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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22358/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'attribuito reato di introduzione di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 sull'introduzione degli animali nella custodia dell'imputato nel Parco dei Nebrodi, sul pascolo degli stessi animali e sulla consapevolezza di ciò da parte dell'imputato); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati poiché, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 4); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda la pag. 4, dove la Corte d'appello giustifica la propria affermazione di congruità della pena irrogata); considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è altresì manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte d'appello ha negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., escludendo la particolare tenuità dell'offesa - sulla considerazione delle conseguenze dannose e pericolose della condotta dell'imputato, atteso il danneggiamento delle piante di proprietà pubblica - e, sul piano soggettivo, evidenziando come il [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso più reati della stessa indole, è del tutto esente da vizi logici e giuridici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'attribuito reato di introduzione di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 sull'introduzione degli animali nella custodia dell'imputato nel Parco dei Nebrodi, sul pascolo degli stessi animali e sulla consapevolezza di ciò da parte dell'imputato); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati poiché, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 4); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda la pag. 4, dove la Corte d'appello giustifica la propria affermazione di congruità della pena irrogata); considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è altresì manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte d'appello ha negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., escludendo la particolare tenuità dell'offesa - sulla considerazione delle conseguenze dannose e pericolose della condotta dell'imputato, atteso il danneggiamento delle piante di proprietà pubblica - e, sul piano soggettivo, evidenziando come il [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso più reati della stessa indole, è del tutto esente da vizi logici e giuridici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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