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CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 34079/2021

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seguente ORDINANZA C Lk sul ricorso 9821-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 2168 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1601/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2014 R.G.N. 1919/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 9821/2015 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d' Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti legali della omonima società in nome collettivo operante come agente assicurativo, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Fondazione ENASARCO - [OSCURATO:PERSONA] e Rappresentanti di Commercio - per il pagamento di Euro 64.920,00 a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali relativi alle annualità 2000-2004, concernenti soggetti legati da un rapporto di subagenzia di assicurazione con la società opponente; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali rappresentanti legali dell'omonima società in nome collettivo, hanno chiesto la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; la Fondazione ENASARCO - [OSCURATO:PERSONA] e Rappresentanti di Commercio ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1742-1752 e 1753 c.c. nonché della

I. 2 febbraio 1973, n. 12"; contesta l'avvenuta assimilazione dei subagenti di assicurazione agli agenti di commercio, sostenendo che i primi non hanno l'obbligo di iscrizione all' Enasarco; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e/o falsa applicazione della

I. 2 febbraio 1973, n. 12"; ritiene che per i subagenti di assicurazione la legge n. 12 del 1973 non abbia previsto obblighi assicurativi da assolversi presso Enasarco, e che la statuizione contraria della Corte d'appello sarebbe frutto di un pregiudizio che vuole che per ogni categoria di prestatori di lavoro deUeQessere necessariamente prevista una forma di previdenza integrativa; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 343 del "Codice delle assicurazioni" (D.Lgs. 209/2005), anche in relazione agli artt. 1742-1752 e 1753 c.c., alla I.1973/N.12, nonché all'art. 12 preleggi"; rileva che, almeno a far data dal 2006, l'esclusione dei subagenti assicurativi dalla sottoposizione al regime previdenziale Enasarco è stata definitivamente consacrata dal codice delle assicurazioni; i motivi, esaminati congiuntamente per evidente connessione, meritano accoglimento; questa Corte ha già deciso, in fattispecie sovrapponibile, che "Per i contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., sicché va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all'obbligo d'iscrizione all'ENASARCO, mancando una disposizione legislativa che lo preveda.

Né tale obbligo può conseguire all'equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza, che li rende assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e, solo in via residuale, in carenza di disposizioni, nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio" (cfr. Cass. n. 12196 del 2020); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 giugno 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA C Lk sul ricorso 9821-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 2168 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1601/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2014 R.G.N. 1919/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 9821/2015 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d' Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti legali della omonima società in nome collettivo operante come agente assicurativo, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Fondazione ENASARCO - [OSCURATO:PERSONA] e Rappresentanti di Commercio - per il pagamento di Euro 64.920,00 a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali relativi alle annualità 2000-2004, concernenti soggetti legati da un rapporto di subagenzia di assicurazione con la società opponente; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali rappresentanti legali dell'omonima società in nome collettivo, hanno chiesto la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; la Fondazione ENASARCO - [OSCURATO:PERSONA] e Rappresentanti di Commercio ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1742-1752 e 1753 c.c. nonché della I. 2 febbraio 1973, n. 12"; contesta l'avvenuta assimilazione dei subagenti di assicurazione agli agenti di commercio, sostenendo che i primi non hanno l'obbligo di iscrizione all' Enasarco; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e/o falsa applicazione della I. 2 febbraio 1973, n. 12"; ritiene che per i subagenti di assicurazione la legge n. 12 del 1973 non abbia previsto obblighi assicurativi da assolversi presso Enasarco, e che la statuizione contraria della Corte d'appello sarebbe frutto di un pregiudizio che vuole che per ogni categoria di prestatori di lavoro deUeQessere necessariamente prevista una forma di previdenza integrativa; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 343 del "Codice delle assicurazioni" (D.Lgs. 209/2005), anche in relazione agli artt. 1742-1752 e 1753 c.c., alla I.1973/N.12, nonché all'art. 12 preleggi"; rileva che, almeno a far data dal 2006, l'esclusione dei subagenti assicurativi dalla sottoposizione al regime previdenziale Enasarco è stata definitivamente consacrata dal codice delle assicurazioni; i motivi, esaminati congiuntamente per evidente connessione, meritano accoglimento; questa Corte ha già deciso, in fattispecie sovrapponibile, che "Per i contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., sicché va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all'obbligo d'iscrizione all'ENASARCO, mancando una disposizione legislativa che lo preveda. Né tale obbligo può conseguire all'equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza, che li rende assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e, solo in via residuale, in carenza di disposizioni, nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio" (cfr. Cass. n. 12196 del 2020); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 giugno 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) DEPOSIT