CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09365/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 settembre 2024 (emessa in sede di rinvio), di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 22 febbraio 2023, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116 cod. strada; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione, con riferimento all'identificazione del conducente è inammissibile in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 3 e 4), rispetto ai quali la lamentata violazione processuale appare del tutto inconferente: il ricorrente, infatti, vigente il lock-down imposto a causa della pandemia da COVID-19, fu notato alla guida di un motoveicolo con patente revocata, e dopo essersi dato alla fuga, fu raggiunto ed identificato dal personale di polizia giudiziaria (che anzi lo arrestò a causa della condotta di resistenza posta in essere); rilevato che il percorso argomentativo della Corte territoriale, fondato inoltre sulla assenza di altre persone nei luoghi e sul singolare abbigliamento indossato dal conducente, non è oggetto di puntuale critica; posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19