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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24726/2026

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ttarsi il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXricorre avverso l’ordinanza con cui il [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero delTribunale di Vallo della Lucania avverso l’ordinanza reiettiva della misuraemessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo dellaLucania, ha applicato nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento ailuoghi frequentati dalla persona offesa XXXXXXXXXXXXXX, con il dispositivo dicontrollo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., e in subordine, il divieto di dimoranel comune di Vallo della Lucania, in ordine al reato di cui all’art. 572, comma 2,cod. pen.2.

Nel proposto ricorso la difesa ha articolato i seguenti motivi, sintetizzatinei limiti funzionali alle esigenze della motivazione.2.1.

Violazione di legge e vizi cumulativi di motivazione in relazione all’art.572 cod. pen. e 273, 325, 125 cod. proc. pen., per travisamento dei presuppostinormativi del reato di maltrattamenti ed illogicità manifesta nella ricostruzionedella gravità indiziaria.L’ordinanza impugnata ha ritenuto integrato il reato in presenza di meraconflittualità di coppia – pur se punteggiata da episodiche condotte riprovevoli –mentre difetterebbero gli elementi costitutivi della abitualità delle condotte edella instaurazione di un regime di vita oppressivo.La persona offesa ha invero continuato a svolgere attività lavorativa e amantenere una rete di relazioni interpersonali.2.2.

Violazione di legge e vizi cumulativi di motivazione in relazione agliartt. 274 lett. c), 275, 325 cod. proc. pen. e 111 Cost., con riferimento al profilodelle esigenze cautelari, non essendo il pericolo attuale né la misuraproporzionata.Il pericolo di condotte recidivanti è stato associato al duplice profilo dellaincontrollabile gelosia della indagata e della recentissima datazione degli ultimiepisodi, ma il Tribunale non si è confrontato con alcuni significativi elementiquali: a) la definitiva riorganizzazione della relazione, con allontanamentoeffettivo tra le parti; b) l’intervento del Giudice civile, che ha disciplinatol’affidamento della minore al padre e l’assegnazione della casa familiare; c)l’assenza, dopo la proposizione della querela, di nuovi e concreti episodimaltrattanti.Non è stata data motivazione alcuna della inidoneità contenitiva dimisure meno afflittive.2.3.

Violazione di legge in relazione agli artt. 282-ter, 275-bis, 325 cod.proc. pen. 13 e 111 Cost. e vizi cumulativi di motivazione.Sono state erroneamente applicate le norme in tema di divieto diavvicinamento alla persona offesa con braccialetto elettronico, con riguardo allemodalità esecutive.L’obbligo di braccialetto elettronico e la determinazione della distanzaminima non possono essere imposti in modo automatico o standardizzato, marichiedono adeguata motivazione che dia conto della inidoneità di misure menoafflittive e dell’impatto concreto sulla vita privata, familiare e lavorativa dellapersona.La prevista automatica applicazione del divieto di dimora, per il caso dirifiuto di applicazione del braccialetto, senza alcuna rivalutazione autonoma delleesigenze, lede il principio di necessaria individualizzazione del trattamentocautelare.2.4.

Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 274, 275, 325 cod.proc. pen. e 111 Cost. e vizi cumulativi di motivazione per avere il Tribunalevalorizzato emergenze del giudizio civile in assenza di contraddittorio.La pericolosità della ricorrente è stata presunta sulla base dell’affidoesclusivo della figlia minore al padre e dell’assegnazione allo stesso della casafamiliare, ossia di provvedimenti adottati sulla base di logiche estranee algiudizio penale.2.5.

Violazione di legge in relazione agli artt. 282-ter, 299, 325 cod, proc.pen., 13 e 111 Cost. e vizi di motivazione.La subordinazione dell’efficacia della misura al giudicato cautelare denota laintrinseca illogicità della decisione assunta, che ha peraltro introdotto unacondizione sospensiva non prevista dall’ordinamento, con l’effetto di svuotare lafunzione tipica della cautela personale.2.6.

Violazione di legge in relazione agli artt. 125, 325 cod. proc. pen. e111 Cost. e vizi di motivazione.L’ordinanza impugnata non evidenzia il percorso logico- giuridico seguitodal Giudice.

Si limita a riprodurre acriticamente le argomentazioni dell’appello delPubblico Ministero, senza un autonomo vaglio critico delle risultanzeinvestigative.Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito siespongono.2.

Va premesso che, in tema di ricorso proposto ai sensi dell'art. 311 cod.proc. pen., la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitivaè censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezzae logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea arendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente privadi coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultareincomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez.6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv. 265244 - 01).3.Tanto puntualizzato, il primo motivo è aspecifico, in quanto non sirapporta con le diffuse e coerenti motivazioni dell’ordinanza genetica in punto diabitualità e vessatorietà delle condotte in addebito.Si è dato atto, dai Giudici di secondo grado, di una pluralità di elementiindizianti le continue ed ingravescenti prevaricazioni della indagata nei confrontidel convivente all’esito di furiose scenate di gelosia, non espressive di ordinariaconflittualità perché culminate in aggressioni lesive della integrità fisica e delpatrimonio morale dell’uomo, continuamente ingiuriato, umiliato e talorapercosso in presenza degli amici e pure della figlia minore della coppia - a suavolta destinataria di minacce, quando prendeva le difese del padre – nonché neiluoghi di lavoro.Il reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici,che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica opsicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera diautodeterminazione.In tal senso, come già spiegato in altri arresti di questa Corte, la condottasopraffattrice unilateralmente tenuta dal soggetto ai danni della convivente"more uxorio" non può essere qualificata come espressiva di ordinaria "litigiositàdi coppia", la quale presuppone invece che le parti della relazione si confrontino,anche veementemente, ma su un piano paritetico, di reciproca accettazione deldiritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista (v.

Sez. 6, n. 37978 del03/07/2023, B., Rv. 285273 – 01).Neppure colgono nel segno le deduzioni sulla capacità reattiva delsoggetto passivo e sul mancato cambiamento delle sue abitudini di vita.A fronte di condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamenteidonee a cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, il reato non è esclusoper effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa,non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzionedella vittima a succube dell'agente (Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023,P., Rv. 284107 – 01).Così pure, in tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferioritàpsicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione dicompleto abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generaleconseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali edaggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte disoprusi abituali (Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018, C., Rv. 274519 - 02).4.

Il secondo e il terzo motivo sono strettamente connessi.4.1.

Le deduzioni difensive sono aspecifiche, avendo il Tribunale espostole ragioni delle ravvisate esigenze cautelari, ancorate alla intensità edingravescenza degli agiti aggressivi della donna, accecata da una malsanagelosia.Il riferimento alla gravità intrinseca delle condotte e alla mancanza diautocontrollo da parte della Ametrano danno conto della esistenza di un pericolodi reiterazione tutt’altro che presunto.Il Tribunale ha illustrato che la misura di divieto è adeguata, costituendo ilpresidio minimo, in un'ottica di proporzionalità, per la tutela della integritàpsicofisica della parte lesa, in mancanza di indici rivelatori di un mutamento deirapporti dell’indagata - incapace di gestire civilmente le relazioni sociali efamiliari – con il partner per effetto della (sopravvenuta) cessazione dellaconvivenza more uxorio, e della statuizioni a lei pregiudizievoli adottate in sedecivile, stante anche la non definitiva rimozione dei fattori causali della suaaggressività.4.2.

Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa èadeguato ad interrompere le condotte persecutorie, i pedinamenti ossessivi e levessazioni poste in essere in ogni occasione di contatto con la persona offesa,essendosi, sotto altro profilo, argomentatamente ritenuta necessarial'integrazione del braccialetto elettronico anche alla luce della particolareintensità delle esigenze cautelari.Va ricordato al proposito che l’applicazione delle particolari modalità dicontrollo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., prevista come facoltativa dallalegge 19 luglio 2019 n. 69, è divenuta obbligatoria per effetto dell’art. 12 legge24 novembre n. 168.Disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla personaoffesa ai sensi dell'art. 282-ter cod. proc. pen., segue in automaticol'applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altristrumenti tecnici previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., non sussistendo lapossibilità di un diverso apprezzamento sul punto e di una determinazioneconseguente (Sez. 4, n. 42892 del 15/10/2024, P., Rv. 287207 - 01).La stessa suindicata norma ha stabilito, onde potenziare l’effetto delpresidio cautelare, che, nel caso in cui il destinatario neghi il consensoall'adozione delle dette modalità di controllo, ovvero l'organo delegato perl'esecuzione ne accerti la non fattibilità tecnica, il giudice impone l'applicazione,anche congiunta, di misure cautelari più gravi.La prevista applicazione del divieto di dimora, per il caso di rifiuto diapplicazione del braccialetto, senza alcuna rivalutazione autonoma delleesigenze, non lede il principio di necessaria individualizzazione del trattamentocautelare ma, in presenza di un chiaro e definito quadro di esigenze, è volta adevitare discontinuità nell’apprestamento del presidio cautelare.

Nonsussisterebbe, invero, in caso di rifiuto del dispositivo, alcuna cesura temporaletra l’adozione del provvedimento e la sua applicazione, tale da imporre unarinnovata valutazione delle dette esigenze.Non appare pertinente, al riguardo, il richiamo alla pronuncia della Cortecostituzionale n. 173 del 2024, che riguarda la operatività del dispositivo dicontrollo del braccialetto elettronico, nelle diverse ipotesi di indisponibilità ovverodi incapacità tecnica dello strumento.Con la citata ordinanza, la Corte, investita della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 282-ter, commi 1 e 2, come modificato dalla legge n. 168del 2023, ha dato una interpretazione adeguatrice della disposizione,evidenziando come, in caso di mancato funzionamento del dispositivo delbraccialetto elettronico riconducibile a ragioni tecniche, il giudice non sia tenutoad imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma debbarivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all'esito, inbase ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo unamisura più grave, ma anche una misura più lieve.In particolare, la Consulta ha sottolineato come, nei casi di non fattibilitàtecnica ed operativa, sia ineludibile una nuova valutazione della idoneità,necessità e proporzionalità della misura prescelta in relazione alle esigenzecautelari del caso concreto, secondo il modulo di rivalutazione delle esigenzecautelari già individuato dal diritto vivente (Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016,Lovisi, Rv. 266650 - 01).La previsione di automatismi nell’ipotesi in cui il dispositivo fosse“inattuabile o indisponibile” risulterebbe non conforme a tale interpretazioneadeguatrice.Ciò tuttavia non vale anche nel caso – che qui ricorre - di rifiuto, il qualegiustifica per sé solo l’aggravamento.4.3.

Sotto altro profilo, generiche sono le deduzioni difensive sullamancata considerazione dell’impatto concreto delle misure sulla vita familiare elavorativa della indagata.Ed invero, con riguardo alle esigenze di cura della figlia minore, rimasta avivere con il padre, vanno considerati i provvedimenti adottati in sede civile sullemodalità di incontro della indagata, da avvenire esclusivamente in forma diincontri protetti (con temporanea limitazione della responsabilità genitoriale) e,quanto alle esigenze di lavoro, non è documentato lo svolgimento di attivitàlavorativa da parte della indagata, ad oggi inoccupata.5.

Il quarto motivo è manifestamente infondato.Alla luce della ampia motivazione resa, non vi è stata applicazione di unapresunzione di pericolosità basata su provvedimenti adottati in sede civile.Piuttosto, l’affido esclusivo della figlia minore al padre, l’assegnazione allo stessodella casa familiare e la previsione di incontri esclusivamente protetti sonoelementi corroborativi delle ravvisate esigenze.Né si comprende il riferimento, del tutto generico e comunque in questoambito irrilevante, alla assenza di contraddittorio connotante tali statuizioni delGiudice civile.6.

In ordine al quinto motivo, la subordinazione dell’efficacia della misuraal giudicato cautelare non denota alcuna intrinseca illogicità della decisioneassunta, posto che il differimento dell’esecutività del provvedimento impugnatofino alla definitività della decisione è imposto dall’art. 310, comma 3, cod. proc.pen.7.

Le censure sulla assenza di autonoma valutazione da parte delTribunale del riesame in sede di applicazione della cautela, oggetto del sestomotivo, sono manifestamente infondate.È principio oramai sedimentato che la autonomia della valutazione,evocata dalla difesa, non è requisito previsto a pena di nullità per le decisioni delTribunale del riesame, in quanto imposto, sia in relazione ai gravi indizi dicolpevolezza che in relazione alle esigenze cautelari, dall'art. 292, comma 2, cod.proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette lamisura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tral'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (tra lemolte, v.

Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 –01).Nella specie, la misura è stata adottata all’esito del contraddittorio delleparti e tutte le ragioni difensive sono state compiutamente esposte e vagliate.8.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende dellasomma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, nonvertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (v.

Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttarsi il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXricorre avverso l’ordinanza con cui il [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero delTribunale di Vallo della Lucania avverso l’ordinanza reiettiva della misuraemessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo dellaLucania, ha applicato nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento ailuoghi frequentati dalla persona offesa XXXXXXXXXXXXXX, con il dispositivo dicontrollo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., e in subordine, il divieto di dimoranel comune di Vallo della Lucania, in ordine al reato di cui all’art. 572, comma 2,cod. pen.2. Nel proposto ricorso la difesa ha articolato i seguenti motivi, sintetizzatinei limiti funzionali alle esigenze della motivazione.2.1. Violazione di legge e vizi cumulativi di motivazione in relazione all’art.572 cod. pen. e 273, 325, 125 cod. proc. pen., per travisamento dei presuppostinormativi del reato di maltrattamenti ed illogicità manifesta nella ricostruzionedella gravità indiziaria.L’ordinanza impugnata ha ritenuto integrato il reato in presenza di meraconflittualità di coppia – pur se punteggiata da episodiche condotte riprovevoli –mentre difetterebbero gli elementi costitutivi della abitualità delle condotte edella instaurazione di un regime di vita oppressivo.La persona offesa ha invero continuato a svolgere attività lavorativa e amantenere una rete di relazioni interpersonali.2.2. Violazione di legge e vizi cumulativi di motivazione in relazione agliartt. 274 lett. c), 275, 325 cod. proc. pen. e 111 Cost., con riferimento al profilodelle esigenze cautelari, non essendo il pericolo attuale né la misuraproporzionata.Il pericolo di condotte recidivanti è stato associato al duplice profilo dellaincontrollabile gelosia della indagata e della recentissima datazione degli ultimiepisodi, ma il Tribunale non si è confrontato con alcuni significativi elementiquali: a) la definitiva riorganizzazione della relazione, con allontanamentoeffettivo tra le parti; b) l’intervento del Giudice civile, che ha disciplinatol’affidamento della minore al padre e l’assegnazione della casa familiare; c)l’assenza, dopo la proposizione della querela, di nuovi e concreti episodimaltrattanti.Non è stata data motivazione alcuna della inidoneità contenitiva dimisure meno afflittive.2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 282-ter, 275-bis, 325 cod.proc. pen. 13 e 111 Cost. e vizi cumulativi di motivazione.Sono state erroneamente applicate le norme in tema di divieto diavvicinamento alla persona offesa con braccialetto elettronico, con riguardo allemodalità esecutive.L’obbligo di braccialetto elettronico e la determinazione della distanzaminima non possono essere imposti in modo automatico o standardizzato, marichiedono adeguata motivazione che dia conto della inidoneità di misure menoafflittive e dell’impatto concreto sulla vita privata, familiare e lavorativa dellapersona.La prevista automatica applicazione del divieto di dimora, per il caso dirifiuto di applicazione del braccialetto, senza alcuna rivalutazione autonoma delleesigenze, lede il principio di necessaria individualizzazione del trattamentocautelare.2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 274, 275, 325 cod.proc. pen. e 111 Cost. e vizi cumulativi di motivazione per avere il Tribunalevalorizzato emergenze del giudizio civile in assenza di contraddittorio.La pericolosità della ricorrente è stata presunta sulla base dell’affidoesclusivo della figlia minore al padre e dell’assegnazione allo stesso della casafamiliare, ossia di provvedimenti adottati sulla base di logiche estranee algiudizio penale.2.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 282-ter, 299, 325 cod, proc.pen., 13 e 111 Cost. e vizi di motivazione.La subordinazione dell’efficacia della misura al giudicato cautelare denota laintrinseca illogicità della decisione assunta, che ha peraltro introdotto unacondizione sospensiva non prevista dall’ordinamento, con l’effetto di svuotare lafunzione tipica della cautela personale.2.6. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, 325 cod. proc. pen. e111 Cost. e vizi di motivazione.L’ordinanza impugnata non evidenzia il percorso logico- giuridico seguitodal Giudice. Si limita a riprodurre acriticamente le argomentazioni dell’appello delPubblico Ministero, senza un autonomo vaglio critico delle risultanzeinvestigative.Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito siespongono.2. Va premesso che, in tema di ricorso proposto ai sensi dell'art. 311 cod.proc. pen., la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitivaè censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezzae logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea arendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente privadi coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultareincomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez.6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv. 265244 - 01).3.Tanto puntualizzato, il primo motivo è aspecifico, in quanto non sirapporta con le diffuse e coerenti motivazioni dell’ordinanza genetica in punto diabitualità e vessatorietà delle condotte in addebito.Si è dato atto, dai Giudici di secondo grado, di una pluralità di elementiindizianti le continue ed ingravescenti prevaricazioni della indagata nei confrontidel convivente all’esito di furiose scenate di gelosia, non espressive di ordinariaconflittualità perché culminate in aggressioni lesive della integrità fisica e delpatrimonio morale dell’uomo, continuamente ingiuriato, umiliato e talorapercosso in presenza degli amici e pure della figlia minore della coppia - a suavolta destinataria di minacce, quando prendeva le difese del padre – nonché neiluoghi di lavoro.Il reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici,che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica opsicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera diautodeterminazione.In tal senso, come già spiegato in altri arresti di questa Corte, la condottasopraffattrice unilateralmente tenuta dal soggetto ai danni della convivente"more uxorio" non può essere qualificata come espressiva di ordinaria "litigiositàdi coppia", la quale presuppone invece che le parti della relazione si confrontino,anche veementemente, ma su un piano paritetico, di reciproca accettazione deldiritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista (v. Sez. 6, n. 37978 del03/07/2023, B., Rv. 285273 – 01).Neppure colgono nel segno le deduzioni sulla capacità reattiva delsoggetto passivo e sul mancato cambiamento delle sue abitudini di vita.A fronte di condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamenteidonee a cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, il reato non è esclusoper effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa,non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzionedella vittima a succube dell'agente (Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023,P., Rv. 284107 – 01).Così pure, in tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferioritàpsicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione dicompleto abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generaleconseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali edaggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte disoprusi abituali (Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018, C., Rv. 274519 - 02).4. Il secondo e il terzo motivo sono strettamente connessi.4.1. Le deduzioni difensive sono aspecifiche, avendo il Tribunale espostole ragioni delle ravvisate esigenze cautelari, ancorate alla intensità edingravescenza degli agiti aggressivi della donna, accecata da una malsanagelosia.Il riferimento alla gravità intrinseca delle condotte e alla mancanza diautocontrollo da parte della Ametrano danno conto della esistenza di un pericolodi reiterazione tutt’altro che presunto.Il Tribunale ha illustrato che la misura di divieto è adeguata, costituendo ilpresidio minimo, in un'ottica di proporzionalità, per la tutela della integritàpsicofisica della parte lesa, in mancanza di indici rivelatori di un mutamento deirapporti dell’indagata - incapace di gestire civilmente le relazioni sociali efamiliari – con il partner per effetto della (sopravvenuta) cessazione dellaconvivenza more uxorio, e della statuizioni a lei pregiudizievoli adottate in sedecivile, stante anche la non definitiva rimozione dei fattori causali della suaaggressività.4.2. Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa èadeguato ad interrompere le condotte persecutorie, i pedinamenti ossessivi e levessazioni poste in essere in ogni occasione di contatto con la persona offesa,essendosi, sotto altro profilo, argomentatamente ritenuta necessarial'integrazione del braccialetto elettronico anche alla luce della particolareintensità delle esigenze cautelari.Va ricordato al proposito che l’applicazione delle particolari modalità dicontrollo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., prevista come facoltativa dallalegge 19 luglio 2019 n. 69, è divenuta obbligatoria per effetto dell’art. 12 legge24 novembre n. 168.Disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla personaoffesa ai sensi dell'art. 282-ter cod. proc. pen., segue in automaticol'applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altristrumenti tecnici previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., non sussistendo lapossibilità di un diverso apprezzamento sul punto e di una determinazioneconseguente (Sez. 4, n. 42892 del 15/10/2024, P., Rv. 287207 - 01).La stessa suindicata norma ha stabilito, onde potenziare l’effetto delpresidio cautelare, che, nel caso in cui il destinatario neghi il consensoall'adozione delle dette modalità di controllo, ovvero l'organo delegato perl'esecuzione ne accerti la non fattibilità tecnica, il giudice impone l'applicazione,anche congiunta, di misure cautelari più gravi.La prevista applicazione del divieto di dimora, per il caso di rifiuto diapplicazione del braccialetto, senza alcuna rivalutazione autonoma delleesigenze, non lede il principio di necessaria individualizzazione del trattamentocautelare ma, in presenza di un chiaro e definito quadro di esigenze, è volta adevitare discontinuità nell’apprestamento del presidio cautelare. Nonsussisterebbe, invero, in caso di rifiuto del dispositivo, alcuna cesura temporaletra l’adozione del provvedimento e la sua applicazione, tale da imporre unarinnovata valutazione delle dette esigenze.Non appare pertinente, al riguardo, il richiamo alla pronuncia della Cortecostituzionale n. 173 del 2024, che riguarda la operatività del dispositivo dicontrollo del braccialetto elettronico, nelle diverse ipotesi di indisponibilità ovverodi incapacità tecnica dello strumento.Con la citata ordinanza, la Corte, investita della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 282-ter, commi 1 e 2, come modificato dalla legge n. 168del 2023, ha dato una interpretazione adeguatrice della disposizione,evidenziando come, in caso di mancato funzionamento del dispositivo delbraccialetto elettronico riconducibile a ragioni tecniche, il giudice non sia tenutoad imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma debbarivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all'esito, inbase ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo unamisura più grave, ma anche una misura più lieve.In particolare, la Consulta ha sottolineato come, nei casi di non fattibilitàtecnica ed operativa, sia ineludibile una nuova valutazione della idoneità,necessità e proporzionalità della misura prescelta in relazione alle esigenzecautelari del caso concreto, secondo il modulo di rivalutazione delle esigenzecautelari già individuato dal diritto vivente (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016,Lovisi, Rv. 266650 - 01).La previsione di automatismi nell’ipotesi in cui il dispositivo fosse“inattuabile o indisponibile” risulterebbe non conforme a tale interpretazioneadeguatrice.Ciò tuttavia non vale anche nel caso – che qui ricorre - di rifiuto, il qualegiustifica per sé solo l’aggravamento.4.3. Sotto altro profilo, generiche sono le deduzioni difensive sullamancata considerazione dell’impatto concreto delle misure sulla vita familiare elavorativa della indagata.Ed invero, con riguardo alle esigenze di cura della figlia minore, rimasta avivere con il padre, vanno considerati i provvedimenti adottati in sede civile sullemodalità di incontro della indagata, da avvenire esclusivamente in forma diincontri protetti (con temporanea limitazione della responsabilità genitoriale) e,quanto alle esigenze di lavoro, non è documentato lo svolgimento di attivitàlavorativa da parte della indagata, ad oggi inoccupata.5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.Alla luce della ampia motivazione resa, non vi è stata applicazione di unapresunzione di pericolosità basata su provvedimenti adottati in sede civile.Piuttosto, l’affido esclusivo della figlia minore al padre, l’assegnazione allo stessodella casa familiare e la previsione di incontri esclusivamente protetti sonoelementi corroborativi delle ravvisate esigenze.Né si comprende il riferimento, del tutto generico e comunque in questoambito irrilevante, alla assenza di contraddittorio connotante tali statuizioni delGiudice civile.6. In ordine al quinto motivo, la subordinazione dell’efficacia della misuraal giudicato cautelare non denota alcuna intrinseca illogicità della decisioneassunta, posto che il differimento dell’esecutività del provvedimento impugnatofino alla definitività della decisione è imposto dall’art. 310, comma 3, cod. proc.pen.7. Le censure sulla assenza di autonoma valutazione da parte delTribunale del riesame in sede di applicazione della cautela, oggetto del sestomotivo, sono manifestamente infondate.È principio oramai sedimentato che la autonomia della valutazione,evocata dalla difesa, non è requisito previsto a pena di nullità per le decisioni delTribunale del riesame, in quanto imposto, sia in relazione ai gravi indizi dicolpevolezza che in relazione alle esigenze cautelari, dall'art. 292, comma 2, cod.proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette lamisura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tral'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (tra lemolte, v. Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 –01).Nella specie, la misura è stata adottata all’esito del contraddittorio delleparti e tutte le ragioni difensive sono state compiutamente esposte e vagliate.8. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende dellasomma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, nonvertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (v. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.