CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 20931-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis, - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 3854/24/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per estimi catastali, relativo all'anno 2012; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce; che, mediante il secondo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. n. 212/2000, ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c.: diversamente dalla valutazione della CTR, l'avviso di accertamento non sarebbe stato carente di motivazione, avendo richiamato il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale, nonché le ragioni poste a fondamento del riclassamento effettuato; che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335 I. n. 311/2004 nonché dell'art. 61 DPR n. 1142/1949, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe mancato di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all'interno di uno stesso Comune e dunque Ric. 2018 n. 20931 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- avrebbe consentito una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà. Da ciò la conclusione che il confronto avrebbe avuto senso solo fra microzone di uno stesso territorio comunale; che l'intimato non si è costituito; che, in data 7 maggio 2020, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione; che, preso atto di quanto sopra, la Corte deve provvedere ai sensi dell'art. 306 c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO VL1A oggi • Irt 'B2