CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09546/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controE.[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 342/2024 depositatail 27/03/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. citava in giudizio la società E.M.G. do BrasilLtda innanzi al Tribunale di Cremona, chiedendo la restituzione delle sommeNumero registro generale 12272/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 9546/2026Data pubblicazione 14/04/2026prestate alla convenuta negli anni 2012-2013 a titolo di mutuo, per un totaledi €. 460.000,00, oltre interessi, mai rimborsate dalla mutuataria.Costituitasi, EMG do [OSCURATO:PERSONA] non contestava il credito vantato dacontroparte, ma sosteneva che ai sensi dell’art. 4, comma 2, RegolamentoUE n. 593 del 17.06.2008 (Reg. ‘Roma I’ sulla legge applicabile alleobbligazioni contrattuali) dovesse applicarsi la legge del luogo di residenzadel soggetto che esegue la prestazione tipica, ossia il Brasile dove la societàconvenuta ha sede, dovendosi intendere per “prestazione tipica” larestituzione della somma di danaro alla società mutuante. Avendo la societàconvenuta sede in Brasile, sarebbe conseguentemente a essa applicabile lalegge di tale Stato, la quale all'art. 206, par. 5, n. I, del [OSCURATO:PERSONA] la prescrizione quinquennale in relazione «alla pretesa di riscuoteredebiti liquidi contenuti in uno strumento pubblico o privato».Il Tribunale di Cremona accoglieva la domanda dell’attrice e condannavala convenuta al pagamento delle somme richieste, con gli interessi al tassoe la decorrenza pattuiti dalle parti.2.La sentenza veniva impugnata dalla EMG do [OSCURATO:PERSONA] innanzi allaCorte d’Appello di Brescia, che respingeva il gravame e confermava lasentenza impugnata, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione delcredito dell’originaria attrice ai sensi della legge italiana.Ricostruite le ragioni per cui anche ai paesi extracomunitari siaapplicabile il Reg. Roma 1 ai fini dell’individuazione della legge regolatrice,a sostegno della sua decisione osservava la Corte:- per stabilire qual è la “prestazione caratteristica” nel contratto dimutuo ai fini dell’individuazione della legge competente a regolare ilrapporto controverso, secondo il menzionato art. 4, comma 2, Reg. Roma1, occorre considerare la causa tipica del negozio in esame;- anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, a caratterizzare ilmutuo è la dazione di una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili,e il fatto che quanto oggetto di dazione passi in proprietà al mutuatarioNumero registro generale 12272/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 9546/2026Data pubblicazione 14/04/2026perché questi se ne serva a suo piacimento, dovendosi qualificarel’obbligazione restitutoria come prestazione dovuta in forza della consegna,ma che non rileva ai fini della tipizzazione dell’operazione negoziale;- in ogni caso, soccorre anche l’art. 4, comma 1 b) a individuare la leggeitaliana quale legge applicabile al contratto di mutuo, laddove ladisposizione stabilisce che il contratto di prestazione di servizi – cui èriconducibile il contratto in questione, sempre alla luce della giurisprudenzaeurocomunitaria, dalla quale non emerge la natura indefettibile dellaqualifica di operatore professionale del mutuante - è disciplinato dalla leggedel paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale.3. EMG do [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a unsolo motivo.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannopresentato memorie.All’esito della camera di consiglio del 4.2.2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge ex art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c., in riferimento all'art. 1813 c.c. e all'art. 4, comma 1lett. b) e comma 2, Regolamento UE 593 del 17.06.2008 (cosiddettoRegolamento Roma I). La società ricorrente si duole della mancataapplicazione della normativa brasiliana in ragione dell’erratainterpretazione, da parte del giudice di secondo grado, della normativa inesame, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustiziadell’Unione Europea, che riconduce la nozione di “prestazione di servizi”all’attività professionale di messa a disposizione di denaro da parte di unistituto di credito. Non essendo la società mutuante un operatoreprofessionale del settore (un istituto di credito), ma essendo, al contrario,un’azienda che opera nel settore della progettazione, costruzione,Numero registro generale 12272/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 9546/2026Data pubblicazione 14/04/2026installazione e manutenzione di impianti meccanici industriali, lagiurisprudenza comunitaria riferita in sentenza non può trovareapplicazione.Quanto all'applicazione dell'art. 1813 c.c. e dell'art. 4, comma 2, Reg.Roma 1, la società ricorrente ritiene errato affermare che l'unicaobbligazione derivante dal contratto di mutuo sarebbe quella gravante sulmutuante, ossia mettere a disposizione del mutuatario la somma pattuita,in quanto in netto contrasto con la dottrina e la giurisprudenza di legittimità,che di contro fanno derivare dal contratto di mutuo il solo dovere dellacontroprestazione di restituzione gravante sul mutuatario, a fronte di unfacere (la dazione della somma di danaro) già eseguito dal mutuante. Sìche la “prestazione caratteristica” del mutuo andava individuata nellarestituzione della somma ricevuta e, non essendo in contestazione che lasede della società obbligata alla restituzione si trovi in Brasile, il processodoveva essere definito mediante applicazione della legge brasiliana.1.1 Il motivo non può trovare accoglimento.Per l’individuazione della legge applicabile alle obbligazioni di naturacontrattuale trova applicazione il Regolamento (CE) n. 593/2008, notocome Roma I, attraverso l’art. 57, legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riformadel sistema italiano di diritto internazionale privato), il quale così dispone:«Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla [OSCURATO:PERSONA] del 19 giugno 1980 […] senza pregiudizio delle altre convenzioniinternazionali, in quanto applicabili». Con la precisazione che la disciplinadella Convenzione di Roma del 1980 è stata sostituita, nell’ordinamentoeurocomunitario, dal Reg. Roma I, il quale all’art. 2 afferma il suo “carattereuniversale”: «La legge designata dal presente regolamento si applica ancheove non sia quella di uno Stato membro» (sul rinvio dell’art. 57 legge n.218 del 1995 alla Convenzione di Roma prima, e successivamente al Reg.n. 593 del 2008, cfr. per tutte: Cass. Sez. U, n. 20819 del 21/07/2021, inmotivazione, pag. 17).Numero registro generale 12272/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 9546/2026Data pubblicazione 14/04/2026Pertanto, in assenza di convenzione specifica tra Italia e Brasile, nelcaso di specie trova applicazione il Reg. Roma I. In particolare, la disciplinadella legge applicabile in mancanza di scelta si inviene nell’art. 4 Reg. RomaI, che così recita:«1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvigli articoli da 5 a 8 [rivolti a contratti speciali: trasporto, contratti conclusida consumatori, assicurazione, contratti individuali di lavoro] la legge chedisciplina il contratto è determinata come segue: […] b) il contratto diprestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale ilprestatore di servizi ha la residenza abituale».Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea -formatasi ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, delregolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 (‘BruxellesI’), espressamente richiamato dal “considerando” 7 del Reg. Roma I al finedi assicurare la coerenza del suo campo di applicazione materiale e dellesue disposizioni - la nozione di prestazione di servizi prevede una sogliaminima, senza, invero, imporre alcuna qualifica di operatore professionalenello specifico settore finanziario. Più precisamente, secondo il principio didiritto reiterato nella giurisprudenza della CGUE: «Per quanto concerne laquestione se un contratto possa essere qualificato come contratto di«prestazione di servizi» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondotrattino, del regolamento Bruxelles I, occorre ricordare che la Corte ha giàdichiarato che la nozione di «servizi» ai sensi di tale disposizione implica,quanto meno, che la parte che li fornisce effettui una determinata attivitàin cambio di un corrispettivo». Principio, peraltro, applicato sia nell’ambitodi controversie aventi ad oggetto contratti di finanziamento con un istitutodi credito (CGUE 15 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], C-249/16,§ 35), sia in qualsiasi altra controversia che presupponga l’inquadramentodi un rapporto nell’ambito di una «prestazione di servizi» ai finidell’individuazione della legge applicabile (v., in tal senso, sentenza del 19Numero registro generale 12272/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 9546/2026Data pubblicazione 14/04/2026dicembre 2013, Corman‑Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 37,involgente una controversia tra due società, con sede in Francia, in meritoa una richiesta di indennità a motivo del recesso da un contratto diconcessione di vendita di beni; v. anche: CGUE 14 luglio 2016, GranaroloSpA c. [OSCURATO:PERSONA] SA, C 196/15, § 37, causa relativa a unacontroversia tra [OSCURATO:SOCIETA]., società di diritto italiano, e [OSCURATO:PERSONA] su una brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite datempo; CGUE 23 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] c.[OSCURATO:PERSONA]Lindhorst, C-533/07 § 29, relativa a una controversia aventea oggetto, da un lato, l’adempimento di un contratto di vendita diregistrazioni video di un concerto in Austria, in Germania e in Svizzera e,dall’altro, la vendita di registrazioni audio di tale concerto operata al di fuoridi qualsiasi base contrattuale).Tornando al caso di specie, alla luce della giurisprudenzaeurocomunitaria sopra richiamata, non rileva, dunque, che la mutuanteE.[OSCURATO:SOCIETA]. non rivestisse la qualifica di operatore professionale nel settorecreditizio, essendo sufficiente che essa avesse effettuato l’attività difinanziamento a favore della società brasiliana in cambio di un corrispettivo,sotto forma di interessi (l’esistenza della pattuizione degli interessi nelrapporto di mutuo de quo è acquisito in causa, in quanto accertato già dallasentenza di primo grado).Tanto basta ad assicurare l’applicabilità della legge italiana al contrattodi mutuo di cui è causa, intercorso tra la società italiana e quella brasiliana,avendo la società [OSCURATO:SOCIETA]., prestatrice del servizio di mutuo ai sensiall’art. 4, comma 1, lett. b) Reg. Roma I, sede in Italia.Ne consegue che non rileva in questa sede l’ulteriore questione del luogodi residenza abituale della parte che deve effettuare “la prestazionecaratteristica”, atteso che il paragrafo 2 del medesimo art. 4 Reg. Roma INumero registro generale 12272/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 9546/2026Data pubblicazione 14/04/2026richiamato in sentenza (pag. 15, righi 11-18) interviene solo: «Se ilcontratto non è coperto dal paragrafo 1 […]».2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 10.000,00 per compensi,oltre a €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%dei compensi, IVA e CPA ex lege.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino