CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 36151/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato Er2 [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di furto aggravato ex artt. 110, 624 e 625 comma primo n.2 cod. pen. (capo B) e ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen. (capo C); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C), è inammissibile, poiché si tratta di una questione di diritto rispetto alla quale il vizio di motivazione è irrilevante, dato che rileva soltanto se la causa di estinzione si è prodotta o meno; Ricordato che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che i rinvii del dibattimento disposti a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria comportano la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti e non per il periodo massimo di sessanta giorni (cfr. per tutte Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2022 Cremonese, Rv. 220509-01); Considerato che anche a voler fissare al 4 giugno 2017 la data di commissione del reato, si ottiene che il termine prescrizionale sarebbe maturato il 29 maggio 2025, quindi in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, tenuto conto di 176 giorni di sospensione (84 giorni per rinvio dal 27 giugno 2022 al 19 settembre 2022 per adesione del difensore all'astensione collettiva; 92 giorni per rinvio dal 5 novembre 2024 al 5 febbraio 2025 per adesione del difensore all'astensione collettiva); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend