CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 09586/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16714/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenteprincipale- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZAdella C ORTE D'APPELLO di TORINO n. 91/2018 depositata il09/04/2018, R.G.N. 372/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] all'avviso di addebito con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 267,81, a titolo di contributi G estione S eparata , per i redditi di attività professionale prodotti nel 2008 oltre oneri accessori; 2. l a Corte territoriale ha giudicato prescritto il credito. Il dies a quodella prescrizione andava fissato al 16 giugno 2009; tardiva era la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta il 2 luglio 2014; 3. av verso la decisione, ha proposto ricorso principale l'Inps, con un unico motivo; 4. ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, la professionista che ha, successivamente, depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 5. con il ricorso principale, l’INPS – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.2935 cod. civ. nonché dell’art. 2, commi 26 -31, della legge nr. 335 del 1995; degli artt. 10, 13 e 18 del d.lgs. nr.241 del 1997 (come modificato dall’art.2 D.lgs. nr. 422 del 1998); dell’art.17, commi 1 e 2, del d.P.R. nr. 435 del 2001, così come modificato dall’art. 2 D.L. nr. 63 del 2002, conv. con modificazioni nella legge nr. 112 del 2002; dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. nr. 322 del 1998, così come modificato, dal d.P.R. nr. 435 del 2001; degli artt. 36 bis, comma 2, lett. f, e 36 ter, d.P.R. nr. 600 del 1973; 6. per l’I s tituto, la Corte di appello avrebbe errato a ritenere prescritto il diritto dell’INPS ai contributi, non considerando che la professionista aveva presentato la dichiarazione dei redditi il 24 settembre 2009 e che, solo da tale momento, l’Ente era nella possibilità di far valere il proprio diritto; 7. con il ricorso incidentale condizionato - ai sensi dell’a rt. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.-la professionista deduce, invece, la violazione dell’art. 44 DL nr. 269 del 2003, per non avere la Corte territoriale considerato che i redditi prodotti erano inferiori ad euro 5.000,00, come dimostrato dai documenti allegati al fascicolo di parte - e non contestato dall’INPS - e , comunque , dedotto nella comparsa di costituzione in appello; 8. le censure di cui ai motivi d e i ricors i , principale ed incidentale, meritano una trattazione congiunta, ponendo una serie di questioni, strettamente connesse, già affrontate e decise da questa Corte con affermazione di principi da conferma re in questa sede; 9. va premesso i l principio di diritto secondo cui «Gli avvocatiiscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che […]non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis - […] l'obbligodi iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente uncontributo integrativo di carattere solidaristico in quantoiscritti all'albo pr ofessionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversialla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cuialla L. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26 […] » ( Cass. nr. 30344 del 2017 e plurime successive conformi; tra le tante, v.Cass. nr. 32167 del 2018; Cass. nr. 3799 del 2019); 10.va, poi, ribadito, conformemente a Cass. nr. 4419 del 2021, che, nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto dellaL. nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dalD.L. 6 luglio 2011, nr. 98, art. 18,comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111, e del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, conv. con modif. inL. n. 326 del 2003, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso laGestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore allasoglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesimaGestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; 11.a chiarimento dell’espresso principio, Cass. nr. 29272 del 2022 ( in motivazione, § 17) ha osservato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui alD.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaGestione separata»; 12. quanto, invece, all’accertamento , ove necessario, del carattere abituale dell’attività professionale, il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo -per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere diabitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti di cui si è detto, che il requisito dell'abitualitàdovrà essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione allaGestione separata alla produzione di un reddito superiore allasoglia di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale; 13. il consolidato orientamento innanzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodoanteriore al 6 luglio 2011; 14. in ordine, poi, alla prescrizione dei contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], si è osservato come la stessa decorra dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo(Cass. nr. 27950 del 2018, Cass. nr. 19403 del 2019, e, più di recente, Cass. nr. 4898 del 2022, e Cass. nr. 5578 del 2022, alla cui motivazione si rinviaex art. 118 disp. att. cod.proc.civ.). Si è, inoltre, puntualizzato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione,assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. nr. 10273 del 2021) ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui al D.P.C.M. del 4 giugno 2009 , pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] del 6 giugno 2009 n r . 137 , che ha differito al 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2008 (Cass. nr. 36941 del 202 2 ) chiarendosi, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (v. in motivazione, Cass.nr.10273 cit.); 15. occorre , infine, rammentare che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato alle allegazioni delle parti (Cass. nr. 28123 del 2021), in conformità all'orientamento di questa Corte secondo cui la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris(Cass. nr. 15631 del 2016; Cass. n. r 17066 del 2013 ; Cass. n r . 21572 del 2010). Di recente, si è peraltro affermato il seguente principio di diritto: « A seguito dell'impugnazione della sentenza d'appello per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo,rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso»; 16. sulla base degli espressi principi va, dunque, esaminata la fattispecie concreta; 17. la Corte di appello ha correttamente affermato che il termine di prescrizione dei contributi va fissato al momento di scadenza del termine per il relativo pagamento. In concreto, però, non ha considerato il differimento che aveva operato il DPCM del 4.6.20 09 e ha, quindi, erroneamente individuato il dies a quo: quest’ultimo, infatti, andava fissato al 6 luglio 2009 e non al 16 giu g no 2009 . In questi termini è, pertanto, fondato il ricorso principale dell’Inps; 18. è fondato, anche , il ricorso incidentale. La sentenza impugnata ha afferma to l’obbligazione contributiva della professionista ma ha completamente pretermesso ogni indagine in merito alla specifica situazione professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che , viceversa, la fattispecie astratta imponeva in punto di reddito prodotto(per verificare se fosse o meno superiore alla soglia di euro 5.000,00) o, se del caso, in termini di abitualità o meno della professione esercitata; 19. in definitiva, sulla base delle esposte argomentazioni, vanno accolti entrambi i ricorsi; la causa va dunque rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che, nel decidere nuovamente la controversia, dovràattenersi a quanto, in particolare, affermato ai punti 17e 18 della presente decisione; 20. al giudice di rinvio è rimessaanche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorsoprincipale e quello incidentale;