CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02334/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GALASSI Nicholas ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che confermava la decisione del Tribunale di Macerata che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di un tablet sottratto da eserci- zio commerciale che lo destinava a servizio dei clienti, dopo averlo disinstallato dal supporto ove era collocato, con la circostanze aggravante della esposizione dei beni alla pubblica fede. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale e travisamento della prova rappre- sentata dal riconoscimento dell'imputato da parte di agente di PG che aveva eseguito le indagini e che aveva esaminato le immagini della videoripresa del soggetto che si era impossessato del tablet, assumendo la inattendibilità del ri- conoscimento per essersi basato esclusivamente sulla foggia e sul colore degli abiti indossati dal ladro e non già sulle sue fattezze fisiche. Deduceva poi viola- zione di legge per essere stata riconosciuta la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede laddove, in considerazione delle concrete mo- dalità del fatto, doveva ritenersi che sulla merce in esposizione ricorreva una continuativa vigilanza attraverso l'impiego di sistemi di videoripresa a distanza. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifesta- mente infondati e privi di confronto con la motivazione della sentenza impugna- ta. Sotto un primo profilo nessun travisamento della prova risulta avvenuto. Invero la Corte di Appello ha correttamente valorizzato, ai fini dell'individuazione dell'autore del reato, le dichiarazioni dell'agente di PG che aveva visionato le immagini a circuito chiuso da cui risultava la persona del reo, che subito egli aveva riconosciuto, per i tratti fisiognomici, nel GALASSI per averlo incontrato presso i locali del commissariato la stessa mattina del furto, ed avere scambiato con lui alcune parole e non già per il fatto di indossare i medesimi abiti, circo- stanza che il testimone riferiva esclusivamente per corroborare la forza dimo- strativa del riconoscimento. Manifestamente infondato è altresì il motivo di ricorso afferente alla circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen. laddove la vigilanza praticata median- te sistemi di controlli a distanza, è priva di carattere continuativo e comunque non consente di prevenire la sottrazione del bene, mentre l'esclusione dell'ag- gravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia conti- nua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltua- ria ed eventuale (sez.5, n.6416 del 14.11.2014, Garofalo, Rv.262663; n.6351 del 8 Gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280493; n.1509 del 26 Ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280157). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di tremila euro in favore della assa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente u [OSCURATO:PERSONA]