CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 21327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che il primo motivo è manifestamente infondato, perché rileva asseriti difetti o contraddittorietà e/o palesi ragioni di illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; che il secondo motivo è altrettanto infondato considerata la coerente configurazione del fatto privilegiata dalla sentenza impugnata, inadeguatamente attinta dal ricorso in ragione di una oindebita parcellizzazione dei momenti della condotta a giudizio; che il motivo sulla recidiva è inammissibile perche dedotto per la prima volta con il ricorso di legittimità; che l'ultimo motivo, afferente il mancato riconoscimento delle generiche, non merita sorte diversa perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ( fecendo leva sull'assorbente rilievo ascritto ai precedenti dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] ) Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] C