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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 09037/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12102/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di ROMA R.G. n. 24029/2020depositata il 06/11/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 6-11-2020 il Giudice di Pace di Roma ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Roma, notificato in data 28-5-2020, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti della Prefettura e della Questura di Roma.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono così rubricati: « I.violazione d ell'art. 2 comma 6 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 3 comma 3 d.p.r. 394/1999 per mancata traduzione di parti rilevanti del provvedimento nella lingua conosciuta dallo straniero, in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.;

II. violazione dell'art. 21 octies l. 241/1990 per mancanza di legittimazione del funzionario delegato alla firma dell'atto per il prefetto, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.;

III. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990 per mancata e/o insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5. violazione dell'art.97 cost. carenza assoluta di motivazione violazione ex art. 132 c.p.c.;

IV. violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. violazione dell'art. 24 cost. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; V.violazione e/o errata applicazione dell'art. 13, comma 4, lett. a) e comma 2, lett. c), in relazione all'art. 1 d. lgs 159/2011 per insussistenza nel caso di specie di pericolosita' sociale, in relazione all'art. 360 n. 4 e 5c.p.c.». 2.Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente dà atto che parte del decreto espulsivo è stato tradotto in lingua araba, ma deduce che sia stata omessa la traduzione nella suddetta lingua della parte essenziale del decreto, relativa alle contestazioni dei precedenti penali e di polizia.

La censura non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, per avere il Giudice di Pace affermatoche l’espellendo conosce la lingua italiana ed è in Italia dal 2014.

Rispetto a detto assunto il ricorrente non svolge alcuna compiuta critica e, peraltro, egli stesso assume di essere pienamente integrato nel territorio nazionale (cfr. quinto motivo).

3. E’ inammissibile anche il secondo motivo, con cui si lamenta la mancanza di legittimazione del funzionario delegato alla firma dell’atto per il prefetto, atteso che il Giudice di Pace ha affermato che vi è l'indicazione della delega da parte del prefetto di Roma in calce alla motivazione del provvedimento diespulsione e, rispetto a detto assunto, il ricorrente si limita a dedurre che , invece, vi è un semplice richiamo ad un protocollo, senza riportare la dicitura in calce in contestazione, né esporne compiutamente e in maniera intellegibile il contenuto.

Si tratta, pertanto, di censura affetta da oggettiva equivocità, confliggente con l’esigenza di specifica contestazione che presiede sia i motivi di ricorso per Cassazione che la particolare disciplina delle competenze prefettizie.

Sicché, richiamando i principi in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativaex l. 689/81, va ribadito che è onere dell’opponente– che deduca l’ill egittimità del provvedimento per insussistenza di delega di firma in capo al funzionario che firma, in sostituzione del prefetto o del viceprefetto vicario– provare il fatto negativo, con la conseguenza che, ove non riesca a procurarsi la pertinente attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioniex art.213 c.p.c.

Con la conseguenza che, se l’opponente rimane inerte processualmente, la presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo non puòritenersi superata ( cfr. Cass. 39731 / 2021). 4.Parimenti inammissibili sono i motivi terzo e quinto, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione.

Posto che l’espulsione è stata disposta ai sensi dell’art.13 comma 2 lett. c), non è oggetto di censura il fatto che il ricorrente rientri in una delle categorie di cui all’art. 1, d.lgs. 159/2011 e, quanto all’attualità della accertata pericolosità, il giudice di pace ha affermato che ”i reati contestati si riferiscono ad epoca recente, nonostante dalla documentazione prodotta dal ricorrente, lo stesso sembrerebbe stesse lavorando in un autolavaggio, quindi avesse comunque dei proventi…. e non sussistono elementi tali da poter ritenere tali delitti sporadici, come non sussistono elementi sufficienti a far ritenere la personalità tranquilla del ricorrente, visto che il giudizio espresso dal responsabile del centro si riferisce per lo più a un periodo nel quale lo stesso era sottoposto agli arresti domiciliari”.

Il ricorrente si duole del difetto di motivazione del provvedimento di espulsione perché “scarno e lacunoso”, senza riportarne compiutamente il contenuto, ed inoltre ancora una volta non si confronta con il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata e genericamente censura il giudizio di pericolosità e denuncia l’omessa valutazione del suo inserimento sociale. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha anche dato conto, con motivazione idonea, del giudizio espresso dal responsabile della struttura di accoglienza e ne ha spiegato l‘irrilevanza, ossia per essere la relazione riferita al periodo che egli ha ivi trascorso agli arresti domiciliari,quindi per un periodo limitato e finalizzato all’espiazione della pena.

Il ricorrente non confuta compiutamente detta affermazione, asserisce di essere pienamente reintegrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale e di svolgere attività lavorativa, ma non indica quando, come e dove lo ha allegato e dimostrato in primo grado, richiamando, peraltro, solo una dichiarazione di disponibilità alla sua assunzione come colf, che è stata valutata dalGiudice di Pace.

5. Il quarto motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio la necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, non si estende alla procedura di espulsione dello straniero (cfr. Cass. 27682/2018).

6. in conclusione, il ricorso va respinto.

Nulla sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si appli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12102/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di ROMA R.G. n. 24029/2020depositata il 06/11/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 6-11-2020 il Giudice di Pace di Roma ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Roma, notificato in data 28-5-2020, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti della Prefettura e della Questura di Roma. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono così rubricati: « I.violazione d ell'art. 2 comma 6 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 3 comma 3 d.p.r. 394/1999 per mancata traduzione di parti rilevanti del provvedimento nella lingua conosciuta dallo straniero, in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.; II. violazione dell'art. 21 octies l. 241/1990 per mancanza di legittimazione del funzionario delegato alla firma dell'atto per il prefetto, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; III. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990 per mancata e/o insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5. violazione dell'art.97 cost. carenza assoluta di motivazione violazione ex art. 132 c.p.c.; IV. violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. violazione dell'art. 24 cost. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; V.violazione e/o errata applicazione dell'art. 13, comma 4, lett. a) e comma 2, lett. c), in relazione all'art. 1 d. lgs 159/2011 per insussistenza nel caso di specie di pericolosita' sociale, in relazione all'art. 360 n. 4 e 5c.p.c.». 2.Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente dà atto che parte del decreto espulsivo è stato tradotto in lingua araba, ma deduce che sia stata omessa la traduzione nella suddetta lingua della parte essenziale del decreto, relativa alle contestazioni dei precedenti penali e di polizia. La censura non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, per avere il Giudice di Pace affermatoche l’espellendo conosce la lingua italiana ed è in Italia dal 2014. Rispetto a detto assunto il ricorrente non svolge alcuna compiuta critica e, peraltro, egli stesso assume di essere pienamente integrato nel territorio nazionale (cfr. quinto motivo). 3. E’ inammissibile anche il secondo motivo, con cui si lamenta la mancanza di legittimazione del funzionario delegato alla firma dell’atto per il prefetto, atteso che il Giudice di Pace ha affermato che vi è l'indicazione della delega da parte del prefetto di Roma in calce alla motivazione del provvedimento diespulsione e, rispetto a detto assunto, il ricorrente si limita a dedurre che , invece, vi è un semplice richiamo ad un protocollo, senza riportare la dicitura in calce in contestazione, né esporne compiutamente e in maniera intellegibile il contenuto. Si tratta, pertanto, di censura affetta da oggettiva equivocità, confliggente con l’esigenza di specifica contestazione che presiede sia i motivi di ricorso per Cassazione che la particolare disciplina delle competenze prefettizie. Sicché, richiamando i principi in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativaex l. 689/81, va ribadito che è onere dell’opponente– che deduca l’ill egittimità del provvedimento per insussistenza di delega di firma in capo al funzionario che firma, in sostituzione del prefetto o del viceprefetto vicario– provare il fatto negativo, con la conseguenza che, ove non riesca a procurarsi la pertinente attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioniex art.213 c.p.c. Con la conseguenza che, se l’opponente rimane inerte processualmente, la presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo non puòritenersi superata ( cfr. Cass. 39731 / 2021). 4.Parimenti inammissibili sono i motivi terzo e quinto, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione. Posto che l’espulsione è stata disposta ai sensi dell’art.13 comma 2 lett. c), non è oggetto di censura il fatto che il ricorrente rientri in una delle categorie di cui all’art. 1, d.lgs. 159/2011 e, quanto all’attualità della accertata pericolosità, il giudice di pace ha affermato che ”i reati contestati si riferiscono ad epoca recente, nonostante dalla documentazione prodotta dal ricorrente, lo stesso sembrerebbe stesse lavorando in un autolavaggio, quindi avesse comunque dei proventi…. e non sussistono elementi tali da poter ritenere tali delitti sporadici, come non sussistono elementi sufficienti a far ritenere la personalità tranquilla del ricorrente, visto che il giudizio espresso dal responsabile del centro si riferisce per lo più a un periodo nel quale lo stesso era sottoposto agli arresti domiciliari”. Il ricorrente si duole del difetto di motivazione del provvedimento di espulsione perché “scarno e lacunoso”, senza riportarne compiutamente il contenuto, ed inoltre ancora una volta non si confronta con il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata e genericamente censura il giudizio di pericolosità e denuncia l’omessa valutazione del suo inserimento sociale. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha anche dato conto, con motivazione idonea, del giudizio espresso dal responsabile della struttura di accoglienza e ne ha spiegato l‘irrilevanza, ossia per essere la relazione riferita al periodo che egli ha ivi trascorso agli arresti domiciliari,quindi per un periodo limitato e finalizzato all’espiazione della pena. Il ricorrente non confuta compiutamente detta affermazione, asserisce di essere pienamente reintegrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale e di svolgere attività lavorativa, ma non indica quando, come e dove lo ha allegato e dimostrato in primo grado, richiamando, peraltro, solo una dichiarazione di disponibilità alla sua assunzione come colf, che è stata valutata dalGiudice di Pace. 5. Il quarto motivo è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio la necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, non si estende alla procedura di espulsione dello straniero (cfr. Cass. 27682/2018). 6. in conclusione, il ricorso va respinto. Nulla sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Amministrazione. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si appli