Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 23282/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32659– 201 8 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,in persona del legal e rappresentant e pro tempore , domiciliato ope legis in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N . 12 , presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale èrappresentato e difes o ; - controricorrent e - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n.452/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicatail 0 7 / 0 5 /201 8 R.G. n . 741 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 7 / 0 6 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A.T.A. della scuola Diritto all’assunzione a tempo indeterminato Condizioni R.G.N.32659/2018 Cron.

Rep.

Ud.07/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’appello di Palermo, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato il diritto degli originari ricorrenti ad essere assunti, con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di assistente tecnico, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 ed aveva condannato il Ministero a disporre l’assunzione, con effetti giuridici ed economici a partire da detta annualità;

2. la Corte distrettuale, premesso che si era formato giudicato interno sul capo della decisione che aveva riconosciuto il diritto degli appellati al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a tempo determinato succedutisi fra le parti, quanto alla domanda di costituzione del rapporto a tempo indeterminato ha evidenziato che gli originari ricorrenti avevano fondato il preteso diritto su una duplice causa petendi , perché non si erano limitati a domandare la conversione dei contratti a termine abusivamente reiterati, ma avevano anche dedotto che l’assunzione doveva essere disposta, ex art. 554 del d.lgs. n. 297/1994, in ragione della disponibilità di posti nell’organico di diritto della Provincia di Palermo e della loro utile posizione nella graduatoria permanente;

3. il Tribunale, disposta consulenza tecnica e valorizzata la non contestazione da parte del Ministero, aveva accolto quest’ultima domanda e respinto, invece, quella di conversione, stante il divieto di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001;

4. il giudice d’appello ha ritenuto fondata l’impugnazione ed ha richiamato la disciplina dettata dall’art. 39, commi 3 e 3 bis, della legge n. 449/1997 nonché dall’art. 1, comma 605,della legge n. 296/2006, evidenziando che il diritto soggettivo all’assunzione da parte dell’amministrazione pubblica, ivi compresa quella scolastica, sorge solo in presenza di atti di macro-organizzazione che individuino i posti annualmente disponibili per l’immissione in ruolo;

5. ha, di conseguenza, rigettato la domanda perché detta condizione non si era realizzata ed ha accolto, in sua vece, quella di risarcimento del «danno comunitario», che il Tribunale aveva rigettato in ragione della disposta immissione in ruolo, ritenuta idonea a cancellare le conseguenze dell’abusiva reiterazione del rapporto a tempo determinato;

6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la sola [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso il MIUR mentre sono rimasti intimati i litisconsorti indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione della norma di diritto di cui alla legge 297/1994 - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo peril giudizio»; la ricorrente, trascritto nel ricorso il testo dell’art. 554 del d.lgs. n. 297/1994, deduce che il diritto all’assunzione non poteva essere negato dalla Corte territoriale, perché ella era stata ammessa a partecipare al concorso per titoli e da tempo era stata inserita nella graduatoria permanente, sicché aveva maturato la legittima aspettativa alla definitiva immissione in ruolo;

2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata la «violazione dei principi di diritto dell’ordinamento europeo; violazione delle norme di diritto di cui alle sentenze della Corte di Giustizia; violazione della direttiva 1999/70/CE; violazione degli artt. 11 e 97 Cost.; violazione di trattatie direttive CE; nullità delle clausole contrattuali di apposizione dei termini; disparità di trattamento»; la Salamone invoca la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva indicata in rubrica, nell’interpretazione fornitane dalla Corte di gius tizia, e sostiene che i principi da quest’ultima affermati sarebbero stati violati dal giudice 4 d’appello;

3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono manifestamente infondati; l’art. 554 del d.lgs. n. 297/1994 che disciplina l’accesso ai ruoli della terza e della quarta qualifica funzionale ( poi superate dal diverso sistema di classificazione previsto dalla contrattazione collettiva) del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola prevede, al comma 1, l’indizione annuale di concorsi provinciali per titoli, che devono essere banditi « nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la qualeindicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione. ».

Il comma 2 prescrive che al concorso è ammesso il personale ATA non di ruolo con almeno due anni di servizio nella qualifica per la quale il concorso è indetto ed il comma 7 precisa che le graduatorie redatte sulla base dei titoli posseduti «hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi».

Conclude la disposizione il comma 8, secondo cui «Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati»; l’indizione dei concorsi annuali è, quindi, finalizzata alla formazione delle graduatorie permanenti, dalle quali si attinge anche per il conferimento delle supplenze; l’art. 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevede, per quel che qui rileva, che «entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente.

Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie » ed il comma successivo aggiunge «A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale »; alla disposizione in parola, di carattere generale reso evidente dall’ultimo periodo del comma 3, fanno esplicito riferimento sia l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, sia l’art. 35, comma 4, del richiamato decreto che, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevede che «Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; il comma 8 dell’art. 554 del d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui prescrive che le assunzioni vanno disposte secondo l’ordine della graduatoria e «nei limiti dei posti disponibili», va quindi interpretato alla luce delle disposizioni che individuano gli atti necessariamente prodromici alle assunzioni, con la conseguenza che la «disponibilità» non può essere riferita, come infondatamente pretende il ricorrente, alla sola presenza di posti vacanti dell’organico di diritto, occorrendo invece anche l’espressa autorizzazione a procedere alle assunzioni e l’individuazione, per mezzo di decreto ministeriale, delle posizioni alle quali l’autorizzazione medesima si riferisce (che per il personale della scuola implica anche la distribuzione regionale e provinciale delle vacanze da coprire attraverso l’instaurazione dei rapporti di impiego); pertanto, in ambito scolastico, il diritto soggettivo all’assunzione sorge, per il personale ATA incluso nelle graduatorie permanenti, unicamente qualora l’assunzione medesima sia stata autorizzata e la posizione in graduatoria sia tale da consentire all’aspirante di rientrare nel contingente stabilito dall’atto di macro-organizzazione; corollario di quanto si è sin qui detto è che l’autorizzazione ministeriale è elemento costitutivo del diritto all’instaurazione stabile del rapporto di impiego, non già un mero fatto impeditivo, e, pertanto, sulla base della regola generale desumibile dall’art. 2697 cod. civ., la stessa deve essere allegata e provata dal soggetto che pretende di essere titolare del diritto all’assunzione; non ha, pertanto, errato la Corte distrettuale nel disattendere le diverse conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale, che, erroneamente, aveva ritenuto di poter desumere la «disponibilità» richiesta dal comma 8 dell’art. 554 d.lgs.n. 297/1994 dal solo raffronto con l’organico provinciale, a prescindere da ogni accertamento sull’esistenza e sui limiti dell’autorizzazione di cui si è più volte detto; il ricorso, nella parte in cui denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, anche a voler prescindere dal mancato rispetto degli oneri formali imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., è manifestamente infondato, perché le circostanze asseritamente non valutate (partecipazione al concorso per titoli ed inserimento nella graduatoria) non sono decisive in quanto non sufficienti a far sorgere il diritto all’assunzione;

4. non sussiste il denunciato vizio motivazionale; all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, si è consolidato l’orientamento, inaugurato da Cass.

S.U. n. 8053/2014, secondo cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito; la motivazioneche si legge nella sentenza impugnata non è né apparente, perché dà ampio conto delle ragioni del decisum, né contraddittoria ed illogica, atteso che le affermazioni fatte dalla Corte distrettuale quanto alle condizioni che devono ricorrere affinché possa essere configurato il diritto all’assunzione non presentano alcun profilo di incoerenza;

5. manifestamente infondato è anche il secondo motivo; è ius receptuml’orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, nell’impiego pubblico contrattualizzato la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione di lavoratori non può mai comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato, orientamento che riposa sui principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U. n. 5072/2016), dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 89/2003) e dalla Corte di Giustizia ( sentenza 7.9.2006 causa C-53/04 Marrosu e Sardino) che hanno escluso profili di illegittimità costituzionale e di contrarietà al diritto dell’Unione del divieto di conversione operante nell’ambito del rapporto alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; detto orientamento ha trovato ulteriore avallo nella più recente giurisprudenza del Giudice delle leggi ( Corte Cost. n. 248/2018) e della Corte di Lussemburgo ( Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C-494/16, Santoro), che, da un lato, ha ribadito l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato; dall’altro ha riaffermato che la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non osta ad una normativa nazionale che vieta la trasformazione del rapporto, purché sia prevista altra misura adeguata ed effettiva, finalizzata ad evitare e se del caso a sanzionare il ricorso abusivo alla reiterazione del contratto a termine; quanto, poi, al risarcimento del danno, il principio enunciato da Cass.

S.U. n. 5072/2016 è stato ritenuto conforme al diritto dell’Unione dalla Corte di Lussemburgo secondo cui « la clausola 5 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno» anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C –494/16 Santoro); dai richiamati principi non si è dunque discostata la Corte territoriale nel riconoscere il solo «danno comunitario» in quanto, come si legge nella motivazione, la «appellata non è andata oltre l’allegazione di un generico pregiudizio conseguente alla mancata stabilizzazione, di modo che non potrà conseguire altro ristoro che quello minimo garantito dalla presunzione giurisprudenziale predetta»;

6. in via conclusiva il ricorso deve essere rigetta to, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo;

7. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32659– 201 8 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,in persona del legal e rappresentant e pro tempore , domiciliato ope legis in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N . 12 , presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale èrappresentato e difes o ; - controricorrent e - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n.452/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicatail 0 7 / 0 5 /201 8 R.G. n . 741 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 7 / 0 6 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A.T.A. della scuola Diritto all’assunzione a tempo indeterminato Condizioni R.G.N.32659/2018 Cron. Rep. Ud.07/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Palermo, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato il diritto degli originari ricorrenti ad essere assunti, con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di assistente tecnico, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 ed aveva condannato il Ministero a disporre l’assunzione, con effetti giuridici ed economici a partire da detta annualità; 2. la Corte distrettuale, premesso che si era formato giudicato interno sul capo della decisione che aveva riconosciuto il diritto degli appellati al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a tempo determinato succedutisi fra le parti, quanto alla domanda di costituzione del rapporto a tempo indeterminato ha evidenziato che gli originari ricorrenti avevano fondato il preteso diritto su una duplice causa petendi , perché non si erano limitati a domandare la conversione dei contratti a termine abusivamente reiterati, ma avevano anche dedotto che l’assunzione doveva essere disposta, ex art. 554 del d.lgs. n. 297/1994, in ragione della disponibilità di posti nell’organico di diritto della Provincia di Palermo e della loro utile posizione nella graduatoria permanente; 3. il Tribunale, disposta consulenza tecnica e valorizzata la non contestazione da parte del Ministero, aveva accolto quest’ultima domanda e respinto, invece, quella di conversione, stante il divieto di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; 4. il giudice d’appello ha ritenuto fondata l’impugnazione ed ha richiamato la disciplina dettata dall’art. 39, commi 3 e 3 bis, della legge n. 449/1997 nonché dall’art. 1, comma 605,della legge n. 296/2006, evidenziando che il diritto soggettivo all’assunzione da parte dell’amministrazione pubblica, ivi compresa quella scolastica, sorge solo in presenza di atti di macro-organizzazione che individuino i posti annualmente disponibili per l’immissione in ruolo; 5. ha, di conseguenza, rigettato la domanda perché detta condizione non si era realizzata ed ha accolto, in sua vece, quella di risarcimento del «danno comunitario», che il Tribunale aveva rigettato in ragione della disposta immissione in ruolo, ritenuta idonea a cancellare le conseguenze dell’abusiva reiterazione del rapporto a tempo determinato; 6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la sola [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso il MIUR mentre sono rimasti intimati i litisconsorti indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione della norma di diritto di cui alla legge 297/1994 - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo peril giudizio»; la ricorrente, trascritto nel ricorso il testo dell’art. 554 del d.lgs. n. 297/1994, deduce che il diritto all’assunzione non poteva essere negato dalla Corte territoriale, perché ella era stata ammessa a partecipare al concorso per titoli e da tempo era stata inserita nella graduatoria permanente, sicché aveva maturato la legittima aspettativa alla definitiva immissione in ruolo; 2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata la «violazione dei principi di diritto dell’ordinamento europeo; violazione delle norme di diritto di cui alle sentenze della Corte di Giustizia; violazione della direttiva 1999/70/CE; violazione degli artt. 11 e 97 Cost.; violazione di trattatie direttive CE; nullità delle clausole contrattuali di apposizione dei termini; disparità di trattamento»; la Salamone invoca la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva indicata in rubrica, nell’interpretazione fornitane dalla Corte di gius tizia, e sostiene che i principi da quest’ultima affermati sarebbero stati violati dal giudice 4 d’appello; 3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono manifestamente infondati; l’art. 554 del d.lgs. n. 297/1994 che disciplina l’accesso ai ruoli della terza e della quarta qualifica funzionale ( poi superate dal diverso sistema di classificazione previsto dalla contrattazione collettiva) del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola prevede, al comma 1, l’indizione annuale di concorsi provinciali per titoli, che devono essere banditi « nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la qualeindicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione. ». Il comma 2 prescrive che al concorso è ammesso il personale ATA non di ruolo con almeno due anni di servizio nella qualifica per la quale il concorso è indetto ed il comma 7 precisa che le graduatorie redatte sulla base dei titoli posseduti «hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi». Conclude la disposizione il comma 8, secondo cui «Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati»; l’indizione dei concorsi annuali è, quindi, finalizzata alla formazione delle graduatorie permanenti, dalle quali si attinge anche per il conferimento delle supplenze; l’art. 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevede, per quel che qui rileva, che «entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie » ed il comma successivo aggiunge «A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale »; alla disposizione in parola, di carattere generale reso evidente dall’ultimo periodo del comma 3, fanno esplicito riferimento sia l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, sia l’art. 35, comma 4, del richiamato decreto che, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevede che «Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; il comma 8 dell’art. 554 del d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui prescrive che le assunzioni vanno disposte secondo l’ordine della graduatoria e «nei limiti dei posti disponibili», va quindi interpretato alla luce delle disposizioni che individuano gli atti necessariamente prodromici alle assunzioni, con la conseguenza che la «disponibilità» non può essere riferita, come infondatamente pretende il ricorrente, alla sola presenza di posti vacanti dell’organico di diritto, occorrendo invece anche l’espressa autorizzazione a procedere alle assunzioni e l’individuazione, per mezzo di decreto ministeriale, delle posizioni alle quali l’autorizzazione medesima si riferisce (che per il personale della scuola implica anche la distribuzione regionale e provinciale delle vacanze da coprire attraverso l’instaurazione dei rapporti di impiego); pertanto, in ambito scolastico, il diritto soggettivo all’assunzione sorge, per il personale ATA incluso nelle graduatorie permanenti, unicamente qualora l’assunzione medesima sia stata autorizzata e la posizione in graduatoria sia tale da consentire all’aspirante di rientrare nel contingente stabilito dall’atto di macro-organizzazione; corollario di quanto si è sin qui detto è che l’autorizzazione ministeriale è elemento costitutivo del diritto all’instaurazione stabile del rapporto di impiego, non già un mero fatto impeditivo, e, pertanto, sulla base della regola generale desumibile dall’art. 2697 cod. civ., la stessa deve essere allegata e provata dal soggetto che pretende di essere titolare del diritto all’assunzione; non ha, pertanto, errato la Corte distrettuale nel disattendere le diverse conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale, che, erroneamente, aveva ritenuto di poter desumere la «disponibilità» richiesta dal comma 8 dell’art. 554 d.lgs.n. 297/1994 dal solo raffronto con l’organico provinciale, a prescindere da ogni accertamento sull’esistenza e sui limiti dell’autorizzazione di cui si è più volte detto; il ricorso, nella parte in cui denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, anche a voler prescindere dal mancato rispetto degli oneri formali imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., è manifestamente infondato, perché le circostanze asseritamente non valutate (partecipazione al concorso per titoli ed inserimento nella graduatoria) non sono decisive in quanto non sufficienti a far sorgere il diritto all’assunzione; 4. non sussiste il denunciato vizio motivazionale; all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, si è consolidato l’orientamento, inaugurato da Cass. S.U. n. 8053/2014, secondo cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito; la motivazioneche si legge nella sentenza impugnata non è né apparente, perché dà ampio conto delle ragioni del decisum, né contraddittoria ed illogica, atteso che le affermazioni fatte dalla Corte distrettuale quanto alle condizioni che devono ricorrere affinché possa essere configurato il diritto all’assunzione non presentano alcun profilo di incoerenza; 5. manifestamente infondato è anche il secondo motivo; è ius receptuml’orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, nell’impiego pubblico contrattualizzato la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione di lavoratori non può mai comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato, orientamento che riposa sui principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 5072/2016), dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 89/2003) e dalla Corte di Giustizia ( sentenza 7.9.2006 causa C-53/04 Marrosu e Sardino) che hanno escluso profili di illegittimità costituzionale e di contrarietà al diritto dell’Unione del divieto di conversione operante nell’ambito del rapporto alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; detto orientamento ha trovato ulteriore avallo nella più recente giurisprudenza del Giudice delle leggi ( Corte Cost. n. 248/2018) e della Corte di Lussemburgo ( Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C-494/16, Santoro), che, da un lato, ha ribadito l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato; dall’altro ha riaffermato che la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non osta ad una normativa nazionale che vieta la trasformazione del rapporto, purché sia prevista altra misura adeguata ed effettiva, finalizzata ad evitare e se del caso a sanzionare il ricorso abusivo alla reiterazione del contratto a termine; quanto, poi, al risarcimento del danno, il principio enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016 è stato ritenuto conforme al diritto dell’Unione dalla Corte di Lussemburgo secondo cui « la clausola 5 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno» anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C –494/16 Santoro); dai richiamati principi non si è dunque discostata la Corte territoriale nel riconoscere il solo «danno comunitario» in quanto, come si legge nella motivazione, la «appellata non è andata oltre l’allegazione di un generico pregiudizio conseguente alla mancata stabilizzazione, di modo che non potrà conseguire altro ristoro che quello minimo garantito dalla presunzione giurisprudenziale predetta»; 6. in via conclusiva il ricorso deve essere rigetta to, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo; 7. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,
Sentenza Cassazione n. 23282/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris