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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 09980/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SIRNI Alessio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, sezione distrettuale del riesame, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di tentata estorsione; istanza di riesame con la quale l'indagato aveva contestato il presupposto delle esigenze cautelari, chiedendo la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, eventualmente anche con braccialetto elettronico. 2.

Avverso l'ordinanza collegiale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Sirni eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione ed il travisamento del fatto circa l'asserita inidoneità dell'abitazione paterna, indicata per gli arresti domiciliari, e la qualificazione giuridica della condotta contestata.

3. Il ricorso è generico. 4.

Innanzitutto, nei. motivi di riesame la _difesa non ha contestato il presupposto della gravità indiziaria ma la proporzionalità della misura scelta, invocando l'applicazione di una meno afflittiva, sì che i profili attinenti alla qualificazione giuridica - dedotti peraltro in termini vaghi in ricorso - sono insuscettibili di valutazione per la prima volta in sede di legittimità (a pag. 2 dell'ordinanza impugnata si da atto che "la difesa non ha contestato la motivata qualificazione giuridica della condotta come estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni").

5. Quanto ai motivi del rigetto, il ricorrente non si confronta criticamente con la motivazione che non si è incentrata sull'idoneità del domicilio indicato per la misura autocustodiale ma, al contrario, ha posto l'accenno sulla gravità della condotta estorsiva e sulla esigenza di evitare l'inquinamento delle prove, in corso di acquisizione, nonché sul concreto pericolo di recidiva, in ragione dei numerosi, gravi e recenti precedenti dai quali costui è compromesso, con costanti contatti con ambienti criminali (è stato anche sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale); argomentazioni del tutto estraneo al motivo in esame, da considerarsi pertanto aspecifico. 6.

L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I Agos,Onacchio Gity_a)nna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SIRNI Alessio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, sezione distrettuale del riesame, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di tentata estorsione; istanza di riesame con la quale l'indagato aveva contestato il presupposto delle esigenze cautelari, chiedendo la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, eventualmente anche con braccialetto elettronico. 2. Avverso l'ordinanza collegiale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Sirni eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione ed il travisamento del fatto circa l'asserita inidoneità dell'abitazione paterna, indicata per gli arresti domiciliari, e la qualificazione giuridica della condotta contestata. 3. Il ricorso è generico. 4. Innanzitutto, nei. motivi di riesame la _difesa non ha contestato il presupposto della gravità indiziaria ma la proporzionalità della misura scelta, invocando l'applicazione di una meno afflittiva, sì che i profili attinenti alla qualificazione giuridica - dedotti peraltro in termini vaghi in ricorso - sono insuscettibili di valutazione per la prima volta in sede di legittimità (a pag. 2 dell'ordinanza impugnata si da atto che "la difesa non ha contestato la motivata qualificazione giuridica della condotta come estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni"). 5. Quanto ai motivi del rigetto, il ricorrente non si confronta criticamente con la motivazione che non si è incentrata sull'idoneità del domicilio indicato per la misura autocustodiale ma, al contrario, ha posto l'accenno sulla gravità della condotta estorsiva e sulla esigenza di evitare l'inquinamento delle prove, in corso di acquisizione, nonché sul concreto pericolo di recidiva, in ragione dei numerosi, gravi e recenti precedenti dai quali costui è compromesso, con costanti contatti con ambienti criminali (è stato anche sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale); argomentazioni del tutto estraneo al motivo in esame, da considerarsi pertanto aspecifico. 6. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I Agos,Onacchio Gity_a)nna