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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 22108/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IBUNALE di SORVEGLIANZA di REGGIOCALABRIA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto impugnazione (riqualificata inricorso per cassazione), avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata dal Tribunale disorveglianza di [OSCURATO:PERSONA].2.

Sia il provvedimento impugnato, sia l’impugnazione sono successivi al 3 agosto2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltàdell’imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso percassazione, prevedendosi che esso vada in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità,da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613,comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010;Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, perla natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, dellasottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandatodifensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolaritàdell'atto stesso).3.

In ragione di ciò, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a normadell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - inmancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente, nella determinazione dellacausa di inammissibilità - al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBUNALE di SORVEGLIANZA di REGGIOCALABRIA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto impugnazione (riqualificata inricorso per cassazione), avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata dal Tribunale disorveglianza di [OSCURATO:PERSONA].2. Sia il provvedimento impugnato, sia l’impugnazione sono successivi al 3 agosto2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltàdell’imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso percassazione, prevedendosi che esso vada in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità,da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613,comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010;Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, perla natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, dellasottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandatodifensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolaritàdell'atto stesso).3. In ragione di ciò, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a normadell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - inmancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente, nella determinazione dellacausa di inammissibilità - al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22108/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris