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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 dicembre 2025

Cassazione n. 34165/2025

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di TRIBUNALE LECCE n. 539 depositato il07/02/2025 in proc. n. 4338/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.- M.C. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], proponeva opposizioneavverso il provvedimento emesso in data 18 maggio 2023 dallaOscuramento disposto Numero registro generale 3396/2025Numero sezionale 3728/2025Numero di raccolta generale 34165/2025Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezioneData pubblicazione 26/12/2025internazionale di Lecce con il quale era stata respinta la domandadi protezione internazionale, mentre era stata accolta la domandadella complementare protezione speciale.Il cittadino straniero chiedeva, quindi, al locale Tribunale diaccogliere la domanda di protezione internazionale.Il Tribunale ha respinto le domande relative alle protezionimaggiori.Il cittadino straniero ha presentato ricorso per cassazione contre motivi.L'Amministrazione, non ritualmente costituita, ha presentatoistanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale.Non sono state depositate memorie.[OSCURATO:PERSONA]:2.- Nel ricorso sono svolti tre motivi di ricorso.Il ricorrente riferisce di essere fuggito dal Libano in data10/07/2015 per sposarsi con I.R. cosa che nonavrebbe potuto fare in Libano perché la consorte era già sposata eaveva un figlio ed inoltre era di religione musulmana in quanto natada una famiglia seguace dell’Islam salafita; espone di convivere inItalia, oltre che con il figlio C.J. anche con la moglie e il di leisecondo figlio, N.T. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ;aggiunge di avere vissuto per un periodo in Svezia, dopo averlasciato il Libano, e di avere ivi contratto matrimonio e di esseregiunto in Italia il 10/06/2021.

Deduce che il figlio C.J. (di cui nonvengono indicati i dati anagrafici) attualmente, è privo dicittadinanza e, quindi, è di fatto apolide.3.- Il primo motivo lamenta la nullità del decreto o delprocedimento per violazione del potere dovere officioso del giudicedi acquisire informazioni precise e aggiornate documenti rilevanti aisensi dell’art. 8 c. 3 d.lgs. n. 25/2008 e della dir. 2004/83/CE inordine alle condizioni di sicurezza del Paese alla luce degli2 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 3396/2025Numero sezionale 3728/2025accadimenti relativi al 2024 e al 2025, riguardati i bombardamentiNumero di raccolta generale 34165/2025dell’esercito israeliano che occupa militarmente una pDaartat peu bbldicaezlio ne 26/12/2025Libano.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale si è attestato suinformazioni che si fermano al 2023, nonostante egli in ricorsoavesse riportato notizie giornalistiche dal sito della BBC da cui sievinceva che gli attacchi aerei in Libano di Israele in rappresagliacontro Hamas si erano intensificati a fine di settembre 2024 e viera stata anche un'invasione via terra del Libano e dal sitoNational [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva riferito di attacchiaerei israeliani in Libano, circostanze dedotte con le memoriedifensive depositate per l’udienza del 10 novembre 2023.Deduce che, a suo parere, gli ultimi avvenimenti avevanoevidenziato la sussistenza del concreto pericolo di subire un dannograve in caso di rientro in Libano, sia per lui che per il figliodisabile.Il motivo, che attiene al mancato riconoscimento dellaprotezione sussidiaria, è fondato nei sensi che si vanno a precisareperché il percorso argomentativo seguito in primo grado nonrispetta i criteri enunciati da questa Corte.In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimentodella protezione sussidiaria, l'art 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del2007 non richiede la personalizzazione del rischio e, cioè, che sialleghi una situazione individuale per la quale il conflitto armatoriguardi il richiedente, giacché la norma si riferisce all'ipotesi in cui,nella zona di provenienza, vi sia un conflitto armato che generaviolenza indiscriminata, di un livello talmente elevato da farsussistere fondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrassenel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione,correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio,un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o allapersona (Cass. 7273/2024).3 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 3396/2025Numero sezionale 3728/2025Numero di raccolta generale 34165/2025Questa Corte ha più volte chiarito che, ai fini dell’accertamentoData pubblicazione 26/12/2025della fondatezza o meno di una domanda di protezioneinternazionale, il giudice del merito è tenuto, ai sensi dell’art. 8,terzo comma, del d.lgs del 28 gennaio 2008, n.25, a un dovere dicooperazione che gli impone di accertare la situazione reale delpaese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosidi indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascunadomanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate enon di formule generiche come il richiamo a non specificate fontiinternazionali (Cass. n. 27325/2023, Cass. n. 39954/2021) e che,ove tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la datadi pubblicazione della decisione decorra un termine significativo, ilgiudice è tenuto a prendere in esame anche elementi di provao fonti di informazione successivi al momento dell'audizione,eventualmente aggiornando la decisione, se non anche riaprendol'istruttoria, nel rispetto del principio del contraddittorio, inossequio al diritto dell'Unione e, in particolare, dell'art. 46, par. 3,della direttiva 2013/32/CE, che impone un esame completo edecisione (Cass. n. 5081/2025; Cass. n. 4526/2025).Ciò perché, il pericolo di "danno grave" in caso di rimpatriodeve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalleragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare conriferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo siasorto in un momento successivo alla sua partenza, poiché illegislatore ha accolto un concetto di rifugiato "sur place", divenutotale, cioè, a causa di situazioni sopravvenute nel Paese di originedurante la sua assenza (Cass. n. 2954/2020; Cass. n. 16666/2023;Cass. n. 4041/2024).Invero, ai fini dell'accertamento della fondatezza di unadomanda di protezione internazionale, il giudice di merito non puòpoggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità4 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 3396/2025Numero sezionale 3728/2025Numero di raccolta generale 34165/2025soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi dell'art. 8,Data pubblicazione 26/12/2025comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ad un dovere dicooperazione che gli impone di accertare la situazione reale delpaese di provenienza mediante l'esercizio di poteri/doveri officiosid'indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anchedall'adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domandavenga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese diorigine del richiedente asilo che (se non già reperibili in atti nelfascicolo della Commissione territoriale) la [OSCURATO:PERSONA] diritto d'asilo, sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO odel Ministero degli esteri, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 cit.,fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi suimpugnazioni di decisioni negative.Ora, l'indicazione delle fonti di cui all'art. 8 cit. non ha carattereesclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paeseestero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anchevia web, quali ad esempio i siti delle principali organizzazioni nongovernative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazioneinternazionale (quali ad esempio [OSCURATO:PERSONA] e MediciSenza Frontiere), che spesso contengono informazioni dettagliate eaggiornate (cfr. Cass. n. 13449/2019, Cass. n. 26229/2020).Nel caso in esame, il ricorrente aveva allegato le notizie relativeal suo Paese di origine riferite da testate giornalistiche di rilievointernazionale accreditate ed autorevoli: ciò avrebbe dovutoindurre un aggiornamento istruttorio officioso delle fonti da partedel giudice, al fine di procedere ad una disamina all’attualità dellecondizioni socio/politiche del Libano in considerazione degli attacchimilitari in atto su detto territorio, al fine di verificare se nella zonadi provenienza, vi sia un conflitto armato che genera violenzaindiscriminata, di un livello talmente elevato da far sussisterefondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrasse nel paese inquestione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe,5 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 3396/2025Numero sezionale 3728/2025Numero di raccolta generale 34165/2025per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subireData pubblicazione 26/12/2025una minaccia grave alla vita o alla persona: la decisione impugnatanemmeno si sofferma su dette circostanze per disattenderne larilevanza, in palese inosservanza del dovere di cooperazioneistruttoria e va, pertanto, cassata.Va affermato che «In tema di protezione sussidiaria, il pericolodi "danno grave" in caso di rimpatrio deve essere considerato inchiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto ilrichiedente asilo ad emigrare e con riferimento all'attualità,restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momentosuccessivo alla sua partenza, poiché il legislatore ha accolto unconcetto di rifugiato "sur place", divenuto tale cioè a causa disituazioni sopravvenute nel Paese di origine durante la sua assenzae, a tal fine, ove la situazione di pericolo sia dedotta mediante ilrinvio a fonti giornalistiche internazionali autorevoli il giudice ètenuto a prenderle in esame anche se successive al momentodell'audizione, anche riaprendo l'istruttoria, nel rispetto delprincipio del contraddittorio, in ossequio al diritto dell'Unione e, inparticolare, dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/CE, cheimpone un esame completo e attuale degli elementi di fatto e didiritto dedotti rilevanti per la decisione».4.- Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art.6, comma2, del d.lgs. n. 25/2008 per aver omesso ogni valutazione in meritoalla protezione internazionale per il figlio minore disabile.Il motivo è assorbito, in ragione dell’accoglimento del primomotivo.5.- Con il terzo motivo il ricorrente critica la decisioneimpugnata, laddove non ha riconosciuto lo status di rifugiato:deduce il difetto di motivazione e l’omesso esame di un fattodecisivo che individua nel rischio che egli correrebbe in caso dirientro in Libano, a seguito della conversione religiosa dellamoglie, della decisione di questa di lasciare il proprio coniuge,6 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 3396/2025Numero sezionale 3728/2025Numero di raccolta generale 34165/2025senza preventivo accordo, sposando un uomo di altra religione,Data pubblicazione 26/12/2025circostanze ritenute lesive dell’onere delle famiglie coinvolte e delladignità dell’ex coniuge ponendolo a rischio di essere ucciso.Il motivo è infondato.La valutazione è stata espressa in modo adeguato e scevro dacriticità argomentative da parte del Tribunale e non risulta alcunomesso esame di fatti decisivi, che risultano, di contro, apprezzatidal Tribunale anche se in maniera diversa da quella auspicata dalricorrente.Il Tribunale ha affermato che quanto narrato dal richiedentenon attiene manifestamente a persecuzioni per motivi di razza,nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad ungruppo sociale e, pertanto, non sono configurabili i presupposti peril riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall’art. 1lett.

A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall’art. 2 comma 1lett. e) del D.lgs. 251/2007.

Pur avendo ritenuto credibili ledichiarazioni concernenti la nazionalità e il luogo di provenienza delricorrente, non ha ritenuto attendibile la narrazione circa le ragionidell’allontanamento dal Paese.

Ha rimarcato che il racconto eraintriso di contraddizioni e di elementi vaghi e generici ed haritenuto inverosimili le circostanze in ragione delle quali ha dedottodi temere di essere ucciso in caso di rientro in patria a seguito dellarelazione intrapresa con una donna già sposata e musulmana,temendo anche conseguenze ascrivibili al marito della donna cheinizialmente avevo posto un rifiuto al divorzio.

Il Tribunale harimarcato, con adeguata motivazione, il notevole il notevole lassodi tempo decorso da quando il ricorrente aveva lasciato il suo paesee la circostanza che non erano stati riferiti atti di persecuzione postiin essere nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia diorigine da parte del marito della donna, di guisa che la censura sirivela infondata.7 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 3396/2025Numero sezionale 3728/20256.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso,Numero di raccolta generale 34165/2025assorbito il secondo ed infondato il terzo; il decreto impuDgantaa ptuobb licvaazio ne 26/12/2025cassato nei limiti dell’accoglimento con rinvio al Tribunale di Leccein diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espostie la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo erigetta il terzo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale diLecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio dilegittimità;- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 4 novembre 2025.La PresidenteMaria Acierno8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di TRIBUNALE LECCE n. 539 depositato il07/02/2025 in proc. n. 4338/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.- M.C. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], proponeva opposizioneavverso il provvedimento emesso in data 18 maggio 2023 dallaOscuramento disposto Numero registro generale 3396/2025Numero sezionale 3728/2025Numero di raccolta generale 34165/2025Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezioneData pubblicazione 26/12/2025internazionale di Lecce con il quale era stata respinta la domandadi protezione internazionale, mentre era stata accolta la domandadella complementare protezione speciale.Il cittadino straniero chiedeva, quindi, al locale Tribunale diaccogliere la domanda di protezione internazionale.Il Tribunale ha respinto le domande relative alle protezionimaggiori.Il cittadino straniero ha presentato ricorso per cassazione contre motivi.L'Amministrazione, non ritualmente costituita, ha presentatoistanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale.Non sono state depositate memorie.[OSCURATO:PERSONA]:2.- Nel ricorso sono svolti tre motivi di ricorso.Il ricorrente riferisce di essere fuggito dal Libano in data10/07/2015 per sposarsi con I.R. cosa che nonavrebbe potuto fare in Libano perché la consorte era già sposata eaveva un figlio ed inoltre era di religione musulmana in quanto natada una famiglia seguace dell’Islam salafita; espone di convivere inItalia, oltre che con il figlio C.J. anche con la moglie e il di leisecondo figlio, N.T. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ;aggiunge di avere vissuto per un periodo in Svezia, dopo averlasciato il Libano, e di avere ivi contratto matrimonio e di esseregiunto in Italia il 10/06/2021. Deduce che il figlio C.J. (di cui nonvengono indicati i dati anagrafici) attualmente, è privo dicittadinanza e, quindi, è di fatto apolide.3.- Il primo motivo lamenta la nullità del decreto o delprocedimento per violazione del potere dovere officioso del giudicedi acquisire informazioni precise e aggiornate documenti rilevanti aisensi dell’art. 8 c. 3 d.lgs. n. 25/2008 e della dir. 2004/83/CE inordine alle condizioni di sicurezza del Paese alla luce degli2 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 3396/2025Numero sezionale 3728/2025accadimenti relativi al 2024 e al 2025, riguardati i bombardamentiNumero di raccolta generale 34165/2025dell’esercito israeliano che occupa militarmente una pDaartat peu bbldicaezlio ne 26/12/2025Libano. Il ricorrente sostiene che il Tribunale si è attestato suinformazioni che si fermano al 2023, nonostante egli in ricorsoavesse riportato notizie giornalistiche dal sito della BBC da cui sievinceva che gli attacchi aerei in Libano di Israele in rappresagliacontro Hamas si erano intensificati a fine di settembre 2024 e viera stata anche un'invasione via terra del Libano e dal sitoNational [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva riferito di attacchiaerei israeliani in Libano, circostanze dedotte con le memoriedifensive depositate per l’udienza del 10 novembre 2023.Deduce che, a suo parere, gli ultimi avvenimenti avevanoevidenziato la sussistenza del concreto pericolo di subire un dannograve in caso di rientro in Libano, sia per lui che per il figliodisabile.Il motivo, che attiene al mancato riconoscimento dellaprotezione sussidiaria, è fondato nei sensi che si vanno a precisareperché il percorso argomentativo seguito in primo grado nonrispetta i criteri enunciati da questa Corte.In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimentodella protezione sussidiaria, l'art 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del2007 non richiede la personalizzazione del rischio e, cioè, che sialleghi una situazione individuale per la quale il conflitto armatoriguardi il richiedente, giacché la norma si riferisce all'ipotesi in cui,nella zona di provenienza, vi sia un conflitto armato che generaviolenza indiscriminata, di un livello talmente elevato da farsussistere fondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrassenel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione,correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio,un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o allapersona (Cass. 7273/2024).3 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 3396/2025Numero sezionale 3728/2025Numero di raccolta generale 34165/2025Questa Corte ha più volte chiarito che, ai fini dell’accertamentoData pubblicazione 26/12/2025della fondatezza o meno di una domanda di protezioneinternazionale, il giudice del merito è tenuto, ai sensi dell’art. 8,terzo comma, del d.lgs del 28 gennaio 2008, n.25, a un dovere dicooperazione che gli impone di accertare la situazione reale delpaese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosidi indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascunadomanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate enon di formule generiche come il richiamo a non specificate fontiinternazionali (Cass. n. 27325/2023, Cass. n. 39954/2021) e che,ove tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la datadi pubblicazione della decisione decorra un termine significativo, ilgiudice è tenuto a prendere in esame anche elementi di provao fonti di informazione successivi al momento dell'audizione,eventualmente aggiornando la decisione, se non anche riaprendol'istruttoria, nel rispetto del principio del contraddittorio, inossequio al diritto dell'Unione e, in particolare, dell'art. 46, par. 3,della direttiva 2013/32/CE, che impone un esame completo edecisione (Cass. n. 5081/2025; Cass. n. 4526/2025).Ciò perché, il pericolo di "danno grave" in caso di rimpatriodeve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalleragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare conriferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo siasorto in un momento successivo alla sua partenza, poiché illegislatore ha accolto un concetto di rifugiato "sur place", divenutotale, cioè, a causa di situazioni sopravvenute nel Paese di originedurante la sua assenza (Cass. n. 2954/2020; Cass. n. 16666/2023;Cass. n. 4041/2024).Invero, ai fini dell'accertamento della fondatezza di unadomanda di protezione internazionale, il giudice di merito non puòpoggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità4 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 3396/2025Numero sezionale 3728/2025Numero di raccolta generale 34165/2025soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi dell'art. 8,Data pubblicazione 26/12/2025comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ad un dovere dicooperazione che gli impone di accertare la situazione reale delpaese di provenienza mediante l'esercizio di poteri/doveri officiosid'indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anchedall'adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domandavenga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese diorigine del richiedente asilo che (se non già reperibili in atti nelfascicolo della Commissione territoriale) la [OSCURATO:PERSONA] diritto d'asilo, sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO odel Ministero degli esteri, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 cit.,fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi suimpugnazioni di decisioni negative.Ora, l'indicazione delle fonti di cui all'art. 8 cit. non ha carattereesclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paeseestero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anchevia web, quali ad esempio i siti delle principali organizzazioni nongovernative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazioneinternazionale (quali ad esempio [OSCURATO:PERSONA] e MediciSenza Frontiere), che spesso contengono informazioni dettagliate eaggiornate (cfr. Cass. n. 13449/2019, Cass. n. 26229/2020).Nel caso in esame, il ricorrente aveva allegato le notizie relativeal suo Paese di origine riferite da testate giornalistiche di rilievointernazionale accreditate ed autorevoli: ciò avrebbe dovutoindurre un aggiornamento istruttorio officioso delle fonti da partedel giudice, al fine di procedere ad una disamina all’attualità dellecondizioni socio/politiche del Libano in considerazione degli attacchimilitari in atto su detto territorio, al fine di verificare se nella zonadi provenienza, vi sia un conflitto armato che genera violenzaindiscriminata, di un livello talmente elevato da far sussisterefondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrasse nel paese inquestione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe,5 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 3396/2025Numero sezionale 3728/2025Numero di raccolta generale 34165/2025per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subireData pubblicazione 26/12/2025una minaccia grave alla vita o alla persona: la decisione impugnatanemmeno si sofferma su dette circostanze per disattenderne larilevanza, in palese inosservanza del dovere di cooperazioneistruttoria e va, pertanto, cassata.Va affermato che «In tema di protezione sussidiaria, il pericolodi "danno grave" in caso di rimpatrio deve essere considerato inchiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto ilrichiedente asilo ad emigrare e con riferimento all'attualità,restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momentosuccessivo alla sua partenza, poiché il legislatore ha accolto unconcetto di rifugiato "sur place", divenuto tale cioè a causa disituazioni sopravvenute nel Paese di origine durante la sua assenzae, a tal fine, ove la situazione di pericolo sia dedotta mediante ilrinvio a fonti giornalistiche internazionali autorevoli il giudice ètenuto a prenderle in esame anche se successive al momentodell'audizione, anche riaprendo l'istruttoria, nel rispetto delprincipio del contraddittorio, in ossequio al diritto dell'Unione e, inparticolare, dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/CE, cheimpone un esame completo e attuale degli elementi di fatto e didiritto dedotti rilevanti per la decisione».4.- Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art.6, comma2, del d.lgs. n. 25/2008 per aver omesso ogni valutazione in meritoalla protezione internazionale per il figlio minore disabile.Il motivo è assorbito, in ragione dell’accoglimento del primomotivo.5.- Con il terzo motivo il ricorrente critica la decisioneimpugnata, laddove non ha riconosciuto lo status di rifugiato:deduce il difetto di motivazione e l’omesso esame di un fattodecisivo che individua nel rischio che egli correrebbe in caso dirientro in Libano, a seguito della conversione religiosa dellamoglie, della decisione di questa di lasciare il proprio coniuge,6 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 3396/2025Numero sezionale 3728/2025Numero di raccolta generale 34165/2025senza preventivo accordo, sposando un uomo di altra religione,Data pubblicazione 26/12/2025circostanze ritenute lesive dell’onere delle famiglie coinvolte e delladignità dell’ex coniuge ponendolo a rischio di essere ucciso.Il motivo è infondato.La valutazione è stata espressa in modo adeguato e scevro dacriticità argomentative da parte del Tribunale e non risulta alcunomesso esame di fatti decisivi, che risultano, di contro, apprezzatidal Tribunale anche se in maniera diversa da quella auspicata dalricorrente.Il Tribunale ha affermato che quanto narrato dal richiedentenon attiene manifestamente a persecuzioni per motivi di razza,nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad ungruppo sociale e, pertanto, non sono configurabili i presupposti peril riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall’art. 1lett. A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall’art. 2 comma 1lett. e) del D.lgs. 251/2007. Pur avendo ritenuto credibili ledichiarazioni concernenti la nazionalità e il luogo di provenienza delricorrente, non ha ritenuto attendibile la narrazione circa le ragionidell’allontanamento dal Paese. Ha rimarcato che il racconto eraintriso di contraddizioni e di elementi vaghi e generici ed haritenuto inverosimili le circostanze in ragione delle quali ha dedottodi temere di essere ucciso in caso di rientro in patria a seguito dellarelazione intrapresa con una donna già sposata e musulmana,temendo anche conseguenze ascrivibili al marito della donna cheinizialmente avevo posto un rifiuto al divorzio. Il Tribunale harimarcato, con adeguata motivazione, il notevole il notevole lassodi tempo decorso da quando il ricorrente aveva lasciato il suo paesee la circostanza che non erano stati riferiti atti di persecuzione postiin essere nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia diorigine da parte del marito della donna, di guisa che la censura sirivela infondata.7 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 3396/2025Numero sezionale 3728/20256.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso,Numero di raccolta generale 34165/2025assorbito il secondo ed infondato il terzo; il decreto impuDgantaa ptuobb licvaazio ne 26/12/2025cassato nei limiti dell’accoglimento con rinvio al Tribunale di Leccein diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espostie la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo erigetta il terzo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale diLecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio dilegittimità;- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 4 novembre 2025.La PresidenteMaria Acierno8 di 8
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