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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02571/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTIAPPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1.1 procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore r squale [OSCURATO:PERSONA]Aquinol di ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso; _ Al difensore/Avv. [OSCURATO:PERSONA], insisteva per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 420 bis e ss. cod. proc. pen.): sarebbe nulla la citazione a giudizio in appello, in quanto le notifiche sarebbero state effettuate al domicilio eletto presso il difensore di ufficio, senza che fossero emersi elementi che indicassero che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento.

2.2. Violazione di legge (art. 136 cod. pen.): sarebbe illegittimo il verbale di udienza in appello) in quanto carente della indicazione dei nominativi dei membri del collegio, del nominativo dell'imputato, dell'orario di apertura e chiusura della camera di consiglio oltre che della sottoscrizione del Presidente e del cancelliere.

Si tratterebbe di nullità a regime intermedio deducibile tempestivamente con il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.II primo motivo è fondato ed assorbe il secondo. 1.1.In via preliminare il collegio ribadisce che la celebrazione del processo, quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. determina la nullità della sentenza e che tale nullità, prevista dall'art. 604 comma 5 bis cod. proc. pen., è equiparabile ad una nullità "assoluta" (Sez. 5, Sentenza n. 37185 del 01/07/2019 Della Torre, Rv. 277339 - 01).

Quanto alle condizioni che legittimano la celebrazione del processo in assenza, si registra una chiara indicazione della giurisprudenza di legittimità verso la valorizzazione dell'accertamento della conoscenza "sostanziale" da parte dell'imputato dell' atto che determina l'apertura della fase processuale.

In particolare è stato affermato: (a) che la conoscenza del processo deve essere verificata in relazione alla vocatio in iudicium, nulla rilevando - a tal fine - le notifiche relative alle fasi procedimentali precedenti all'emissione di tale atto: si è infatti affermato - con riguardo al tema, limitrofo, della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014 - che Veffettiva conoscenza" del processo deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, con conseguente inidoneità a perfezionare tale conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez.

U, Sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01;Sez. 3, Sentenza n. 37132 del 22/05/2019, Sepulveda, Rv. 276887); si tratta di un principio pacificamente esteso anche alle valutazioni relative alla legittimità della celebrazione del processo in assenza dell'imputato (Sez. 6, sentenza n.21997 del 18\06\20 Cappelli, Rv.279680; Sez. 6, sentenza 43140 del 19\09\2019, Shimi, rv 277210); (b) che deve essere compiuto ogni sforzo possibile per garantire all'imputato la conoscenza effettiva dell'avvio del processo, nulla rilevando la regolarità "formale" delle notifiche.

In materia le Sezioni unite - con pronuncia rilevante nel caso in esame - hanno affermato che non può considerarsi presupposto idoneo a giustificare la dichiarazione di assenza la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019 dep.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01). 1.2.Nel caso di specie sia il decreto di citazione a giudizio in appello, che quello di primo grado, venivano notificati al difensore di ufficio presso il quale era stato eletto domicilio in fase predibattimentale, senza che fossero emersi elementi in grado di indicare che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium.

Sono, pertanto, nulle entrambe le notifiche, sicché devono essere annullate senza rinvio sia la sentenza di primo, che quella di secondo grado.

Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza invio la sentenza impugnata e quella di primo grado/disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTIAPPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1.1 procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore r squale [OSCURATO:PERSONA]Aquinol di ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso; _ Al difensore/Avv. [OSCURATO:PERSONA], insisteva per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 420 bis e ss. cod. proc. pen.): sarebbe nulla la citazione a giudizio in appello, in quanto le notifiche sarebbero state effettuate al domicilio eletto presso il difensore di ufficio, senza che fossero emersi elementi che indicassero che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento. 2.2. Violazione di legge (art. 136 cod. pen.): sarebbe illegittimo il verbale di udienza in appello) in quanto carente della indicazione dei nominativi dei membri del collegio, del nominativo dell'imputato, dell'orario di apertura e chiusura della camera di consiglio oltre che della sottoscrizione del Presidente e del cancelliere. Si tratterebbe di nullità a regime intermedio deducibile tempestivamente con il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.II primo motivo è fondato ed assorbe il secondo. 1.1.In via preliminare il collegio ribadisce che la celebrazione del processo, quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. determina la nullità della sentenza e che tale nullità, prevista dall'art. 604 comma 5 bis cod. proc. pen., è equiparabile ad una nullità "assoluta" (Sez. 5, Sentenza n. 37185 del 01/07/2019 Della Torre, Rv. 277339 - 01). Quanto alle condizioni che legittimano la celebrazione del processo in assenza, si registra una chiara indicazione della giurisprudenza di legittimità verso la valorizzazione dell'accertamento della conoscenza "sostanziale" da parte dell'imputato dell' atto che determina l'apertura della fase processuale. In particolare è stato affermato: (a) che la conoscenza del processo deve essere verificata in relazione alla vocatio in iudicium, nulla rilevando - a tal fine - le notifiche relative alle fasi procedimentali precedenti all'emissione di tale atto: si è infatti affermato - con riguardo al tema, limitrofo, della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014 - che Veffettiva conoscenza" del processo deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, con conseguente inidoneità a perfezionare tale conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. U, Sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01;Sez. 3, Sentenza n. 37132 del 22/05/2019, Sepulveda, Rv. 276887); si tratta di un principio pacificamente esteso anche alle valutazioni relative alla legittimità della celebrazione del processo in assenza dell'imputato (Sez. 6, sentenza n.21997 del 18\06\20 Cappelli, Rv.279680; Sez. 6, sentenza 43140 del 19\09\2019, Shimi, rv 277210); (b) che deve essere compiuto ogni sforzo possibile per garantire all'imputato la conoscenza effettiva dell'avvio del processo, nulla rilevando la regolarità "formale" delle notifiche. In materia le Sezioni unite - con pronuncia rilevante nel caso in esame - hanno affermato che non può considerarsi presupposto idoneo a giustificare la dichiarazione di assenza la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 dep.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01). 1.2.Nel caso di specie sia il decreto di citazione a giudizio in appello, che quello di primo grado, venivano notificati al difensore di ufficio presso il quale era stato eletto domicilio in fase predibattimentale, senza che fossero emersi elementi in grado di indicare che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium. Sono, pertanto, nulle entrambe le notifiche, sicché devono essere annullate senza rinvio sia la sentenza di primo, che quella di secondo grado. Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza invio la sentenza impugnata e quella di primo grado/disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in R
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