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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09315/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, quanto preliminarmente al secondo motivo di ricorso diretto a eccepire l'incompetenza territoriale, i giudici di appello (p. 2) hanno congruamente fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie PostePay), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima» (cfr. Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484-01); ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, è anch'esso riproduttivo di doglianze già compiutamente sottoposte all'esame della Corte territoriale, che ha compiutamente indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui l'odierno ricorrente debba identificarsi quale autore della truffa online ascrittagli, disattendendo le deduzioni difensive (cfr. pp. 2-3 della impugnata sentenza, che richiamano la titolarità della carta su cui è confluito l'importo fraudolentemente carpito e del cellulare utilizzato per le trattative, l'inconferenza dell'uso di una Sim intestata a nome di fantasia e del mancato accertamento delle generalità di colui che aveva postato l'annuncio di vendita, in difetto di elementi concreti di segno contrario); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, quanto preliminarmente al secondo motivo di ricorso diretto a eccepire l'incompetenza territoriale, i giudici di appello (p. 2) hanno congruamente fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie PostePay), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima» (cfr. Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484-01); ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, è anch'esso riproduttivo di doglianze già compiutamente sottoposte all'esame della Corte territoriale, che ha compiutamente indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui l'odierno ricorrente debba identificarsi quale autore della truffa online ascrittagli, disattendendo le deduzioni difensive (cfr. pp. 2-3 della impugnata sentenza, che richiamano la titolarità della carta su cui è confluito l'importo fraudolentemente carpito e del cellulare utilizzato per le trattative, l'inconferenza dell'uso di una Sim intestata a nome di fantasia e del mancato accertamento delle generalità di colui che aveva postato l'annuncio di vendita, in difetto di elementi concreti di segno contrario); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 09315/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris