CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 01138/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ETWOM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Massa per aver qualificato la recidiva come specifica e, conseguentemente, rideterminato la pena - ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizi della motivazione per l'omessa riqualificazione del fatto ai sensi il fatto ai sensi del comma 5 della citata disposizione limitatamente alla detenzione della cocaina; erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. in relazione alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche di cui si invoca la prevalenza sulla recidiva specifica, come riqualificata dalla Corte di appello) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto al primo motivo, si veda il foglio 5; quanto al secondo motivo, il foglio 5; quanto al secondo motivo, i fogli 5 e 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]