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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17408/2026

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in calceal ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], le qualedichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati-ricorrente-CONTROComune di Calimera, in persona del sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazionirelative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certifi-cata indicato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 273/2021, depositatail 9/3/2021.1 RG n. 13547/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consigDlaitoa pudbebllic azione 02/06/202627/2/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con delibera n. 204 del 16/6/2004 il Comune di Calimera in-caricava l'Arch.

Trenta di effettuare attività di consulenza speciali-stica e attività catastale con riferimento a frazionamenti e accatasta-menti nella zona PIP.In data 22/6/2004 veniva comunicato l'incarico al Trenta.Con nota del protocollo 23/6/2009 venivano trasmessi gli elabo-rati inerenti al progetto esecutivo.[OSCURATO:PERSONA] emetteva fattura n. 3 del 5/9/2007 (consulenza specia-listica) per la somma di euro 18.360,00, e la fattura n. 1 del lotto2010 (sempre per consulenze specialistiche), pari ad euro31.640,00, oltre all'ulteriore fattura n. 4 del 5/9/2007 per euro25.397,66 (attività catastale), quest'ultima in acconto.Il Comune provvedeva al pagamento delle prime due fatture pereuro 50.000,00.Con nota del 13/6/2011 l'Arch.

Trenta chiedeva il saldo dei com-pensi, detratto l'acconto già ricevuto di euro 50.000,00.2. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confrontidel Comune di Calimera per la somma di euro 94.562,48, quale com-penso per attività di «espletamento di adempimenti catastali, pic-chettamento e tracciamento delle sedi viarie».3.

Il Comune proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, dedu-cendo il difetto di valido titolo contrattuale assistito da forma scritta,trattandosi di contratto d'opera professionale intercorso con la [OSCURATO:PERSONA]; in via subordinata, deduceva il difetto diprova dell'attività svolta e, in via ulteriormente subordinata, l'estra-neità dell'attività a quella di supporto UTC.2 RG n. 13547/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/20263.

Si costituiva in giudizio l'opposto, spiegando domanda ricon-venzionale di indennizzo per arricchimento senza causa.4.

Il Tribunale di Lecce dichiarava la nullità del contratto per man-canza di forma scritta ed accoglieva la domanda riconvenzionale delTrenta di indennizzo per arricchimento senza causa, condannando ilComune al pagamento dell'importo di euro 94.562,48.5.

Avverso la sentenza proponeva appello il Comune, deducendol'erroneità della sentenza per mancato esame e accoglimento dell'ec-cezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale articolatacon la comparsa dell'opposto; ciò per due motivi: si trattava di do-manda nuova rispetto a quella di adempimento posta a base del de-creto ingiuntivo; la domanda era priva del requisito della sussidia-rietà previsto dall'art. 2042 c.c.6.

La Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 273/2021, depo-sitata il 9/3/2021, accoglieva l'appello del Comune.Per la Corte territoriale sussistevano entrambi i profili di inam-missibilità.L'eccezione di inammissibilità ex art. 2042 c.c. della domandariconvenzionale di arricchimento senza causa non era stata sollevatain primo grado dal Comune appellante.Non trattandosi, però, di una eccezione in senso stretto, potevaessere rilevata d'ufficio dal giudice.Per la Corte di merito, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto agirenei confronti del funzionario, con conseguente esclusione del requi-sito della residualità.Ed infatti, poiché le obbligazioni erano state assunte senza unprevio contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativialla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pub-blica, insorgeva «un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbiafornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadem-3 RG n. 13547/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/2026piente che l'abbia consentita», ben potendo il terzo interessato agirenei confronti del funzionario, con esclusione dell'azione di ingiustifi-cato arricchimento nei confronti del Comune.Veniva dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale pro-posta ex art. 2041 c.c.7.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel'Arch. [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.8.

Ha resistito con controricorso il Comune di Calimera, deposi-tando anche memoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2041 c.c. edell'art. 183, 6º comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe errato nell'applicazione degli artt.2041 c.c. e 183, 6º comma, c.p.c., avendo dichiarato inammissibilela domanda riconvenzionale di indennizzo per l'arricchimento senzacausa, proposta dal Trenta nel giudizio di opposizione a decreto in-giuntivo, «perché domanda nuova rispetto a quella di inadempi-mento posta a base del ricorso monitorio».In realtà, la domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchi-mento era stata proposta tempestivamente con la comparsa di co-stituzione e risposta, contenente domanda riconvenzionale, datata3/1/2014.Inoltre, ad avviso del ricorrente, tale domanda riconvenzionalesi era resa necessaria «solo a seguito dell'eccezione di nullità delcontratto, per mancanza di forma scritta, sollevata dal Comune diCalimera, nell'atto introduttivo dello stesso giudizio di opposizione».4 RG n. 13547/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/2026Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibilela domanda di ingiustificato arricchimento proposta, in via subordi-nata, con la prima memoria ex art. 183, 6º comma, c.p.c., nel corsodel processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale,qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giu-dizio (si citava Cass., Sez.

Un., n. 22404 del 2018).2.

Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2042 c.c.e dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe errato anche nell'avere ritenuto ca-rente il requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c., potendo il ri-corrente agire direttamente nei confronti del funzionario, in assenzadel previo contratto scritto.Per il ricorrente, invece, l'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 silimita a stabilire che gli enti locali possono effettuare spese solo sesussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento ocapitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura fi-nanziaria.Nella specie, si evidenziava che l'intervento relativo al completa-mento delle urbanizzazioni nella zona PIP era finanziato con il con-tributo della Regione Puglia.La copertura finanziaria avrebbe trovato allocazione nelle sommeindicate nel quadro economico di progetto tra le «somme a disposi-zione dell'Amministrazione», ove erano riportate le consulenze spe-cialistiche per euro 50.000,00 e l'attività catastale per euro30.000,00.Risultava apposto anche il visto di regolarità contabile a firma delrag. [OSCURATO:PERSONA].5 RG n. 13547/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/2026L'attività del Comune di Calimera, dunque, non era stata postain essere in violazione delle regole contabili ed in difetto di appositiprovvedimenti deliberativi.Da ciò conseguiva che il Comune era l'unico soggetto responsa-bile per il pagamento della prestazione svolta dal professionista.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione degli artt. 112 e 36 c.p.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe errato nel dichiarare d'ufficio l'inam-missibilità della domanda riconvenzionale ex art. 2042 c.c., benchéla relativa eccezione non fosse stata sollevata in primo grado dalComune, trattandosi di una eccezione in senso lato e non in sensostretto.In realtà, il Comune di Calimera aveva introdotto l'eccezione solocon l'atto di citazione in appello.Pertanto, non avendo tempestivamente eccepito la violazionedell'art. 36 c.p.c. ed avendo accettato il contraddittorio sulla stessa,l'eccezione non poteva trovare ingresso nel giudizio di secondogrado.La Corte territoriale, invece, pur avendo rilevato il carattere dinovità di tale eccezione, l'ha rilevata d'ufficio.Nella specie, però, l'inammissibilità della domanda riconvenzio-nale non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della controparte.4.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.5.

Infatti, è ammissibile la domanda di ingiustificato arricchi-mento proposta, a seguito di opposizione decreto ingiuntivo, dall'op-posto con la comparsa di costituzione.6.

Sul punto vi sono stati vari interventi giurisprudenziali.Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che nel processo in-trodotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammis-6 RG n. 13547/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/2026sibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento for-mulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art.183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda so-stanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque con-nessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (Cass.,Sez.

Un., 13/9/2018, n. 22404).In particolare, questa Corte nel suo incipit ha richiamato la pre-cedente sentenza, sempre a Sezioni Unite, n. 26128 del 27/12/2010,con cui si è ritenuto che «le domande di adempimento contrattualee di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambediritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologi-camente, sia quanto alla causa petendi […] sia quanto al petitum[…].

Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decretoingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario,ai sensi dell'art. 645, secondo comma, e, dunque, anche l'art. 183,quinto comma, c.p.c. - è ammissibile la domanda di arricchimentosenza causa avanzata con la comparsa di costituzione e rispostadell'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltantoqualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di cita-zione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'e-same di una situazione di arricchimento senza causa.

In ogni altrocaso, all'opposto non è consentito di proporre, neppure in via subor-dinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un'autonomadomanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rile-vabile d'ufficio dal giudice».Viene, poi, richiamata la sentenza n. 12310 del 15/6/2015, concui questa Corte, a Sezioni Unite, ha ritenuto ammissibili anche lemodificazioni della domanda.Si è ritenuto, infatti, che «la modifica della domanda iniziale puòriguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, a7 RG n. 13547/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/2026condizione che essa riguardi la medesima vicenda sostanziale de-dotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa col-legata, regola, questa, ricavabile da tutte le indicazioni contenute nelcodice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo ein particolare al rapporto di connessione per “alternatività” o “perincompatibilità”.Ciò in ossequio ai principi di economia processuale, ragionevoledurata del processo e concentrazione delle controversie, in modo daottenere una maggiore stabilità delle decisioni giudiziarie, anche inrelazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti.6.2.

Questa Corte, a Sezioni Unite, con l'ultima sentenza richia-mata (Cass., Sez.

Un., 13/9/2018, n. 22404), ha ritenuto che nonsussistesse un reale contrasto tra le due sentenze sopra citate.Si è detto, infatti, che la seconda pronuncia (Cass., Sez.

Un., n.12310 del 2015) ha una portata ben più ampia della prima (Cass.,Sez.

Un., n. 26128 del 2010), la quale, oltre a riferirsi ad un ambitoben specifico e, per così dire, settoriale, si fonda sul criterio delladiversità di petitum e causa petendi fra due domande in quel giudizioproposte, criterio che, invece, la più recente delle sentenze dichiaraespressamente di voler superare e disattendere.

Di conseguenza,questa Corte ha inteso dare continuità all'indirizzo indicato con lasentenza n. 12310 del 2015, proprio per la valenza sistematica, intema di esercizio dello ius variandi nel corso del processo.Pertanto, si è ritenuta ammissibile la domanda di arricchimentosenza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con laprima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., nel corso del pro-cesso introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualorasi riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotto in giudizio,trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) aquelle inizialmente formulate.8 RG n. 13547/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/20266.3.

Tuttavia, con la sentenza n. 26727 del 15/10/2024, a Se-zioni Unite, questa Corte ha chiarito che la proposizione nella com-parsa di risposta, da parte dell'opposto, nel giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo, di una domanda ex art. 2041 c.c., è ammissibile,ben potendo a livello generale riconoscersi anche a suo fondamentol'interesse - dell'originario ricorrente - in relazione alla vicenda, ori-ginariamente tradotto in azione di adempimento contrattuale.Pertanto, si è affermato che nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa dirisposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoriaè ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel mede-simo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originariadomanda nel ricorso diretto ad ottenere l'ingiunzione.Tuttavia, deve tenersi conto della struttura del giudizio monitorio,in cui la parte che, nella fase a contraddittorio, figura come opposta,ossia convenuta processuale, ha già goduto di uno stadio procedu-rale “esclusivo” per avanzare una propria pretesa, pur nei limiti diprova perimetrata.Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. può essere presentatadall'opposto, con la comparsa di costituzione, ma non può esserearticolata con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.In relazione al canone della correttezza processuale di cui all'art.88 c.p.c., chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà diintrodurre nella comparsa di risposta altre domande alternative cheeventualmente intenda presentare, non potendo però riservarle suc-cessivamente, nella memoria di cui all'art. 183, 6º comma c.p.c.6.4.

Per tale ragione, dunque, il primo motivo del ricorso è fon-dato, avendo l'opposto correttamente proposto, in via subordinata,nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto9 RG n. 13547/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/2026ingiuntivo, la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041c.c.7.

Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti.8.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in rela-zione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rin-vio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, cui de-manda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 13547/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in calceal ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], le qualedichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati-ricorrente-CONTROComune di Calimera, in persona del sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazionirelative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certifi-cata indicato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 273/2021, depositatail 9/3/2021.1 RG n. 13547/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consigDlaitoa pudbebllic azione 02/06/202627/2/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con delibera n. 204 del 16/6/2004 il Comune di Calimera in-caricava l'Arch. Trenta di effettuare attività di consulenza speciali-stica e attività catastale con riferimento a frazionamenti e accatasta-menti nella zona PIP.In data 22/6/2004 veniva comunicato l'incarico al Trenta.Con nota del protocollo 23/6/2009 venivano trasmessi gli elabo-rati inerenti al progetto esecutivo.[OSCURATO:PERSONA] emetteva fattura n. 3 del 5/9/2007 (consulenza specia-listica) per la somma di euro 18.360,00, e la fattura n. 1 del lotto2010 (sempre per consulenze specialistiche), pari ad euro31.640,00, oltre all'ulteriore fattura n. 4 del 5/9/2007 per euro25.397,66 (attività catastale), quest'ultima in acconto.Il Comune provvedeva al pagamento delle prime due fatture pereuro 50.000,00.Con nota del 13/6/2011 l'Arch. Trenta chiedeva il saldo dei com-pensi, detratto l'acconto già ricevuto di euro 50.000,00.2. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confrontidel Comune di Calimera per la somma di euro 94.562,48, quale com-penso per attività di «espletamento di adempimenti catastali, pic-chettamento e tracciamento delle sedi viarie».3. Il Comune proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, dedu-cendo il difetto di valido titolo contrattuale assistito da forma scritta,trattandosi di contratto d'opera professionale intercorso con la [OSCURATO:PERSONA]; in via subordinata, deduceva il difetto diprova dell'attività svolta e, in via ulteriormente subordinata, l'estra-neità dell'attività a quella di supporto UTC.2 RG n. 13547/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/20263. Si costituiva in giudizio l'opposto, spiegando domanda ricon-venzionale di indennizzo per arricchimento senza causa.4. Il Tribunale di Lecce dichiarava la nullità del contratto per man-canza di forma scritta ed accoglieva la domanda riconvenzionale delTrenta di indennizzo per arricchimento senza causa, condannando ilComune al pagamento dell'importo di euro 94.562,48.5. Avverso la sentenza proponeva appello il Comune, deducendol'erroneità della sentenza per mancato esame e accoglimento dell'ec-cezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale articolatacon la comparsa dell'opposto; ciò per due motivi: si trattava di do-manda nuova rispetto a quella di adempimento posta a base del de-creto ingiuntivo; la domanda era priva del requisito della sussidia-rietà previsto dall'art. 2042 c.c.6. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 273/2021, depo-sitata il 9/3/2021, accoglieva l'appello del Comune.Per la Corte territoriale sussistevano entrambi i profili di inam-missibilità.L'eccezione di inammissibilità ex art. 2042 c.c. della domandariconvenzionale di arricchimento senza causa non era stata sollevatain primo grado dal Comune appellante.Non trattandosi, però, di una eccezione in senso stretto, potevaessere rilevata d'ufficio dal giudice.Per la Corte di merito, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto agirenei confronti del funzionario, con conseguente esclusione del requi-sito della residualità.Ed infatti, poiché le obbligazioni erano state assunte senza unprevio contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativialla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pub-blica, insorgeva «un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbiafornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadem-3 RG n. 13547/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/2026piente che l'abbia consentita», ben potendo il terzo interessato agirenei confronti del funzionario, con esclusione dell'azione di ingiustifi-cato arricchimento nei confronti del Comune.Veniva dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale pro-posta ex art. 2041 c.c.7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel'Arch. [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.8. Ha resistito con controricorso il Comune di Calimera, deposi-tando anche memoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2041 c.c. edell'art. 183, 6º comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe errato nell'applicazione degli artt.2041 c.c. e 183, 6º comma, c.p.c., avendo dichiarato inammissibilela domanda riconvenzionale di indennizzo per l'arricchimento senzacausa, proposta dal Trenta nel giudizio di opposizione a decreto in-giuntivo, «perché domanda nuova rispetto a quella di inadempi-mento posta a base del ricorso monitorio».In realtà, la domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchi-mento era stata proposta tempestivamente con la comparsa di co-stituzione e risposta, contenente domanda riconvenzionale, datata3/1/2014.Inoltre, ad avviso del ricorrente, tale domanda riconvenzionalesi era resa necessaria «solo a seguito dell'eccezione di nullità delcontratto, per mancanza di forma scritta, sollevata dal Comune diCalimera, nell'atto introduttivo dello stesso giudizio di opposizione».4 RG n. 13547/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/2026Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibilela domanda di ingiustificato arricchimento proposta, in via subordi-nata, con la prima memoria ex art. 183, 6º comma, c.p.c., nel corsodel processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale,qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giu-dizio (si citava Cass., Sez. Un., n. 22404 del 2018).2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2042 c.c.e dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe errato anche nell'avere ritenuto ca-rente il requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c., potendo il ri-corrente agire direttamente nei confronti del funzionario, in assenzadel previo contratto scritto.Per il ricorrente, invece, l'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 silimita a stabilire che gli enti locali possono effettuare spese solo sesussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento ocapitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura fi-nanziaria.Nella specie, si evidenziava che l'intervento relativo al completa-mento delle urbanizzazioni nella zona PIP era finanziato con il con-tributo della Regione Puglia.La copertura finanziaria avrebbe trovato allocazione nelle sommeindicate nel quadro economico di progetto tra le «somme a disposi-zione dell'Amministrazione», ove erano riportate le consulenze spe-cialistiche per euro 50.000,00 e l'attività catastale per euro30.000,00.Risultava apposto anche il visto di regolarità contabile a firma delrag. [OSCURATO:PERSONA].5 RG n. 13547/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/2026L'attività del Comune di Calimera, dunque, non era stata postain essere in violazione delle regole contabili ed in difetto di appositiprovvedimenti deliberativi.Da ciò conseguiva che il Comune era l'unico soggetto responsa-bile per il pagamento della prestazione svolta dal professionista.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione degli artt. 112 e 36 c.p.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe errato nel dichiarare d'ufficio l'inam-missibilità della domanda riconvenzionale ex art. 2042 c.c., benchéla relativa eccezione non fosse stata sollevata in primo grado dalComune, trattandosi di una eccezione in senso lato e non in sensostretto.In realtà, il Comune di Calimera aveva introdotto l'eccezione solocon l'atto di citazione in appello.Pertanto, non avendo tempestivamente eccepito la violazionedell'art. 36 c.p.c. ed avendo accettato il contraddittorio sulla stessa,l'eccezione non poteva trovare ingresso nel giudizio di secondogrado.La Corte territoriale, invece, pur avendo rilevato il carattere dinovità di tale eccezione, l'ha rilevata d'ufficio.Nella specie, però, l'inammissibilità della domanda riconvenzio-nale non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della controparte.4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.5. Infatti, è ammissibile la domanda di ingiustificato arricchi-mento proposta, a seguito di opposizione decreto ingiuntivo, dall'op-posto con la comparsa di costituzione.6. Sul punto vi sono stati vari interventi giurisprudenziali.Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che nel processo in-trodotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammis-6 RG n. 13547/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/2026sibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento for-mulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art.183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda so-stanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque con-nessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (Cass.,Sez. Un., 13/9/2018, n. 22404).In particolare, questa Corte nel suo incipit ha richiamato la pre-cedente sentenza, sempre a Sezioni Unite, n. 26128 del 27/12/2010,con cui si è ritenuto che «le domande di adempimento contrattualee di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambediritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologi-camente, sia quanto alla causa petendi […] sia quanto al petitum[…]. Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decretoingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario,ai sensi dell'art. 645, secondo comma, e, dunque, anche l'art. 183,quinto comma, c.p.c. - è ammissibile la domanda di arricchimentosenza causa avanzata con la comparsa di costituzione e rispostadell'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltantoqualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di cita-zione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'e-same di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altrocaso, all'opposto non è consentito di proporre, neppure in via subor-dinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un'autonomadomanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rile-vabile d'ufficio dal giudice».Viene, poi, richiamata la sentenza n. 12310 del 15/6/2015, concui questa Corte, a Sezioni Unite, ha ritenuto ammissibili anche lemodificazioni della domanda.Si è ritenuto, infatti, che «la modifica della domanda iniziale puòriguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, a7 RG n. 13547/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/2026condizione che essa riguardi la medesima vicenda sostanziale de-dotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa col-legata, regola, questa, ricavabile da tutte le indicazioni contenute nelcodice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo ein particolare al rapporto di connessione per “alternatività” o “perincompatibilità”.Ciò in ossequio ai principi di economia processuale, ragionevoledurata del processo e concentrazione delle controversie, in modo daottenere una maggiore stabilità delle decisioni giudiziarie, anche inrelazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti.6.2. Questa Corte, a Sezioni Unite, con l'ultima sentenza richia-mata (Cass., Sez. Un., 13/9/2018, n. 22404), ha ritenuto che nonsussistesse un reale contrasto tra le due sentenze sopra citate.Si è detto, infatti, che la seconda pronuncia (Cass., Sez. Un., n.12310 del 2015) ha una portata ben più ampia della prima (Cass.,Sez. Un., n. 26128 del 2010), la quale, oltre a riferirsi ad un ambitoben specifico e, per così dire, settoriale, si fonda sul criterio delladiversità di petitum e causa petendi fra due domande in quel giudizioproposte, criterio che, invece, la più recente delle sentenze dichiaraespressamente di voler superare e disattendere. Di conseguenza,questa Corte ha inteso dare continuità all'indirizzo indicato con lasentenza n. 12310 del 2015, proprio per la valenza sistematica, intema di esercizio dello ius variandi nel corso del processo.Pertanto, si è ritenuta ammissibile la domanda di arricchimentosenza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con laprima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., nel corso del pro-cesso introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualorasi riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotto in giudizio,trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) aquelle inizialmente formulate.8 RG n. 13547/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/20266.3. Tuttavia, con la sentenza n. 26727 del 15/10/2024, a Se-zioni Unite, questa Corte ha chiarito che la proposizione nella com-parsa di risposta, da parte dell'opposto, nel giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo, di una domanda ex art. 2041 c.c., è ammissibile,ben potendo a livello generale riconoscersi anche a suo fondamentol'interesse - dell'originario ricorrente - in relazione alla vicenda, ori-ginariamente tradotto in azione di adempimento contrattuale.Pertanto, si è affermato che nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa dirisposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoriaè ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel mede-simo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originariadomanda nel ricorso diretto ad ottenere l'ingiunzione.Tuttavia, deve tenersi conto della struttura del giudizio monitorio,in cui la parte che, nella fase a contraddittorio, figura come opposta,ossia convenuta processuale, ha già goduto di uno stadio procedu-rale “esclusivo” per avanzare una propria pretesa, pur nei limiti diprova perimetrata.Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. può essere presentatadall'opposto, con la comparsa di costituzione, ma non può esserearticolata con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.In relazione al canone della correttezza processuale di cui all'art.88 c.p.c., chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà diintrodurre nella comparsa di risposta altre domande alternative cheeventualmente intenda presentare, non potendo però riservarle suc-cessivamente, nella memoria di cui all'art. 183, 6º comma c.p.c.6.4. Per tale ragione, dunque, il primo motivo del ricorso è fon-dato, avendo l'opposto correttamente proposto, in via subordinata,nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto9 RG n. 13547/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13547/2021Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 17408/2026Data pubblicazione 02/06/2026ingiuntivo, la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041c.c.7. Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti.8. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in rela-zione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rin-vio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, cui de-manda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 13547/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio