ultima di tale attività; - al l’accoglimento de l decimo motiv o segue l’assorbimento dell’ultimo motivo in quanto vertente su questione strettamente conseguenziale; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motiv o accoltoe rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione P.Q.M.

La Corte accoglie il decimo motivo di ricorso , dichiara inammissibili il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e nono motivo e assorbito l’undicesimo e rigetta i rest

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10814/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio AFPC s.t.a.,sito in Vicenza, [OSCURATO:PERSONA],2 -ricorrente - contro RWS Italia s.r.l. in liquidazione -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 294 /20 2 1 , depositata il 9 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la Eurven s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata il 9 febbraio 2021, cheha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del locale Oggetto:giudizio di primo grado -notifica atto di citazione -validità Tribunale che la aveva condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della RWS Italia s.r.l. derivanti dalla diffusione di notizie denigratorie, in quanto screditanti la reputazione commerciale di quest’ultima società; - la Corte di appello , dopo aver disatteso il motivo di gravame concernente la nullità della notifica dell’atto di citazione di primo grado, svoltosi nella contumacia dell’odierna ricorrente, ha dichi arato inammissibile l’appello in quanto tardivamente proposto; -il ricorso è affidato a undici motiv i ; -la RWS s.r.l. non spiega alcuna difesa ; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c od . p roc . c iv . , per omessa pronuncia sul motivo di appello avente a oggetto la nullità della notifica dell’atto di citazione in primo gradoin quanto eseguita con le modalità previste dagli art. 140 e 143 cod.proc. c iv . non utilizzabili nei confronti di una persona giuridica; - con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4 cod. p roc . c iv . per omessa pronuncia sul motivo di appello avente a oggetto l’ improcedibilità del procedimento di primo grado per omesso deposito dell’originale dell’atto di citazione exart. 165 c.p.c.; -con il terzo motivo si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello, nel ritenere tardivo il disconoscimento della sottoscrizione presente sulla delega asseritamente conferita dalla Eurven s.r.l. al sig. [OSCURATO:PERSONA] per il ritiro dell’atto giudiziario depositato, nell’ambito del procedimento notificatorio, presso l’ufficio postale, non ha considerato che tale delega era stata prodotta in giudizio dall’appellato e non, come ritenuto dal giudice di merito, dall’appellante, per cui tale disconoscimento, in quanto effettuato alla prima udienza successiva al deposito dell’atto, doveva considerarsi tempestivo; -con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c od . p roc . c iv . e 2702 c od . c iv . , per aver la Corte di appello ritenuto che la società appellante non avesse assolto all’onere di negare formalmente la sottoscrizione presente sulla predetta delega al ritiro dell’atto giudiziario; - con il quinto motivo censura la sentenza impugnata omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio , individuato nella apposizione da parte del sig.Farronato della sottoscrizione sulla delega al ritiro dell’atto giudiziariodi sua iniziativa ; -con il sesto motivo critica la sentenza di appello p er omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione alla falsificazione da parte del sig. Farronato del la firma del legale rappresentante della società appellante sulla delega al ritiro dell’atto giudiziario; -con il settimo m otivo deduce l’ omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte relativa alla modifica nel tempo dei rapporti societari tra la Eurven s.r.l. ela Euromeccanica s.r.l., tale da far venir meno la presunzione valorizzata dalla Corte di appello che la posta venisse ritirata da un unico addetto comune alle due società; - con l’ottavo motivo fa valere la violazione o falsa applicazione de gli artt. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890 , e 2697 c od . c iv., per aver la sentenza impugnata desunto che il sig. Farronato fosse stato delegato al ritiro dell’atto dal possesso in capo a quest’ultimo dell’avviso di giacenza e dalla presenza del timbro della società sull’atto di delega, benché il medesimo sig. Farronato non fosse un dipendente della società e avesse dichiaratodi essere mai stato incaricato dalla Eurven s.r.l. delritiro della corrispondenza; - con il nono motivo allega l’ omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello non ha preso in considerazione quanto dedotto dalla Eurven s.r.l. in ordine alle ragioni per cui un soggetto non autorizzato al ritiro aveva la disponibilità materiale del timbro della società e della delega al ritir o dell’atto giudiziario; -con il decimo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 183, settimo comma, 246 e 253 cod.p roc. c iv . e 2697 c od . c iv . , per aver la Corte di appello ritenuto che il sig. Farronato fosse incapace a testimoniare; -con il medesimo motivo critica la sentenza di appello anche nella parte in cui ha affermato che la prova testimoniale sarebbe inammissibile perché i capitoli di prova sarebbero inidonei a spiegare per quale ragione Farronato si era recatopresso l’ufficio postale per ritirare l’atto giudiziario; -con l’ultimo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 327, secondo comma, cod.p roc. c iv . , per aver la sentenza impugnata ritenuto inammissibile l’appello per mancato rispetto del termine cd. lungo, benché non avesse avuto conoscenza del procedimento a suo carico a causa della mancata consegna in suo favore dell’atto di citazione di primo grado da parte del sig. Farronato; - il primo e il secondo motivo , esaminabili congiuntamente, sono infondati; - la Corte di appello, ritenuto che il ritiro presso l’ufficio postale del plico contenente l’atto di citazione in primo grado fosse riferibile all’attività di un soggetto (il sig. Farronato) incaricato dalla destinataria dell’atto (ossia, la odierna ricorrente), ha considerato valida la notifica dell’atto di citazione medesimo e, conseguentemente, dichiarato inammissibile l’appello in quanto tardivo per inosservanza del cd. termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ.; - deve, dunque, ritenersi che il giudice di appello ha , sia pure implicitamente, ritenuto che tutti gli altri motivi di appello fossero assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità del gravame, in quanto incompatibilicon tale statuizione, per cui il relativo mancato esame non costituisce una omessa pronunzia (cfr. Cass. 6 novembre 2020, n. 24953; Cass. 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass. 6 aprile 2018, n. 8571; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155); - il terzo e il quarto motivo, esaminabili anche essi congiuntamente, sono inammissibili; - è principio consolidato di questa Corte quello per cui la parte che produce in giudizio una scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, nonsussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione, non trovando applicazione, al riguardo, gli artt. 214 e 215 cod. p roc . c iv ., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firmasia stato prodotto in giudizio dall'altra parte e non dall'apparente sottoscrittore(così, Cass. 19 settembre 2022, n. 27362; Cass. 21 luglio 2021, n. 20882;Cass. 1° dicembre 2016, n. 25439); - pertanto, non concludenti sono le doglianze con cui si contesta la valutazione della Corte di appello in ordine alla tempestività e alla ritualità del disconoscimento della sottoscrizione posta sull’atto di delega al ritiro dell’atto giudiziar io depositato presso l’ufficio postale, trattandosi di un documento prodotto in giudizio dalla stessa parte che ne nega l’autenticità; -anche il quinto motivo e il sesto motivo sono inammissibili, in quanto la sentenza di appello, nell’affermare che le evidenze probatorie «dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] fu incaricato del ritiro della raccomandata» ha, sia pure implicitamente, preso in esame le circostanze asseritamente non considerate indicate in tali motivi , ritenendole non rispondenti al vero; -il settimo motivo è , del pari, inammissibile in quanto si risolve nella contestazione dell’accertamento operato dalla Corte di appello in ordine alla comunanza di sede legaletra Euromeccanica s.r.l. ed Eurven s.r.l., nonché all’esistenza di rapporti sociali tra le due società, elevato a indizio del fatto che la posta loro indirizzata fosse ritirata da un unico addetto; - sotto l'apparente deduzione del l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio la doglianza mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito che non è consentita in questa sede (Cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -l’ottavo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile ; - quanto alla ritenuta sussistenza di una delega con ferita al sig. Farronato al ritiro dell’atto presso l’ufficio postale, benché questi non fosse un dipendente della società, si osserva che, come evidenziato dalla Corte di appello,ai fini della validità della notifica dell’atto ritirato depositato nell’ufficio postale a causa dell’assenza del destinatario è sufficiente, in considerazione della circostanza che questi ha conferito l’incarico a chi provvede a ritirare il plico all’ufficio postale, che il delegato sottoscriva l’avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l’agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna(cfr. Cass. 5 dicembre 2017, n. 29019; Cass. 29 novembre 2017, n. 28627); -quanto, poi, alla mancata valorizzazione della dichiarazione che il sig. Farronato avrebbe reso in ordine al fatto di non essere mai stato incaricato dalla Eurven s.r.l. del ritiro della corrispondenza, asseritamente resa in un documento prodotto in giudizio, si osserva che la doglianza attiene alla valutazione degli elementi di prova effettuata dal giudice di merito che, per le ragioni illustrate in precedenza, non può essere sindacata in questa sede; -il nono motivo è inammissibile in quanto ne l par adigma di cui all’ art. 360, primo comma, n. 5, cod.p roc. c iv ., che riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, non può farsi rientrare anche la censura concernente questioni ed argomentazioni difensive (cfr. Cass. 26 aprile 2022, n. 13024; Cass.26 gennaio 2022, n. 2268; Cass. 6 settembre 2019, n. 22397); -il decimo motivo è fondato; - l’incapacità a deporre prevista dall’art 246 cod. p roc . c iv . si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all’art. 100 c od . p roc . c iv ., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo – sal va la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (cfr. Cass. 5 gennaio 2018, n. 167; Cass. 8 giugno 2012, n. 9353; Cass. 20 febbraio 1978, n. 805); - in par ticolare, ove la testimonianza abbia ad oggetto fatti che espongano il dichiarante a responsabilità penale non si pone una questione di incapacità a deporre né di esonero dall'obbligo di deporre, ma solo, in ipotesi, di attendibilità del teste ( così, Cass. 31 ottobre 2013, n. 24580); -orbene, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tale principio affermando l’incapacità a testimoniare del sig. Farronato in ragione della sua possibile esposizione a responsabilità nei confronti della odierna ricorrente per i fatti su cui oggetto dei capitoli di prova;- fondata è la doglianza anche in relazione alla censurata inammissibilità della prova testimoniale ritenuta dalla Corte territoriale in virtù della inidoneità dei relativi capitoli a off rire spiegazione della ragione per cui Farronato si era recato all’ufficio postale per ritirare il plico raccomandata destinato ad Eurven s.r.l., in possesso dell’avviso postale contenente delega riportante il timbro della società Eurven s.r.l.; - infatti, i capitoli di prova – adeguatamente riprodotti nel ricorso e, comunque, indicati anche nella narrativa della sentenza impugnata – vertono, anche, su fatti –quali il controverso ritiro dell’atto giudiziario destinato allaEurven s.r.l. e la sottoscrizione del documento necessario per ritirare il predetto atto– rilevanti ai fini dell’accertamento del ritiro dell’atto giudiziario da parte di soggetto incaricato dalla Eurven s.r.l.e alla riferibilità a quest’ultima di tale attività; - al l’accoglimento de l decimo motiv o segue l’assorbimento dell’ultimo motivo in quanto vertente su questione strettamente conseguenziale; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motiv o accoltoe rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il decimo motivo di ricorso , dichiara inammissibili il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e nono motivo e assorbito l’undicesimo e rigetta i rest
Sentenza Cassazione n. 23572/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris