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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 13289/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05Q6ZL7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di TORINOvvtsrral e tr-5-5Fti"P udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Torino, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in ordine al reato di rapina.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile, perché proposto per ragioni non consentite.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102 - 01), situazione processuale neppure ipotizzata dal ricorrente.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Sergio4 i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C. ; FratA • • 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05Q6ZL7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di TORINOvvtsrral e tr-5-5Fti"P udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Torino, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in ordine al reato di rapina. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile, perché proposto per ragioni non consentite. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102 - 01), situazione processuale neppure ipotizzata dal ricorrente. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Sergio4 i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C. ; FratA • • 2
Sentenza Cassazione n. 13289/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris