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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 14048/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 8628-2021 e sul ricorso R.G. 9283/2021 proposti da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; L- intimato -) avverso il decreto n. 138/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 11/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera cli consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi per la cassazione del decreto reso dalla Corte d'appello di Roma 1'11 gennaio 2021 n. 138/2021, in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 31735/2019 di questa Corte.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Il medesimo ricorso è stato depositato dapprima in data 8 aprile 2021 e poi in data 15 aprile 2021, acquisendo numero RG 8628-2021 e numero R.G. 9283/2021; di tali procedimenti deve disporsi la riunione ex art. 335 c.p.c.

La Corte d'appello di Roma, quale giudice di rinvio, ha riconosciuto alla signora Abbate, parte già vittoriosa nel procedimento ex

I. 89/2001, spese processuali ammontanti ad C 286,00, in base ai valori minimi stabiliti dal D.M. 55/2014, anziché ad C 235,00, come disposto nel decreto cassato.

Il provvedimento ora impugnato ha affermato, peraltro, che non poteva trovare accoglimento la domanda di liquidazione delle spese per C 27,00 per l'avvio dell'originario procedimento, non essendo stato il relativo capo del decreto oggetto di specifico motivo di ricorso per cassazione.

I giudici del rinvio hanno poi deciso di compensare le spese del giudizio di legittimità perché in quella sede vi era stata soccombenza reciproca, così come nel giudizio di rinvio, non essendo accolte le domande della Abbate volte alla liquidazione del compenso in base ai valori medi del DM 55/2014 ed al riconoscimento delle spese di C 27,00.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 384, 385 e 394 c.p.c., degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., dell'art. 2 D.M. 55/2014 e dell'art. 30 del D.P.R. 115/02.

La ricorrente si duole della statuizione attraverso la quale i giudici del rinvio hanno rigettato la richiesta diretta al riconoscimento delle spese vive sostenute per l'iscrizione a ruolo dell'originario giudizio di equa Ric. 2021 n. 08628 sez.

M2 - ud. 25-03-2022 -2- riparazione, sul rilievo che la ricorrente non aveva, sul punto, proposto uno specifico motivo di ricorso per cassazione.

Il secondo motivo del ricorso deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 4 D.M. 55/201.4 e dell'art. 2233 c.c. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che, nell'ambito del giudizio di cassazione promosso avverso il decreto ex

I. 89/2001, si era verificata una soccombenza reciproca,, ma critica la decisione della Corte di Roma di compensare le spese relative al giudizio di rinvio.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati.

Il giudice del giudizio di rinvio deve provvedere, anche di ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio secondo il principio della soccombenza, e dunque alla stregua dell'esito finale della lite.

Qualora il giudice ritenga di giungere, come nella specie, alla compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2,, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la stessa può essere disposta ove sussistano i presupposti della soccombenza reciproca o nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questionl e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità Ric. 2021 n. 08628 sez.

M2 - ud. 25-03-2022 -3- delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

Essendo stato parzialmente accolto il ricorso per cassazione con riguardo al solo capo relativo alle spese di lite liquidate nel provvedimento impugnato, nel giudizio di rinvio - ai fini della regolamentazione della soccombenza - deve ritenersi vittoriosa la parte la cui doglianza sulle spese sia stata accolta dalla Corte di cassazione (nella specie, per essere stato l'importo complessivo dei compensi professionali liquidato in misura inferiore al minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri tariffari contemplati dal D.M. n. 55/2014), non potendo le parti prendere al riguardo conclusioni diverse, che sono impedite dal carattere "chiuso" del giudizio di rinvio ex art. 394, comma 3, c.p.c.

Non sussisteva, allora, la soccombenza reciproca con riguardo alla liquidazione al minimo delle spese per il giudizio di merito, essendo tale statuizione già conseguenza dell'accoglimento in questi termini del ricorso per cassazione; né con riguardo all'ingiusto diniego del rimborso delle spese esenti, le quali costituiscono una componente delle spese giudiziali che compete automaticamente al difensore, anche in assenza di apposita istanza o di specifico motivo di impugnazione, che deve ritenersi implicito nella proposizione di gravame in ordine alla liquidazione dei compensi giudiziali.

Peraltro, avendo i giudici di rinvio riconosciuto alla Abbate una differenza dovuta pari ad € 51,00, va considerato come questa Corte abbia anche affermato che un regolamento delle spese processuali che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere, o addirittura! superare, il valore del bene conseguito, si risolve nella sostanziale Ric. 2021 n. 08628 sez.

M2 - ud. 25-03-2022 -4- vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost., indipendentemente dal valore, più o meno rilevante, dei beni che ne formano oggetto, il cui apprezzamento di opportunità economica compete esclusivamente al soggetto titolare degli stessi (Cass. Sez. 2, 10/04/2012, n. 5696).

Conseguono l'accoglimento del ricorso, nonché la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8628-2021 e sul ricorso R.G. 9283/2021 proposti da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; L- intimato -) avverso il decreto n. 138/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 11/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera cli consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi per la cassazione del decreto reso dalla Corte d'appello di Roma 1'11 gennaio 2021 n. 138/2021, in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 31735/2019 di questa Corte. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Il medesimo ricorso è stato depositato dapprima in data 8 aprile 2021 e poi in data 15 aprile 2021, acquisendo numero RG 8628-2021 e numero R.G. 9283/2021; di tali procedimenti deve disporsi la riunione ex art. 335 c.p.c. La Corte d'appello di Roma, quale giudice di rinvio, ha riconosciuto alla signora Abbate, parte già vittoriosa nel procedimento ex I. 89/2001, spese processuali ammontanti ad C 286,00, in base ai valori minimi stabiliti dal D.M. 55/2014, anziché ad C 235,00, come disposto nel decreto cassato. Il provvedimento ora impugnato ha affermato, peraltro, che non poteva trovare accoglimento la domanda di liquidazione delle spese per C 27,00 per l'avvio dell'originario procedimento, non essendo stato il relativo capo del decreto oggetto di specifico motivo di ricorso per cassazione. I giudici del rinvio hanno poi deciso di compensare le spese del giudizio di legittimità perché in quella sede vi era stata soccombenza reciproca, così come nel giudizio di rinvio, non essendo accolte le domande della Abbate volte alla liquidazione del compenso in base ai valori medi del DM 55/2014 ed al riconoscimento delle spese di C 27,00. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 384, 385 e 394 c.p.c., degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., dell'art. 2 D.M. 55/2014 e dell'art. 30 del D.P.R. 115/02. La ricorrente si duole della statuizione attraverso la quale i giudici del rinvio hanno rigettato la richiesta diretta al riconoscimento delle spese vive sostenute per l'iscrizione a ruolo dell'originario giudizio di equa Ric. 2021 n. 08628 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -2- riparazione, sul rilievo che la ricorrente non aveva, sul punto, proposto uno specifico motivo di ricorso per cassazione. Il secondo motivo del ricorso deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 4 D.M. 55/201.4 e dell'art. 2233 c.c. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che, nell'ambito del giudizio di cassazione promosso avverso il decreto ex I. 89/2001, si era verificata una soccombenza reciproca,, ma critica la decisione della Corte di Roma di compensare le spese relative al giudizio di rinvio. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. La ricorrente ha presentato memoria. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati. Il giudice del giudizio di rinvio deve provvedere, anche di ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio secondo il principio della soccombenza, e dunque alla stregua dell'esito finale della lite. Qualora il giudice ritenga di giungere, come nella specie, alla compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2,, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la stessa può essere disposta ove sussistano i presupposti della soccombenza reciproca o nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questionl e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità Ric. 2021 n. 08628 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -3- delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. Essendo stato parzialmente accolto il ricorso per cassazione con riguardo al solo capo relativo alle spese di lite liquidate nel provvedimento impugnato, nel giudizio di rinvio - ai fini della regolamentazione della soccombenza - deve ritenersi vittoriosa la parte la cui doglianza sulle spese sia stata accolta dalla Corte di cassazione (nella specie, per essere stato l'importo complessivo dei compensi professionali liquidato in misura inferiore al minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri tariffari contemplati dal D.M. n. 55/2014), non potendo le parti prendere al riguardo conclusioni diverse, che sono impedite dal carattere "chiuso" del giudizio di rinvio ex art. 394, comma 3, c.p.c. Non sussisteva, allora, la soccombenza reciproca con riguardo alla liquidazione al minimo delle spese per il giudizio di merito, essendo tale statuizione già conseguenza dell'accoglimento in questi termini del ricorso per cassazione; né con riguardo all'ingiusto diniego del rimborso delle spese esenti, le quali costituiscono una componente delle spese giudiziali che compete automaticamente al difensore, anche in assenza di apposita istanza o di specifico motivo di impugnazione, che deve ritenersi implicito nella proposizione di gravame in ordine alla liquidazione dei compensi giudiziali. Peraltro, avendo i giudici di rinvio riconosciuto alla Abbate una differenza dovuta pari ad € 51,00, va considerato come questa Corte abbia anche affermato che un regolamento delle spese processuali che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere, o addirittura! superare, il valore del bene conseguito, si risolve nella sostanziale Ric. 2021 n. 08628 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -4- vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost., indipendentemente dal valore, più o meno rilevante, dei beni che ne formano oggetto, il cui apprezzamento di opportunità economica compete esclusivamente al soggetto titolare degli stessi (Cass. Sez. 2, 10/04/2012, n. 5696). Conseguono l'accoglimento del ricorso, nonché la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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