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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 30725/2026

Testo disponibile della fonte

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del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 27.1.2026, il Tribunale di sorveglianza di Napoli havalutato il rigetto da parte del Magistrato di sorveglianza di Napoli in data14.5.2025 dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di differimento dell’esecuzionedella pena per motivi di salute.Il Tribunale premette che il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che lepatologie dell'istante (diabete, ipercolesterolemia, retinopatia, coxartrosi destra,diverticolosi colon, etc.) non appaiono particolarmente gravi da determinare unaincompatibilità delle condizioni di salute del condannato con la detenzioneintramuraria.Dà atto, altresì, che dalla relazione aggiornata da ultimo il 5.12.2025emerge che l’istante ha continuato a praticare visite ed esami specialisticicorrelati alle sue patologie e che le attuali condizioni generali di salute sonoinvariate.

Vi è un costante monitoraggio delle patologie e non emergel’inadeguatezza delle cure mediche che contrasti con un senso di umanità e cherenda necessario la prosecuzione della pena in regime di arresti domiciliari perterapie ulteriori e più efficaci rispetto a quelle praticate in istituto.Per altro verso, gli indici di pericolosità sociale dell'istante appaiono di rilievoin termini di concreto e attuale rischio di recidiva, in ragione della natura e dellagravità dei delitti per i quali XXXXXXXX è in espiazione pena (associazione distampo mafioso, triplice omicidio, plurime estorsioni aggravate) e in ragionedell'elevata caratura criminale del condannato, già appartenente alla “stidda”operante nella zona di Gela.

Peraltro, le più recenti indagini hanno rilevato unapersistente operatività di sodalizi di stampo mafioso sul territorio.

Inoltre, la DDAcompetente ha segnalato che XXXXXXXX non ha mai reso dichiarazioniammissive, né ha mai richiesto di essere sentito in tanti anni di detenzioneovvero ha mai espresso volontà di collaborazione.Tali elementi desunti dall’istruttoria sono quanto mai indicativi di unapropensione dell'istante a commettere reati di particolare allarme sociale einducono a valutare con il massimo rigore l'istanza, che pertanto non può essereaccolta.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando quattro motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dicompatibilità della maculopatia diabetica con la detenzione.Il Tribunale, dopo aver ricostruito la patologia oculare in base alla relazionesanitaria del 5.12.2025, afferma che non vi sia inadeguatezza delle cure e chenon ricorrano elementi tali da giustificare un trasferimento in ambienti sanitariesterni.

Ma in data 9.9.2025 lo specialista aveva ritenuto necessario unapprofondimento diagnostico in relazione alla necessità delle iniezioniintravitreali: tali esami non sono stati ancora eseguiti, sicché l'ordinanza chedichiara adeguata l'assistenza intramuraria compie un salto logico nongiustificato, sebbene la maculopatia diabetica sia una patologia a carattereprogressivo potenzialmente irreversibile.L'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. esige che la valutazione delgiudice investa anche il profilo del rischio di pregiudizi non altrimenti evitabilecon la sola assistenza intramuraria.

Su tale profilo, l'ordinanza è viziata, perchénon spiega adeguatamente il motivo per cui, in assenza dell'accertamentospecialistico prescritto, il rischio di danno visivo permanente possa essereescluso.2.2.

Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., il travisamento della prova documentale costituita dal diarioclinico del 9.9.2025.Il diario clinico attestava che lo specialista oculista avesse richiesto nuoviesami strumentali e programmato una visita di controllo per aprile 2026.

Ildocumento descriveva una situazione diagnostica aperta, mentre il Tribunale èpervenuto alla conclusione che l'assistenza intramuraria è adeguata e che non visono urgenze non governabili in regime detentivo.Tale lettura costituisce un travisamento del documento, che in realtà nonpossibile stabilirlo con certezza.2.3.

Con il terzo motivo, deduce violazione degli artt. 146, 147 cod. pen.,nonché motivazione apparente e omessa valutazione della idoneità del domicilio.La presenza di un domicilio idoneo, positivamente valutata dagli ufficicompetenti, imponeva l'onere di motivare il rigetto dell’istanza senza ignorare lacircostanza.

La difesa ha prodotto la relazione di idoneità del domicilio, chetuttavia l'ordinanza impugnata non menziona e non prende in considerazione.2.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., violazione dell'art. 203 cod. pen. e motivazione apparente intema di pericolosità sociale.Il giudizio di pericolosità ai fini dell'art. 147 cod. pen. deve essere attuale,individualizzato e fondato su elementi concreti e specifici, non già sul solo titolodi reato espiato.L'ordinanza viola questo canone sotto distinti profili, laddove la difesa hadedotto elementi specifici sopravvenuti, direttamente incidenti sull’attualità dellapericolosità, e cioè l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona, avente uncontenuto favorevole sul piano del percorso di risocializzazione, nonché laricevuta di versamento di una somma in favore dell'associazione “Libera controle mafie”.Il Tribunale non menziona questi elementi e fonda il giudizio di pericolositàsu elementi risalenti a un arco temporale passato, che, per quanto gravi nellaloro oggettività, non sono indice di pericolosità attuale.

Invece, il lungo tempotrascorso, la detenzione continuativa da decenni, l'età di settantasei anni e ilgrave deterioramento fisico concorrono a ridisegnare il profilo soggettivo dellapericolosità.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 27.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando chei giudici di sorveglianza hanno compiuto un accurato esame delladocumentazione sanitaria e rilevato la compatibilità delle condizioni di salute conla detenzione: si tratta, quindi, di una valutazione di fatto, assistita da ampiamotivazione, non censurabile in sede di legittimità.

Analoghe conclusioni devonotrarsi con riferimento alla valutazione della pericolosità sociale, atteso che laposizione del ricorrente viene attualizzata con riferimento alla perduranteoperatività dei sodalizi di riferimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.1.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quantoentrambi attinenti, in definitiva, al profilo della compatibilità delle condizioni disalute del condannato con la detenzione carceraria.A tal riguardo, deve premettersi che lo stato di salute incompatibile con ilregime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell'esecuzione della penaper infermità fisica o la applicazione della detenzione domiciliare, non è limitatoalla patologia implicante un pericolo per la vita, ma riguarda ogni stato morbosoo scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sottodi una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizionecarceraria (Sez. 1, n. 39853 del 13/4/2023, G., Rv. 285757 - 01; Sez. 1, n.22373 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aquino, Rv. 244132 - 01).Ma in questo ambito così delineato, è stato chiarito che il differimento dellapena per motivi di salute può essere concesso solo per l'impossibilità di praticareutilmente in ambiente carcerario le cure necessarie nel corso dell'esecuzionedella pena (Sez. 1, n. 5732 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rossodivita, Rv. 254509 - 01) e che,pertanto, la detenzione domiciliare non va concessa quando le patologie, purgravi e plurime, possono essere adeguatamente trattate in regime di detenzionecarceraria (Sez. 1, n. 1371 del 24/11/2010, Sergi, dep. 2011, Rv. 249319 –01).Non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato didetenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali dacomportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione diadeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenutosofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso diumanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n.27352 del 17/5/2019, Nobile, Rv. 276413 - 01).Si tratta di condizioni che – premesso che le patologie di XXXXXXXX nonimplicano un imminente pericolo di vita – non ricorrono nel caso di specie, attesoche la più recente relazione sanitaria attesta che le condizioni di salute, invariaterispetto all’ultimo rigetto di un’istanza di analogo tenore, non sono incompatibilicon il carcere, né determinano una situazione contraria al senso di umanità, eche le cure possono essere utilmente somministrate in istituto.Con questa conclusione non contrasta l’obiezione – più specificamentearticolata nel secondo motivo – secondo cui non sono ancora disponibili i risultatidell’approfondimento diagnostico disposto dallo specialista e che, quindi, non èstato possibile verificare se sia necessaria o meno la terapia intravitreale.Anche ad ammettere che tale approfondimento fosse stato disposto al fine dicontrollare la compatibilità con la detenzione (e non, più semplicemente, permonitorare l’andamento della patologia), resta il fatto che, comunque, non siaaccertamenti potrà eventualmente essere rappresentato con una successivaistanza ai giudici di sorveglianza.I motivi in questione, pertanto, devono essere disattesi.2.

La infondatezza dei primi due motivi di ricorso priva concretamente dirilievo le doglianze proposte con i due successivi motivi di ricorso, con i quali silamenta, per un verso, la omessa valutazione dell’idoneità del domicilio indicatodal condannato e, per altro verso, l’apparenza della motivazione circa la suapericolosità sociale.Infatti, il requisito principale per il rinvio dell’esecuzione della pena permotivi di salute è pur sempre legato alla sussistenza di una malattiaparticolarmente grave tale da comportare una incompatibilità con lo stato didetenzione (art. 146 cod. pen. per il rinvio obbligatorio) ovvero di condizioni digrave infermità fisica (art. 147 cod. pen. per il rinvio facoltativo).La valutazione di ogni altro aspetto di rilievo ai fini della concessione deldifferimento presuppone la previa sussistenza di ragioni di salute tali da dovereessere tutelate al di fuori del circuito carcerario.Di conseguenza, l’avere ritenuto il Tribunale di sorveglianza, in modoincensurabile, che le condizioni di salute di XXXXXXXX non fossero néincompatibili con lo stato detentivo, né tali da determinare in caso diprosecuzione della restrizione carceraria una situazione contraria a senso diumanità, non richiedeva che, al contempo, si valutasse l’idoneità del domicilioindicato dal condannato (che sarebbe venuto in gioco solo ove si fosse ritenutapraticabile la detenzione domiciliare c.d. surrogatoria) o la sua pericolositàsociale.È vero che l’ordinanza impugnata dedica, in seconda battuta, una nonmarginale attenzione alla pericolosità sociale di XXXXXXXX e afferma una suanon comune propensione a commettere reati di particolare allarme sociale, cosìda farne discendere la necessità di valutare con il massimo rigore l’istanza.Tuttavia, il dato normativo vigente autorizza a ritenere che la valutazionedel pericolo di recidiva è incombenza a cui il giudice deve adempiere solo se, edopo che, siano state riconosciute condizioni di salute bisognose di tutela inambiente diverso dal carcere, salvo che ricorra l’ipotesi – qui non in discussione,per quanto detto – della assoluta incompatibilità ex art. 146 cod. pen., cheesclude ogni bilanciamento con esigenze special preventive.Non a caso, il quarto e ultimo comma dell’art. 147 cod. pen. stabilisce che ilconcreto pericolo di recidiva è ragione di impedimento all’adozione del“provvedimento di cui al primo comma” della stessa disposizione di legge, e cioè,il differimento della pena per uno dei motivi ivi indicati, fra i quali sono compresiquelli di salute: il che consente di affermare che la valutazione in questionesegue logicamente e cronologicamente quella relativa alle condizioni di salute,con la conseguenza che anche il suo esito eventualmente positivo non sarebbesuscettibile di produrre effetti concreti in mancanza di una patologia ritenutaconcretamente impeditiva della detenzione inframuraria.Tanto è vero che il giudice, proprio tramite la valutazione del grado dipericolosità del condannato, può ritenere preferibile l’applicazione delladetenzione domiciliare c.d. surrogatoria ex art. 47-ter ord. pen. in luogo delsemplice differimento della pena, ma sempre che abbia stimato la necessità chel’espiazione della pena prosegua per motivi di salute fuori dal carcere.Se è così, non è necessario, allora, esaminare nel merito le censureriguardanti gli aspetti della idoneità del domicilio e della pericolosità sociale delcondannato, in quanto si tratta di profili comunque insuscettibili di influire inconcreto sull’esito del ricorso una volta che il provvedimento impugnato sia statogiudicato inappuntabile nella parte in cui esclude la sussistenza di esigenzeterapeutiche non fronteggiabili in carcere.Ne consegue, pertanto, che anche il terzo e il quarto motivo di ricorsodevono essere disattesi.3.

Alla luce di quanto fin qui osservato, il ricorso è da considerarsicomplessivamente infondato e deve essere rigettato, con la conseguentecondanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 27.1.2026, il Tribunale di sorveglianza di Napoli havalutato il rigetto da parte del Magistrato di sorveglianza di Napoli in data14.5.2025 dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di differimento dell’esecuzionedella pena per motivi di salute.Il Tribunale premette che il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che lepatologie dell'istante (diabete, ipercolesterolemia, retinopatia, coxartrosi destra,diverticolosi colon, etc.) non appaiono particolarmente gravi da determinare unaincompatibilità delle condizioni di salute del condannato con la detenzioneintramuraria.Dà atto, altresì, che dalla relazione aggiornata da ultimo il 5.12.2025emerge che l’istante ha continuato a praticare visite ed esami specialisticicorrelati alle sue patologie e che le attuali condizioni generali di salute sonoinvariate. Vi è un costante monitoraggio delle patologie e non emergel’inadeguatezza delle cure mediche che contrasti con un senso di umanità e cherenda necessario la prosecuzione della pena in regime di arresti domiciliari perterapie ulteriori e più efficaci rispetto a quelle praticate in istituto.Per altro verso, gli indici di pericolosità sociale dell'istante appaiono di rilievoin termini di concreto e attuale rischio di recidiva, in ragione della natura e dellagravità dei delitti per i quali XXXXXXXX è in espiazione pena (associazione distampo mafioso, triplice omicidio, plurime estorsioni aggravate) e in ragionedell'elevata caratura criminale del condannato, già appartenente alla “stidda”operante nella zona di Gela. Peraltro, le più recenti indagini hanno rilevato unapersistente operatività di sodalizi di stampo mafioso sul territorio. Inoltre, la DDAcompetente ha segnalato che XXXXXXXX non ha mai reso dichiarazioniammissive, né ha mai richiesto di essere sentito in tanti anni di detenzioneovvero ha mai espresso volontà di collaborazione.Tali elementi desunti dall’istruttoria sono quanto mai indicativi di unapropensione dell'istante a commettere reati di particolare allarme sociale einducono a valutare con il massimo rigore l'istanza, che pertanto non può essereaccolta.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando quattro motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dicompatibilità della maculopatia diabetica con la detenzione.Il Tribunale, dopo aver ricostruito la patologia oculare in base alla relazionesanitaria del 5.12.2025, afferma che non vi sia inadeguatezza delle cure e chenon ricorrano elementi tali da giustificare un trasferimento in ambienti sanitariesterni. Ma in data 9.9.2025 lo specialista aveva ritenuto necessario unapprofondimento diagnostico in relazione alla necessità delle iniezioniintravitreali: tali esami non sono stati ancora eseguiti, sicché l'ordinanza chedichiara adeguata l'assistenza intramuraria compie un salto logico nongiustificato, sebbene la maculopatia diabetica sia una patologia a carattereprogressivo potenzialmente irreversibile.L'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. esige che la valutazione delgiudice investa anche il profilo del rischio di pregiudizi non altrimenti evitabilecon la sola assistenza intramuraria. Su tale profilo, l'ordinanza è viziata, perchénon spiega adeguatamente il motivo per cui, in assenza dell'accertamentospecialistico prescritto, il rischio di danno visivo permanente possa essereescluso.2.2. Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., il travisamento della prova documentale costituita dal diarioclinico del 9.9.2025.Il diario clinico attestava che lo specialista oculista avesse richiesto nuoviesami strumentali e programmato una visita di controllo per aprile 2026. Ildocumento descriveva una situazione diagnostica aperta, mentre il Tribunale èpervenuto alla conclusione che l'assistenza intramuraria è adeguata e che non visono urgenze non governabili in regime detentivo.Tale lettura costituisce un travisamento del documento, che in realtà nonpossibile stabilirlo con certezza.2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione degli artt. 146, 147 cod. pen.,nonché motivazione apparente e omessa valutazione della idoneità del domicilio.La presenza di un domicilio idoneo, positivamente valutata dagli ufficicompetenti, imponeva l'onere di motivare il rigetto dell’istanza senza ignorare lacircostanza. La difesa ha prodotto la relazione di idoneità del domicilio, chetuttavia l'ordinanza impugnata non menziona e non prende in considerazione.2.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., violazione dell'art. 203 cod. pen. e motivazione apparente intema di pericolosità sociale.Il giudizio di pericolosità ai fini dell'art. 147 cod. pen. deve essere attuale,individualizzato e fondato su elementi concreti e specifici, non già sul solo titolodi reato espiato.L'ordinanza viola questo canone sotto distinti profili, laddove la difesa hadedotto elementi specifici sopravvenuti, direttamente incidenti sull’attualità dellapericolosità, e cioè l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona, avente uncontenuto favorevole sul piano del percorso di risocializzazione, nonché laricevuta di versamento di una somma in favore dell'associazione “Libera controle mafie”.Il Tribunale non menziona questi elementi e fonda il giudizio di pericolositàsu elementi risalenti a un arco temporale passato, che, per quanto gravi nellaloro oggettività, non sono indice di pericolosità attuale. Invece, il lungo tempotrascorso, la detenzione continuativa da decenni, l'età di settantasei anni e ilgrave deterioramento fisico concorrono a ridisegnare il profilo soggettivo dellapericolosità.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 27.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando chei giudici di sorveglianza hanno compiuto un accurato esame delladocumentazione sanitaria e rilevato la compatibilità delle condizioni di salute conla detenzione: si tratta, quindi, di una valutazione di fatto, assistita da ampiamotivazione, non censurabile in sede di legittimità. Analoghe conclusioni devonotrarsi con riferimento alla valutazione della pericolosità sociale, atteso che laposizione del ricorrente viene attualizzata con riferimento alla perduranteoperatività dei sodalizi di riferimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quantoentrambi attinenti, in definitiva, al profilo della compatibilità delle condizioni disalute del condannato con la detenzione carceraria.A tal riguardo, deve premettersi che lo stato di salute incompatibile con ilregime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell'esecuzione della penaper infermità fisica o la applicazione della detenzione domiciliare, non è limitatoalla patologia implicante un pericolo per la vita, ma riguarda ogni stato morbosoo scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sottodi una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizionecarceraria (Sez. 1, n. 39853 del 13/4/2023, G., Rv. 285757 - 01; Sez. 1, n.22373 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aquino, Rv. 244132 - 01).Ma in questo ambito così delineato, è stato chiarito che il differimento dellapena per motivi di salute può essere concesso solo per l'impossibilità di praticareutilmente in ambiente carcerario le cure necessarie nel corso dell'esecuzionedella pena (Sez. 1, n. 5732 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rossodivita, Rv. 254509 - 01) e che,pertanto, la detenzione domiciliare non va concessa quando le patologie, purgravi e plurime, possono essere adeguatamente trattate in regime di detenzionecarceraria (Sez. 1, n. 1371 del 24/11/2010, Sergi, dep. 2011, Rv. 249319 –01).Non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato didetenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali dacomportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione diadeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenutosofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso diumanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n.27352 del 17/5/2019, Nobile, Rv. 276413 - 01).Si tratta di condizioni che – premesso che le patologie di XXXXXXXX nonimplicano un imminente pericolo di vita – non ricorrono nel caso di specie, attesoche la più recente relazione sanitaria attesta che le condizioni di salute, invariaterispetto all’ultimo rigetto di un’istanza di analogo tenore, non sono incompatibilicon il carcere, né determinano una situazione contraria al senso di umanità, eche le cure possono essere utilmente somministrate in istituto.Con questa conclusione non contrasta l’obiezione – più specificamentearticolata nel secondo motivo – secondo cui non sono ancora disponibili i risultatidell’approfondimento diagnostico disposto dallo specialista e che, quindi, non èstato possibile verificare se sia necessaria o meno la terapia intravitreale.Anche ad ammettere che tale approfondimento fosse stato disposto al fine dicontrollare la compatibilità con la detenzione (e non, più semplicemente, permonitorare l’andamento della patologia), resta il fatto che, comunque, non siaaccertamenti potrà eventualmente essere rappresentato con una successivaistanza ai giudici di sorveglianza.I motivi in questione, pertanto, devono essere disattesi.2. La infondatezza dei primi due motivi di ricorso priva concretamente dirilievo le doglianze proposte con i due successivi motivi di ricorso, con i quali silamenta, per un verso, la omessa valutazione dell’idoneità del domicilio indicatodal condannato e, per altro verso, l’apparenza della motivazione circa la suapericolosità sociale.Infatti, il requisito principale per il rinvio dell’esecuzione della pena permotivi di salute è pur sempre legato alla sussistenza di una malattiaparticolarmente grave tale da comportare una incompatibilità con lo stato didetenzione (art. 146 cod. pen. per il rinvio obbligatorio) ovvero di condizioni digrave infermità fisica (art. 147 cod. pen. per il rinvio facoltativo).La valutazione di ogni altro aspetto di rilievo ai fini della concessione deldifferimento presuppone la previa sussistenza di ragioni di salute tali da dovereessere tutelate al di fuori del circuito carcerario.Di conseguenza, l’avere ritenuto il Tribunale di sorveglianza, in modoincensurabile, che le condizioni di salute di XXXXXXXX non fossero néincompatibili con lo stato detentivo, né tali da determinare in caso diprosecuzione della restrizione carceraria una situazione contraria a senso diumanità, non richiedeva che, al contempo, si valutasse l’idoneità del domicilioindicato dal condannato (che sarebbe venuto in gioco solo ove si fosse ritenutapraticabile la detenzione domiciliare c.d. surrogatoria) o la sua pericolositàsociale.È vero che l’ordinanza impugnata dedica, in seconda battuta, una nonmarginale attenzione alla pericolosità sociale di XXXXXXXX e afferma una suanon comune propensione a commettere reati di particolare allarme sociale, cosìda farne discendere la necessità di valutare con il massimo rigore l’istanza.Tuttavia, il dato normativo vigente autorizza a ritenere che la valutazionedel pericolo di recidiva è incombenza a cui il giudice deve adempiere solo se, edopo che, siano state riconosciute condizioni di salute bisognose di tutela inambiente diverso dal carcere, salvo che ricorra l’ipotesi – qui non in discussione,per quanto detto – della assoluta incompatibilità ex art. 146 cod. pen., cheesclude ogni bilanciamento con esigenze special preventive.Non a caso, il quarto e ultimo comma dell’art. 147 cod. pen. stabilisce che ilconcreto pericolo di recidiva è ragione di impedimento all’adozione del“provvedimento di cui al primo comma” della stessa disposizione di legge, e cioè,il differimento della pena per uno dei motivi ivi indicati, fra i quali sono compresiquelli di salute: il che consente di affermare che la valutazione in questionesegue logicamente e cronologicamente quella relativa alle condizioni di salute,con la conseguenza che anche il suo esito eventualmente positivo non sarebbesuscettibile di produrre effetti concreti in mancanza di una patologia ritenutaconcretamente impeditiva della detenzione inframuraria.Tanto è vero che il giudice, proprio tramite la valutazione del grado dipericolosità del condannato, può ritenere preferibile l’applicazione delladetenzione domiciliare c.d. surrogatoria ex art. 47-ter ord. pen. in luogo delsemplice differimento della pena, ma sempre che abbia stimato la necessità chel’espiazione della pena prosegua per motivi di salute fuori dal carcere.Se è così, non è necessario, allora, esaminare nel merito le censureriguardanti gli aspetti della idoneità del domicilio e della pericolosità sociale delcondannato, in quanto si tratta di profili comunque insuscettibili di influire inconcreto sull’esito del ricorso una volta che il provvedimento impugnato sia statogiudicato inappuntabile nella parte in cui esclude la sussistenza di esigenzeterapeutiche non fronteggiabili in carcere.Ne consegue, pertanto, che anche il terzo e il quarto motivo di ricorsodevono essere disattesi.3. Alla luce di quanto fin qui osservato, il ricorso è da considerarsicomplessivamente infondato e deve essere rigettato, con la conseguentecondanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.