CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19502/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
53/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5253/2024R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso, domiciliato ex lege come da domicili o digitale; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BARILE, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, domiciliato ex legecome da domicilio digitale; -controricorrente- CC 1aprile 202 5 Ric. 5253del 2024 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , in forza di procura speciale alle liti in calce al controricorso,domiciliata ex lege come da domicilio digitale; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] nn. 71 – 79 , in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in forza di procura speciale alle liti in calce al controricorso,domiciliato ex lege come da domicilio digitale ; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19e come da domicilio digitale ; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- per la cassazione della sentenza n. 1901/2023 della Corte d’ a ppello di Bari pubblicata il27 dicembre 2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 202 5 dal la Consigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietario dell’appartamento sito al sesto ed ultimo pianodel CC 1aprile 202 5 Ric. 5253del 2024 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I.[OSCURATO:PERSONA] di via Duca della Vittoria nn. 71-79in Ruvo di Puglia , ha citato in giudizio il predetto condominio, la [OSCURATO:SOCIETA]., appaltatrice dei lavori di rifacimento del lastrico solare condominiale e l’Ing. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Direttore dei Lavori, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di gravi fenomeniinfiltrativi avvenuti a far data dal 2015 e provenienti dal lastrico solarecondominiale, come preliminarmente accertati in sede di A.T.P., nonché ad effettuare le opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni. Si costituivanoin giudizio: - il Condominio chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, di essere tenuto indenne dall’eventuale condanna dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA] ; - [OSCURATO:PERSONA] eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione e decadenza dell’azione proposta dal condominio e dallaparte attrice, per il decorso del termine di cui all’art. 2226 c.c.e nel merito, contestando le avverse richieste echiedendo di essere manlevato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di polizz a per R.C. professionale; [OSCURATO:SOCIETA]. contestava la domanda attorea, invocando la garanzia di [OSCURATO:SOCIETA].. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. , eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’attore, l’inoperatività della garanzia e chiedendo il rigetto della domanda; nello specifico, rilevava che la polizza “[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]”n. 765447774 avesse validità dal 10.04.2008 al 16.09.2013 a fronte di infiltrazioniverificatesi nel 2015, deducendo la mancata copertura del rischio e dei danni aisensi dell’art. 3 C.G.A.; si costituiva [OSCURATO:SOCIETA] S.A. PLC , eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’attore, l’inoperatività della garanzia e chiedendo il rigetto della domanda. 2. Il Tribunale di Trani, istruita la causa con un supplemento di perizia , consentenza n. 211 / 2022 , in accoglimento della domanda , condannava : - il Condominio convenuto ad effettuare i lavori indicati dal CTU nel computo metrico di cui all’ATP ed a pagare all’attore la somma di € 5.000,00 oltre accessori e spese legali; - la [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne il Condominio; dichiaraval’estraneità al giudizio dell’Ing. Barile; - condannava l’attore alla CC 1aprile 202 5 Ric. 5253del 2024 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi refusione delle spese di lite anche in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; respingeva la domanda di garanzia proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti diGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]trattandosi di evento verificatosi in epoca successiva alla scadenza della garanzia; - condannava l’attore e l’ assicurata [OSCURATO:SOCIETA]. , in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA].. 3. Avverso la sentenza di prime cure ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] chiedendoalla Corte d’appello di Bari la riforma limitatamente alla sua condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’Ing. Barile, della [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Haproposto appello anche il Condominio impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese necessarie per il ripristino dell’impermeabilizzazione, pari ad € 39.559,13, ribadendo la responsabilità del Direttore dei Lavori e sostenendo l’erroneità della sentenza con la quale èstato condannato alla refusione delle spese legali in favore delle società assicuratrici; hainoltre proposto appello la [OSCURATO:SOCIETA]. che ha censurato la sentenza invocandone la riforma integrale e confermando le conclusioni rassegnate in primo grado; [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita in giudizio riproponendo le eccezioni giàsollevate dinanzi al p rimo g iudice in merito alla carenza di legittimazione attiva del danneggiato e per l’inoperatività della garanzia. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno insistito per la conferma della decisione del Tribunale. 4. Con sentenza n. 1901 / 2023, la Corte d’ a ppello di Bari ha accolto l’appello del Condominio, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. a risarcire all’appellante l’importo di € 39.559,13 per il rifacimento del manto di impermeabilizzazione, con refusione delle spese di lite; ha d’altro canto accolto l’impugnativa di [OSCURATO:SOCIETA]. , ed in ragione della proposta azione di garanzia,ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne l a predetta assicurata; ha poiaccolto l’appello d i [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla revoca della sua condanna alla refusione delle legaliin favore di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato [OSCURATO:PERSONA], il Condominio e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido fra loro, alla refusione delle spese del grado di appello in favore dell’ing. Barile e della [OSCURATO:SOCIETA]. CC 1aprile 202 5 Ric. 5253del 2024 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi 5. Avverso la sentenza della Corte d’ a ppello , ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi di ricorso ; ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] che ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale sorretto datre motivi; si sono costituiti con controricorso al ricorso principale l’Ing. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. Costruzionis.r.l., [OSCURATO:PERSONA] n. Ri 71-79 in [OSCURATO:SOCIETA], seppure intimata, [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio; La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ.. Hanno depositato distinte e rispettive memori e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Costruzionis.r.l. Motividella decisione 1. Con il primo motivo di r icorso , [OSCURATO:PERSONA], ricorrente principalelamenta ai sensi dell “ Art. 360 c . p . c . n. 3 ” la “ Violazione dell’art. 91 c.p.c.in relazione all’omessa condanna del resistente [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese e competenze del secondo grado di giudizio in favore del ricorrente”; in particolare chiede la revisione della condanna espressa al punto 5) della sentenza impugnata laddove si “accoglie l’appello di [OSCURATO:PERSONA], del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] della Vittoria m. 71-79 in [OSCURATO:SOCIETA]. ed in parziale riforma della sentenza di primo grado annulla la loro condanna alle spese di giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]”, lamentando che la Corte d’appello ha, nel dispositivo, omesso immotivatamente di condannare l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., risultata totalmente soccombente, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese e competenze del secondo grado di giudizio, così incorrendo nella violazione dell’art. 91 c.p.c. 2. C on il secondo motivo di ricorso principale, chiede la cassazione dell’ordinanza ai sensidell’art. 360 c. 1 n. 3 per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e 97 cpc in relazione al capo 6) della sentenza gravata (“Rigetta nel resto gli appelli”) con riferimento al rigetto del secondo motivo di appello CC 1aprile 202 5 Ric. 5253del 2024 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi spiegato dal ricorrente avverso il capo 7) della sentenza di primo grado (“condanna la parte attrice ed il Condominio convenuto e la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite liquidate per il procedimento di a.t.p. in complessivi €. 1.000,00 per compenso di avvocato, e per il presente giudizio in €. 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge”); nello specifico,il ricorrente ritiene che in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. non avrebbero potuto essere poste a suo carico, neanche in parte, le spese processuali dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] che erano risultati vittoriosi solo ed esclusivamente rispetto alle domande di garanzia spiegate nei loro confronti dai rispettivi chiamanti in causa. 3. Il terzo motivo di ricorso principale viene proposto ai sensi dell’ art . 360, primo comma, n. 3, c.p.c. “per violazione e\o falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. con riferimento al capo 7) della sentenza gravata ( “ condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della Vittoria n. 71-79 in Ruvo di Puglia e la [OSCURATO:SOCIETA], in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuno di essi, in €. 8.469, per compensi, oltre rimborso forfettario, Cassa ed IVA se dovuti come per legge”)”; come nel motivo precedente, relativamente al medesimo capo del provvedimento impugnato, il ricorrente ritiene non corretta la condanna alla rifusione delle spese processuali dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] PLC non solo del primo grado ma anche del secondo grado di giudizio, poiché assunta in palese violazione dell’art. 91 c.p.c., essendo risultato, esso ricorrente, totalmente vittorioso in giudizio. 4. La ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. c on il primo motivo di ricorso, a sua volta,denuncia la “violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 e seguenti c.c., ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3) c.p.c., per avere la Corte ritenuto operante la garanzia assicurativa in palese violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e contrariamente a quanto previsto testualmente in polizza, sia nella parte in cui ha ritenuto coperti dalla garanzia gli importi CC 1aprile 202 5 Ric. 5253del 2024 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi necessari per il rifacimento delle opere sia per aver erroneamente considerato le espresse esclusioni previste, in palese violazione delle disposizioni pattizie di cui agli artt. 1 e 3 delle [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione (ns.doc. 3a) e 3 b); motivazione contraddittoria o illogica, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 4) c.p.c.”; la ricorrente incidentale assumeche la decisione sia stata assunta in violazione degli accordi contrattuali tra le parti, in spregio alle regole di ermeneutica contrattuale st ante che l’art. 3 del contratto de quo esclude va dalla copertura solamente i danni che dovessero essere arrecati a terzi durante l’esecuzione dei lavori e che il caso sottoposto al vaglio della Corte non fosse il medesimo; difatti, l’art. 1 pag. 4 delle CGAe l’art. 3, pag. 9 delle CGA, avrebbero dovuto essere interpretati nel senso che l’assicurazione dovesse ricomprendere il risarcimento dei soli danneggiamenti a cose e non anche il risarcimento per danni conseguenti all’eliminazione di difetti,mentre la Corte d’appello non avrebbe esaminato l’eccezione in tema di danni risarcibili o meno, ma si sarebbe fermata alla considerazione che il risarcimento di qualsiasi danno fosse ricompreso in garanzia, con ciò ponendosi in aperto contrastocon la polizza che, invece, specificava i danni ricompresi (e quelli esclusi); ad avviso della ricorrente incidentale l’art. 3 menzionato escludevai danni alle opere in costruzione e quelli cagionati dopo l’ultimazione o, comunque in questo caso, trattandosi di manutenzione, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, evidenziando che, nella specie , sicuramente i danni non erano avvenutidurante l’esecuzione dei lavori. 5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale vengono poste due distinte censure: la prima per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1882 c.c., art. 1899 c.c., rilevante ai fini dell’art. 360, I comma c.p.c. n 3; illogicità della sentenza, ex art. 360, I comma c.p.c. n 4”; la seconda per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c. rispetto all’operatività dei principi sulla c.d. ‘loss occurrence’”; in particolare, contesta la decisione della Corte d’appello per aver dato un’interpretazione della vigenza temporale del contratto di assicurazione eccessivamente elastica. Si ritiene che, in guisa CC 1aprile 202 5 Ric. 5253del 2024 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi dell’art. 1917 c.c., vada rispettata la rigidità operativa posta dalla finestra temporale del contratto stipulato nel caso specifico. 6. Col terzo motivo , la ricorrente incidentale denuncia l’ ”omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 5) c.p.c., per non aver valutato l’esclusione di cui all’art. 3 nn. 6) e 7) delle [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione nella parte in cui escludono i danni cagionati alle opere in costruzione e dalle opere dopo l’ultimazione dei lavori ovvero quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori (ns. doc. 3 a) e b))”; in particolare,contesta il medesimo capo della sentenza, già denunciato col primo motivo, attinente alla statuizione sull’operatività della polizza assunta dalla Corte d’appello che sarebbe “così labile da porsi in un limbo fra l’apparenza e l’assenza”, proseguendo poi col denunciare la mancanza di un concreto vaglio delle eccezioni mosse alla polizza in primo grado e reiterate in appello. 7.Esaminando in via prioritaria il ricorso incidentale per ragioni di ordine logico giuridico, va osservato che il primo e il terzo motiv i di ricorso , che possono essere congiuntamente esaminati stante l’evidente vincolo di connessione, sonoinammissibili. 7.1.In primo luogo, non sussiste la violazione di legge paventata e d in proposito, la Corte d’appello ha in modo piano e adeguato spiegato che le considerazioni svolte dall’allora appellata [OSCURATO:SOCIETA]. (ribadite con il ricorso in esame) non fossero pertinenti al fine di escludere la propria garanzia. Nello specifico, la Corte d’appello ( esaminando proprio l’art. 1 delle condizioni generali di contratto)ha ritenuto «che l ’art. 1 prevede la copertura di “danni involontariamente cagionati” e, dunque, esclude solo le ipotesi di dolo; ragione per cui è del tutto apodittica la convinzione dell’assicurazione secondo la quale dal novero dei danni andrebbe escluso “l’obbligo di tenere indenne l’Assicurato dalla condanna ad eliminare difetti e/o vizi dell’opera eseguita o ad eseguire le opere necessarie sostenendone i costi”» e ha concluso, sul punto , nel ritenere che « g li eventuali costi sostenuti per CC 1aprile 202 5 Ric. 5253del 2024 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi l’eliminazione dei difetti, nella misura in cui sono liquidati al danneggiato, a titolo di risarcimento del danno, non possono che rientrare nella garanzia di polizza» (pag. 11 della sentenza impugnata). Sotto altro profilo, la Corte d’appello ha evidenziato che non potesse portare adiverse conclusioni l’esegesi dell’art. 3 del contratto «il quale esclude i danni che dovessero essere arrecati a terzi durante l’esecuzione dei lavori» ritenendoevidente che, nella specie , i danni erano derivati « da vizi ed errori nel compimento dei lavori, non eseguiti a regola d’arte» (pag. 11 della sentenza impugnata). Pertanto, con il motivo in esame la ricorrente incidentale, seppur formalmente denunci la violazione di legge in tema di ermeneutica contrattuale, nella sostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione delle clausole contrattuali, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attivit à riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499). 7.2. In secondo luogo, non sussistono neppure i paventati errores in procedendocon cui la ricorrente incidentale denuncia la nullità della sentenza o l’omesso esame di un fatto decisivoin quanto dalla stessa confezione della composita censura prospettata risulta evidente come la parte formuli una tipica censura diretta a denunciare un vizio di motivazione, per un verso, non più denunciabile secondo il vigente dettato dell’art. 360 comma 1 n. 5 (insufficienza) e per l’altro, insussistente (nullità della sentenza) atteso che la Corte d’appello,lungi dall’aver motivato in guisa apparente ovvero assente , , ha ritenuto di ricomprendere nella polizza assicurativa,come sopra veduto, gli eventuali costi sostenuti dall’assicurato per l’eliminazione dei difetti, nella CC 1aprile 202 5 Ric. 5253del 2024 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi misura in cui sonostati liquidati al danneggiato, a titolo di risarcimento del danno. 8.Il secondo motivo di ricorso incidentale non è fondato. Con il mezzo propostola Compagnia di assicurazione, odierna ricorrente incidentale, contesta la decisione della Corte d’appello per aver dato un’interpretazione della vigenza temporale del contratto di assicurazione eccessivamente elastica. In proposito, va richiamato il principio già affermato da questa Corte secondo cui al fine di individuare, alla stregua dell'art. 1917 cod. civ., il "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", riguardo al quale una polizza assicurativa copre la responsabilità civile dell'assicurato verso il terzo , è indispensabile considerare il tenore della relativa clausola identificativa di detto fatto, onde comprendere che cosa le parti abbiano inteso ricondurre sotto la copertura assicurativa ed in particolare, se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero lo abbiano inteso come comprensivo anche delle conseguenze dannose di condotte tenute prima della vigenzadella polizza(Cass. Sez. 3, 14/03/2006 n. 5444 ; con riferimento in particolare alla descrizione della cosa assicurata, v. inoltre Cass. Sez. 3, 12/11/2013 n. 25405). Va osservato che la sentenza impugnata, in conformità con l’appena richiamato principio affermato dalla giurisprduenza di legittimità , ha considerato il tenore della clausola identificativa di detto fatto, esaminando l’art. 1 del contratto che prevede la copertura di “danni involontariamente cagionati” a terzi per dedurneche «la polizza sottoscritta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:SOCIETA]. copre i danni causati dall’attività assicurata e , dunque, dalla esecuzione dei lavori » aggiungendo che fosse pacifico che i lavori fossero stati eseguiti durante la vigenza della polizza assicurativa (10/04/2008al 16/09/2013) e che gli eventuali costi sostenuti dall’assicurato, nella misura liquidata al danneggiato a titolo di risarcimento del danno, non CC 1aprile 202 5 Ric. 5253del 2024 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi potessero che rientrare nella garanzia oggetto di lite (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). 9. Venendo all’esame del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivoè fondato. Effettivamente la Corte territoriale, sebbene abbia statuito nella parte motiva della sentenza che la sentenza di primo grado andasse riformata nella parte in cui avevadisposto la condanna degli appellanti alle spese di giudizio nei confronti della Compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]. e che «le spese del presente giudizio, che si liquidano come da separato dispositivo, seguono lasoccombenza e sono liquidate ai valori medi delle tariffe, tenendo conto del valore della controversia e della nat ura delle stesse e della complessità delle questioni trattate», nel dispositivo della sentenza, dopo aver annullato la condanna alla spese di giudizio del primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], del Condominio e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha tuttavia omesso la condanna dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore dell’allora appellante, [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente principale, delle spese processuali del giudizio di secondo grado, incorrendo nella violazione dell’art. 91 c.p.c.. 10.Viceversa, i motivi secondo e terzo del ricorso principale , che per evidenti ragioni di connessione possono essere congiuntamente scrutinati, sono inammissibili. Come rilevato concordemente dalle parti controricorrenti negli atti di controricorso, il capo della sentenza impugnata relativ o all’assenza di responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] non è stato oggetto di impugnazione da parte dell’odierno ricorrente principale , neppure in grado d’appello, con la conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di prime cure sul punto. Va pure osservato che la Corte barese ha già ritenuto infondata la doglianza formulata in appello dall’odierno ricorrente, osservando che «avendo esso [OSCURATO:PERSONA] proposto la medesima domanda risarcitoria, ancorchè in via subordinata, nei confronti dell’Ing. Barile ed essendo poi risultato CC 1aprile 202 5 Ric. 5253del 2024 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi soccombente nei confronti di quest’ultimo, legittimamente è stato condannato al pagamento delle spese di che trattasi»(pag. 13 sentenza impugnata). Al riguardo, correttamente i controricorrenti evidenziano lacircostanza che fu lo stesso odierno ricorrente ad evocare in giudizio l’ing. Barile e la sua compagnia assicuratrice con il ricorso per accertamento ecnico preventivo, con rispettive domande a garanzia formulate dal condominio e dallo stesso ing. Barilee che la vocatio in ius formulata dal ricorrente, di tutti i soggetti già evocati nel ricorso per accertamento tecnico preventivo, costituì una scelta processuale dello stesso, certamente non dettata da un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ben potendo, ciascuna delle parti, optare di non evocare nell’instaurato giudizio di merito, il suo chiamato in garanzia, ancorché costituito nel ricorso per accertamento tecnico preventivo. Pertanto, a fronte di un’assenza di responsabilità dell’ingegnere e conseguentemente della sua assicurazione (accertata epassata in giudicato), appare logico e razionale che l’attore, odierno ricorrente, sia statocondannato in virtù del principio di causalità al pagamento delle loro spese, peraltro in solido con le altre parti, ex art. 91 c.p.c.. 11.In conclusione, il ricorso principale va accolto in relazione al primo motivo, inammissibilii restanti, mentre il ricorso incidentale va integralmente rigettato. Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, consegue la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione, che resta ferma nel resto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con la condanna della odierna ricorrente incidentale a rifondere all’odiernoricorrente principale, le spese del gradodi appello così come liquidate in dispositivo . Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico della assicurazione ricorrente incidentale in favore del ricorrente principale e delle parti controricorrenti così come liquidate in dispositivo. CC 1aprile 202 5 Ric. 5253del 2024 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I.[OSCURATO:PERSONA] dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 (Cass. Sez. U.20/02/2020 n. 4315). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale limitatamente al primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti motivi, rigetta integralmente il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata in relazione all’unico motivo accolto e , decidendo nel merito, condanna la odierna ricorrente incidentale al pagamento delle spese di lite del grado d’appello in favore del ricorrente principale che si liquidano nell’importo di Euro 8.500,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa e IVA se dovuti, come per legge. Condanna la ricorrente incidentale al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore del ricorrente principale e di ciascuna delle parti controricorrenti, che si liquidano per ciascuna incomplessivi 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa