CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 23889/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 887/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9230/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.E’ stato proposto ricorso per cassazione, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Messina, che ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione della sentenza della Corte di Assise di Catania del 3 marzo 2021, confermata dalla Corte di Assise di Appello, irrevocabile in data 5 maggio 2023, che aveva dichiarato il predetto colpevole del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed associazione per delinquere (venendo successivamente escluse, in sede di rinvio, con sentenza del 23 maggio 2024, esecutiva il 18 dicembre 2024, le aggravanti dell'uso di documenti contraffatti e dell'impiego di servizi internazionali di trasporto, con rideterminazione della pena finale in anni tre e mesi 8 di reclusione). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23889/2025 Roma, lì, 26/06/2025 2.[OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, articola due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 630 lett. c) del codice di rito, in correlazione all'art. 631 c.p.p. A fronte di una domanda di revisione fondata su fatti nuovi, la Corte territoriale solo in data 20 gennaio 2025, dopo ben 11 mesi, senza neppure fissare udienza di trattazione, ha emesso provvedimento di inammissibilità, motivando le sue ragioni in poche righe, e ciò, nonostante si fosse trovata di fronte ad una vicenda processuale contorta e controversa, respingendo de plano la richiesta senza nemmeno valutare le prove nuove offerte dal ricorrente al fine di dimostrare la sua più totale estraneità ai fatti contestati. In particolare, la Corte territoriale non ha dato alcuna rilevanza alle testimonianze rese dai due soggetti indicati, di cui sono stati allegati i verbali sintetici e i dvd audiovisivi delle informazioni assunte in sede di investigazioni difensive, che all'epoca dei fatti erano effettivamente a conoscenza dell'attività di tassista svolta dal Pandetta, seppur senza licenza, in maniera abusiva. Tali dichiarazioni costituiscono la prova regina dell'assoluta estraneità del ricorrente rispetto alla partecipazione all'associazione dedita a favorire l'immigrazione clandestina in quanto tra i connazionali somali Pandetta era conosciuto solo ed esclusivamente nella qualità di tassista. La Corte di appello ritiene che i due testi indicati non abbiano alcuna contezza di ciò che faceva effettivamente il Pandetta, ma ciò afferma senza averli preventivamente sentiti al riguardo. La Corte di merito conclude che, ove pure tali dichiarazioni venissero replicate in giudizio, la circostanza da esse emergente non sarebbe nemmeno astrattamente idonea ad incidere sul giudicato. Tuttavia non è così perché la valutazione avrebbe dovuto poi essere effettuata tenendo conto anche delle prove già valutate, che già attestano esclusivamente che il Pandetta svolgeva solo l‘attività di tassista (così in particolare tutte le intercettazioni da cui risulta che il ricorrente svolgeva unicamente l'attività di tassista, del tutto ignaro del contesto associativo, e si è limitato a spostare persone di diversa nazionalità dietro regolare pagamento della corsa, pur di provvedere alle esigenze della propria famiglia). La Corte di appello, col provvedimento impugnato, ha in definitiva negato al Pandetta il diritto di protestare la propria innocenza e di giungere quanto meno quantomeno ad un'assoluzione per insufficienza di prove. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. Ed invero, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione, osservando che, in realtà, il difensore attraverso di essa ha riproposto sostanzialmente quanto già oggetto del ricorso per Cassazione che aveva chiuso il giudizio; evidenziando, tra l’altro, che, come si evince dalla lettura della sentenza della prima Sezione di questa Corte, lo stesso ricorrente, nel ribadire di avere svolto unicamente l’attività di “tassista” abusivo, aveva ammesso di avere trasportato, da un posto all’altro della città di Mineo, stranieri, per il soddisfacimento di loro necessità, in cambio di denaro, sostenendo di non avere avuto consapevolezza della loro clandestinità, pur trattandosi di soggetti prelevati presso i centri di accoglienza di stranieri. E quanto alle prove che la difesa ha addotto come nuove, per essere il Pandetta venuto a conoscenza dell'esistenza di due soggetti, sempre di nazionalità somala, disponibili a dichiarare che lo stesso era un semplice tassista abusivo, osserva la Corte di merito come, tuttavia, dalla mera lettura delle dichiarazioni assunte dalla difesa da tali soggetti, essi, appaiano chiaramente privi di alcuna conoscenza specifica dei fatti. Osserva, altresì, la Corte territoriale che, a prescindere dall'emergere sospetto dei due soggetti soltanto il giorno dopo la definitività della sentenza di condanna, essi, lavorando presso il centro di accoglienza di Mineo in qualità di operatori di assistenza e/o mediatori culturali, si limitano a riferire al difensore che non risultava loro alcun ruolo criminale del Pandetta, conosciuto come tassista abusivo che si prestava a trasportare i migranti ospiti al Cara di Mineo, laddove la sentenza di condanna aveva attestato la sussistenza, oltre che dell’elemento materiale della condotta di trasporto dei clandestini, anche di quello soggettivo inerente al consapevole e volontario contributo offerto al disegno associativo. La Corte di merito ha, in buona sostanza, ritenuto la mancanza di conoscenza specifica dei fatti, da parte dei due testi, precisando che essi erano stati spettatori di ciò che appariva già evidente, la condotta materiale di vettore del condannato, laddove il ruolo allo stesso ritagliato era emerso dalle intercettazioni ed era stato ricostruito dai giudici di merito valorizzando diverse circostanze. Indi, ha affermato la Corte di merito, che le generiche dichiarazioni dei due testi, ove pure fossero state replicate in un giudizio, non sarebbero state nemmeno astrattamente idonee ad incidere sul giudicato. La Corte di merito ha quindi correttamente concluso che manifesta fosse l'infondatezza della domanda di revisione proposta, valutata alla stregua dell'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente rispetto ad una pronuncia di proscioglimento, non risultando le prove né nuove, né tali da sconvolgere le precedenti acquisizioni probatorie al punto da portare a conclusioni opposte, non manifestandosi alcuna obiettiva interferenza decisiva ex art. 631 c.p.p. con il quadro probatorio posto a base della sentenza contestata (che aveva già acclarato la circostanza emergente dalle testimonianze, ossia che il Pandetta apparentemente svolgeva l'attività di “tassista” abusivo, di trasportatore degli stranieri irregolari, ed aveva concluso, sulla base delle complessive emergenze processuali in quella sede acquisite e di valutazioni anche di tipo logico, che il Pandetta avesse dato in tal modo il suo contributo consapevole alla realizzazione degli scopi associativi). L’impostazione della Corte di appello è corretta avendo, essa, nella sostanza affermato, per un verso, che nel caso di specie gli elementi addotti nell'istanza di revisione non sono idonei ad integrare “prova nuova”, con la conseguenza che la richiesta di revisione si risolve in una contestazione della valutazione delle prove svolta nei giudizi di merito sulla base di aspetti privi di effettiva capacità di ribaltare le determinazioni assunte dal giudice di merito, ovvero nella proposizione di una rilettura e di una rivisitazione della piattaforma probatoria già valutata anche nei profili personologici del condannato; e, per altro verso, concluso osservando che le considerazioni svolte dalla difesa nell'istanza di revisione sono solo un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito, trattandosi di questioni già ampiamente affrontate dai giudici di primo e secondo grado con motivazione giudicata ineccepibile dal giudice di legittimità. Sotto quest’ultimo profilo occorre porre in luce come, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità all’esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici: da ciò deriva che l'efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo (Sez. 3, n. 2940 del 20/09/1995, Rossi, Rv. 203112). L'istituto della revisione è, invero, diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; ma, perché il giudizio sia "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti ed altri, Rv.193421): sicché è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071) – come ritenuto nel caso di specie, trattandosi di prove sostanzialmente introduttive di aspetti già emersi e vagliati dai giudici della condanna. 2. A fronte delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato, il ricorrente lamenta genericamente vizi di motivazione, spingendosi in argomentazioni di puro merito, e comunque prive di stringente conclusività decisiva ai fini che occupano, senza confrontarsi adeguatamente con il contenuto dell'ordinanza impugnata e senza addurre in che modo le circostanze ritraibili dalle dichiarazioni ostese siano tali, per decisività, da porre in crisi l’articolata ricostruzione recepita nelle pronunce di merito. Deriva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/6/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli