CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05526/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10707/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 999/2021 depositata il 09/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal la consiglieraAnnamaria Casadonte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 17/02/2015, [OSCURATO:SOCIETA]., premettendo di avere stipulato in data 15/02/2010, con la Fondazione PTV [OSCURATO:PERSONA] il contratto d’appalto per l’affidamento del “Servizio di Ristorazione ai degenti, di Mensa self-service e bar per gli addetti, utenti e visitatori, con relativi lavori di sistemazione e fornitura di arredi ed attrezzature per la necessità del [OSCURATO:PERSONA]”, conveniva in giudizio la predetta Fondazione chiedendo di accertare il diritto ad ottenere maggiori compensi per le prestazioni extracontrattuali svolte e, per l’effetto, condannare la convenuta a corrisponderle la complessiva somma di € 215.000,00 a titolo di maggiori lavorazione effettuate, nonché di accertare il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della erronea valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei volumi della prestazioni oggetto del contratto e, per l’effetto, condannare la convenuta a risarcirle tutti i danni subiti a causa della sottoproduzione verificatasi ed in particolare: -l’importo di € 1.579.473,70 a titolo di diminuzione dell’utile; -l’importo di € 2.369.210,55 a titolo di aumento delle spese generali; - l’importo di € 664.072,25 a titolo di mancato ammortamento delle attrezzature utilizzate per l’esecuzione del contratto; - l’importo di € 962.465,88 a titolo di mancato ammortamento stipendi salari e personale; - l’importo di € 3.371.258,60 a titolo di demansionamento aziendale da mancato guadagno e/o comunque di perdita di chance. 1.1 Nel costituirsi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] contestava le domande attoree e proponeva domanda riconvenzionale volta a vedersi riconosciute e corrisposte le seguenti somme: -€ 7.500,00 a titolo di penale per sottogrammatura; -€ 3.122.224,00 per la mancata attivazione del sistema informatico; - € 2.688.000,00 per il ristoro dei costi sostenuti per la prenotazione e la gestione dei pasti; -€ 71.680,00 a ristoro dei costi sostenuti per la prevenzione; - € 2.044.000,00 per il ristoro dei maggiori oneri e costi sostenuti per la manutenzione degli impianti tecnologici; -€ 3.122.224,00 per il ristoro del danno all’immagine patito; per un importo complessivo pari ad € 11.055.628,00 oltre interessi e rivalutazione e fatti salvi i successivi aggiornamenti e, per l’effetto, condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle suddette somme o di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, determinate anche in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod.civ., occorrendo a titolo di rimborso e/o restituzioni ovvero a titolo risarcitorio anche ai sensi dell’art. 2043 cod.civ., ovvero, in via subordinata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod.civ., oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, rivalutazione monetaria ed I.V.A. come per legge. 1.2 Dopo aver disposto l’espletamento di una ctu, l’adito Tribunale di Roma, in data 17/01/2020, con sentenza n. 1089/2020, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all’attrice le somme di € 1.747.093,24 e di € 727.901,31, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma annualmente rivalutata dalla notifica dell’atto di citazione sino all’effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento per i danni subiti; rigettava le domande riconvenzionali; condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso detta pronuncia, Fondazione PTV proponeva appello dinanzi la Corte d’appello di Roma chiedendone la riforma e, per l’effetto, l’accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado. 2.1 Con sentenza n. 999/2021, pubblicata in data 09/02/2021 e notificata il 18/02/2021, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello e, in parziale riforma della sentenza gravata, rigettava integralmente le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso detta pronuncia la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16/04/2021 ed affidato a tre motivi di impugnazione, cui ha resistito con tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. In vista dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, 1343, 1418, 1419 e 1469 cod. civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale ritenuto valide ed efficaci le clausole contrattuali (l’art. 2 del [OSCURATO:PERSONA] e l’art. 8 del contratto d’appalto) che avrebbero determinato l’assunzione esclusivamente in capo all’appaltatrice di un rischio illimitato connesso alle variazioni sul quantitativo delle prestazioni da erogare in esecuzione del contratto d’appalto su richiesta della parte committente. La corte d’appello, dunque, omettendo di considerare la natura e la tipologia del contratto in esame (un appalto di servizi di carattere commutativo, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive), avrebbe dovuto giungere a dichiarare la nullità delle summenzionate clausole, per effetto delle quali l’alea contrattuale sarebbe gravata esclusivamente e in misura illimitata sull’appaltatore, trasformando il contratto in questione, per sua natura commutativo, in un contratto aleatorio, in assenza di una manifestazione di volontà in tal senso da parte dei contraenti. 6. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1362 e 1366 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale negato l’inadempimento della committente (già accertato dal giudice di primo grado), sulla base di un’interpretazione del contratto d’appalto e del capitolato speciale (in particolare, dell’art. 2 del [OSCURATO:PERSONA] e l’art. 8 del contratto d’appalto) in violazione delle norme di ermeneutica contrattuale. In particolare, a fronte delle indicazioni dedotte nel contratto in relazione al volume delle prestazioni oggetto dell’appalto, la committente aveva richiesto, nel corso dell’esecuzione del rapporto, la fornitura di servizi per un volume notevolmente inferiore rispetto alle originarie previsioni contrattuali, con conseguente inevitabile pregiudizio dell’appaltatrice. Tuttavia, ad avviso della corte distrettuale, la mancata realizzazione delle previsioni relative ai volumi dei servizi che avrebbero dovuto essere erogati dall’appaltatore non costituirebbe un inadempimento e, di conseguenza, non potrebbe determinare la relativa responsabilità della committente (e la conseguente richiesta risarcitoria dell’appaltatore), atteso che tali dati non sarebbero stati in alcun modo vincolanti, avendo per le parti una valenza meramente “indicativa”. Ad avviso del ricorrente, l’interpretazione adottata dalla corte d’appello finisce, dunque, per disapplicare diverse disposizioni normative in materia, negando rilevanza al ragionevole affidamento che l’appaltatore aveva riposto nelle previsioni contrattuali. 7. Con il terzo – ed ultimo - motivo d’impugnazione, il ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1375 cod. civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale escluso qualsiasi inadempimento in capo alla committente ritenendo, in primo luogo, che quest’ultima non avesse assunto alcun obbligo in ordine all’effettivo verificarsi delle previsioni contenute nell’art. 2 del [OSCURATO:PERSONA] e nell’art. 8 del contratto relative ai volumi di servizio da erogare ai degenti delle strutture ospedaliere – volumi che, ad avviso del giudice a quo, rientrerebbero nella normale alea del contratto – e che l’impegno delle parti, sancito dal richiamato art. 8, di valutare in corso d’opera l’eventuale insorgenza di “alterazioni del sinallagma contrattuale tali da poter incidere direttamente o indirettamente sulla qualità delle prestazioni” non determinasse alcun obbligo di rinegoziazione in capo alla committente, con conseguente irrilevanza delle comunicazioni con cui [OSCURATO:SOCIETA] evidenziava la divergenza tra i volumi del servizio previsti nel capitolato speciale d’appalto e quelli effettivi. 7. Posto che tutti i motivi attengono all’interpretazione del regolamento negoziale, in particolare dell’art. 2 del CSA e dell’art. 8 del contratto di appalto, possono essere scrutinati unitariamente e sono infondati. 8.È opportuno premettere che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito; il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021). Nel caso in esame, il giudice territoriale ha fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici seguendone l’ordine logico che impone, in via preliminare, l’esame del tenore letterale delle clausole, cui soltanto può seguire la valutazione sistematica e quella improntata ai principi di buona fede. Non è dunque configurabile alla stregua del ricostruito concreto rapporto fra le parti, dell’assenza di contestazioni durante lo stesso, la dedotta violazione del canone di buona fede, che non può essere invocata in via assorbente né può operare in contrasto con il dato testuale del contratto, ove, come nel caso di specie, questo non lasci emergere l’interpretazione pretesa dal ricorrente. Al riguardo, questa Corte ha in più occasioni affermato che nell'interpretazionedel contratto il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 cod. civ. all'art. 1371 cod. civ.(tra le più recenti in tal senso Cass. n. 6444/2025; Cass. n. 33451/2021). Inoltre parte ricorrente opera un’inappropriata confusione tra “l’alea contrattuale”, valorizzata dalla corte d’appello, e “l’aleatorietà” come tipologia di classificazione dei contratti ed infondatamente denunciata con il primo motivo. 9.Il ricorso va quindi respinto. 10. In applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo. 12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo