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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07340/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4783/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 4169/2016 depositata il 14/07/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava una cartella di pagamento, con la qualeveniva recuperata maggiore Ires a seguito di disconoscimento di crediti diimposta, indicati nella dichiarazione mod.

Unico SC/2009.2.

La CTP di Milano adita dichiarava cessata la materia del contenderein relazione all’importo che era stato, nelle more, oggetto di sgravio eNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026confermava nel resto l’atto impugnato, tra l’altro con riguardo alle riprese3.

La società ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da cinquemotivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia indicata in epigrafe,che ha rigettato l’appello della società contribuente.4.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso ed è rimastaintimata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с. la violazione dell'art.36 ter, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 7 dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 112 c.p.c.1.1.

Lamenta in particolare la ricorrente che l’Agenzia abbia modificatoed ampliato, in giudizio, la motivazione della pretesa erariale rispetto aquanto osteso con la motivazione dell’atto impugnato.1.2.

Nella specie, osserva, l’Agenzia aveva posto a fondamento dellapretesa impositiva fatta valere nella cartella di pagamento il «mancatoriconoscimento del credito per imposte pagate all'estero in quanto dallecertificazioni allegate non si evince: la natura del reddito a cui siriferiscono le imposte oggetto del credito, l'ammontare delle impostepagate e la data di pagamento e la definitività delle imposte oggetto delcredito richiesto».1.3.

L'Ufficio, afferma la ricorrente, non aveva invece contestato, insede di motivazione del controllo formale della dichiarazione che dalladocumentazione offerta fosse evincibile un errore di competenzatemporale, ovverosia che i crediti d'imposta indicati dalla società indichiarazione afferissero al periodo di imposta successivo.1.4.

Tuttavia, rileva, la Commissione di appello, che pur ha ritenutoche la società avesse offerto prova di avere subito ritenute fiscali all'esteroe che tali ritenute costituissero quindi crediti d'imposta usufruibili in sedeNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026di dichiarazione in scomputo delle imposte dovute in Italia, come previstodagli artt. 3, 15 e 165 del Tuir, ha reputato che tali crediti fossero riferibilial periodo d'imposta 2009 e non al 2008, argomentando che «Nellapresente fattispecie, tuttavia, in ragione del fatto che la chiusuradell'esercizio sociale dell'appellante non coincideva con il 31.12 ma erasfalsato, ossia iniziava il 1.10 e chiudeva al 30.9 dell'anno successivo, si èavvenuto che per l'esercizio fiscale 2008, siano state portate in detrazionele ritenute d'acconto pagate all'estero ma relative al 2009, le quali, dicontro, avrebbero dovuto formare oggetto dell'anno fiscale successivo».2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с. la violazione dell'art. 24 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, per avere l'Ufficio illegittimamente ampliato ilthema decidendum nel corso del giudizio.2.1.

Solo in sede processuale, si afferma, l'Agenzia delle Entrate avevadedotto che la documentazione prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]dimostrasse l'esistenza di ritenute estere subite nel 2009, laddove ladichiarazione controllata era il [OSCURATO:PERSONA] 2009 SC, afferente quindil'anno 2008.3.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto, sebbene inrelazione a differenti profili di critica, sottendono analoga censura, sonoinfondati.3.1.

Va a tale riguardo ribadito che anche a seguito dell'entrata invigore dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materiatributaria i principi di cui all'art. 3 della l. n. 241 del 1990, l'obbligo dimotivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore – e leconsiderazioni espresse valgono anche in relazione agli atti impositivimediante i quali si accerta un maggiore imposta ad esito di controllo nonmeramente cartolare - deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazionedel criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni inconcreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto diNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficionell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazioneha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti perl'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altriparametri», (Cass. n. 6335 del 2025, n. 3610 del 2025, Cass. n. 26336del 2024, n. 11560 del 2016, n. 11270 del 2017).3.2.

Nel caso di specie l’Amministrazione, come risulta dalle stessedifese della contribuente sin dalla comunicazione di irregolarità (c.d.avviso bonario) aveva evidenziato, tra l’altro, la mancata prova della datadi pagamento delle imposte versate all’estero e di cui era chiesto ilrimborso; dunque, la rilevanza del fattore temporale era stataespressamente indicata, e deve quindi escludersi un successivo e nonconsentito ampliamento del thema decidendum.4.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione degli artt. 3 e 165 del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'art. 2697 c.c.In particolare, la società ricorrente allega:- di avere conseguito, nel periodo d'imposta in trattazione, posto “acavallo” degli anni 2008 e 2009, ricavi esteri rappresentati da royaltiespagate per la vendita dei prodotti [OSCURATO:SOCIETA];- che su tali ricavi la società aveva subito, al momento di ricevere ilpagamento delle royalties, le ritenute per le imposte dovute nei Paesi dipercezione di tali somme;- che non è in contestazione che la società avesse indicato nel ModelloUnico 2008/2009 SC le ritenute subite per le royalties percepite all’esteronel periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, e che tale fatto èstato anzi accertato preliminarmente dalla commissione di secondo grado.- che la società aveva anche prodotto nel giudizio (quale all. n. 4 delricorso di primo grado), l'avviso di irregolarità dell' 8 ottobre 2012, in cui aNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026pag. 2 si precisava trattarsi del controllo formale del modello "Unico2009/2008 società di capitali, enti commerciali ed equiparati - Rettifica deidati della dichiarazione ai sensi dell'art. 36 ter DPR n. 600/73 IRES'';- che, allo stesso tempo, la società aveva precisato in sede processualeche la dichiarazione in questione concerneva il periodo dal 1° ottobre 2008al 30 settembre 2009, di modo che le ritenute indicate in dichiarazionecorrispondevano legittimamente a quelle subite in tale arco temporale.4.1.

Si denuncia, dunque, la violazione del combinato disposto degliartt. 3 e 165 del TUIR, assumendosi che la CTR avrebbe negato allascrivente società la detrazione delle imposte pagate all'estero nel periododal primo gennaio al 30 settembre 2009, nonostante la dichiarazioneoggetto del presente giudizio includesse propriamente detto periodotemporale.4.2.

Il motivo è fondato.4.3.

Per le società di capitali, l’art. 83 del Tuir, nella versione rationetemporis vigente, dispone che «Il reddito complessivo è determinatoapportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico,relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni inaumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteristabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. […] Per isoggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabiliinternazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 delParlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anchein deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione,i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione inbilancio previsti da detti principi contabili».4.4.

Inoltre, è pacifico – nonché relativamente comune – che le societàdi capitali possano avere un esercizio non coincidente con quello dell’annosolare, come si desume dall’art. 76 del Tuir, ove, in materia di Ires, sidispone, al primo comma, che l'imposta è dovuta per periodi diNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributariaautonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84, e si precisa alsecondo comma, che il periodo di imposta è costituito dall'esercizio operiodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge odall'atto costitutivo, con l’ipotesi residuale per cui solo se la duratadell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge odall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo diimposta è costituito dall'anno solare».4.5.

Ed infatti, anche i termini per la dichiarazione ed i versamentisono computati a decorrere dalla chiusura dell’esercizio, e non dall’annosolare “intercettato”, sì che in tal caso per le società di capitali conesercizio “a cavallo” la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazioneannuale Irap devono essere presentate in forma autonoma, vale a direseparatamente da Unico (così la risoluzione dell’Agenzia delle Entratenum. 66/E del 17 marzo 2009).4.6.

Ciò a differenza di quanto previsto per le persone fisiche e lesocietà di persone dall'art. 7, primo comma, del TUIR, che stabilisce che«l'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrispondeun'obbligazione tributaria autonoma», e ove si pongono, per tale ragione,questioni di attrazione del reddito prodotto nell’esercizio sociale c.d.

“acavallo” alla cadenza solare imposta dalla normativa.4.7.

Come ha rilevato la società ricorrente – riportando, in ossequio alprincipio di autosufficienza e specificità, l’intestazione dell’avviso diirregolarità prodromico alla cartella impugnata, nonché, per estratto, lerelative deduzioni già svolte nel merito – la CTR ha pertanto errato nellimitarsi a rilevare che le ritenute d’acconto operate all'estero fosserorelative al 2009, senza verificare, secondo i criteri ora affermati, se esse,in tutto o in parte, fossero riconducibili all’esercizio fiscale di competenza01.10.2008- 30.09.2009.Numero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/20265.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, с.p.c. la violazione degli art. 112 e 115 c.p.c. e, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5, с.p.c., l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti.5.1.

Osserva la società ricorrente che, in mancanza di una espressacontestazione erariale circa il fatto che il periodo di imposta in esame nonfosse appunto da imputarsi al corretto arco temporale, la CTR avrebbedovuto esaminare i documenti prodotti e verificare se le ritenute subite nelcorso del 2009 fossero state effettuate entro il 30 settembre 2009, dimodo che esse dovevano, quindi, effettivamente essere imputate nelladichiarazione oggetto di controllo e non a quella del periodo d'impostasuccessivo.5.2.

Il motivo risulta assorbito in conseguenza dell’accoglimento dellasuperiore censura.6.

Con il quinto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, la violazione dell'art. 112 c.p.с. per omessa pronuncia e,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, la violazione dell'art. 36,comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per omessa motivazione, iltutto con riguardo alla censura attinente al mancato riconoscimento indeduzione delle ritenute di acconto su contributi della Regione Toscana pernuove assunzioni per l’importo di euro 160,00.6.1.

Il motivo è fondato, ravvisandosi che, ai fini dell’autosufficienza lasocietà ha riportato nel proprio ricorso lo specifico motivo di appello, di cuila Commissione territoriale ha, inoltre, dato atto nella parte narrativa dellasentenza, salvo poi ometterne del tutto l’esame.7.

In conclusione, il primo ed il secondo motivo di ricorso devonoessere rigettati, il terzo ed il quinto devono essere accolti, conassorbimento del quarto motivo, e la sentenza impugnata va cassata conriferimento ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, procedaa nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Numero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEG IRESValentino [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOGian [OSCURATO:PERSONA].

Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCSabrina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAngelo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuliano [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4783/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 4169/2016 depositata il 14/07/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava una cartella di pagamento, con la qualeveniva recuperata maggiore Ires a seguito di disconoscimento di crediti diimposta, indicati nella dichiarazione mod.

Unico SC/2009.2.

La CTP di Milano adita dichiarava cessata la materia del contenderein relazione all’importo che era stato, nelle more, oggetto di sgravio eNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026confermava nel resto l’atto impugnato, tra l’altro con riguardo alle riprese3.

La società ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da cinquemotivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia indicata in epigrafe,che ha rigettato l’appello della società contribuente.4.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso ed è rimastaintimata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с. la violazione dell'art.36 ter, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 7 dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 112 c.p.c.1.1.

Lamenta in particolare la ricorrente che l’Agenzia abbia modificatoed ampliato, in giudizio, la motivazione della pretesa erariale rispetto aquanto osteso con la motivazione dell’atto impugnato.1.2.

Nella specie, osserva, l’Agenzia aveva posto a fondamento dellapretesa impositiva fatta valere nella cartella di pagamento il «mancatoriconoscimento del credito per imposte pagate all'estero in quanto dallecertificazioni allegate non si evince: la natura del reddito a cui siriferiscono le imposte oggetto del credito, l'ammontare delle impostepagate e la data di pagamento e la definitività delle imposte oggetto delcredito richiesto».1.3.

L'Ufficio, afferma la ricorrente, non aveva invece contestato, insede di motivazione del controllo formale della dichiarazione che dalladocumentazione offerta fosse evincibile un errore di competenzatemporale, ovverosia che i crediti d'imposta indicati dalla società indichiarazione afferissero al periodo di imposta successivo.1.4.

Tuttavia, rileva, la Commissione di appello, che pur ha ritenutoche la società avesse offerto prova di avere subito ritenute fiscali all'esteroe che tali ritenute costituissero quindi crediti d'imposta usufruibili in sedeNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026di dichiarazione in scomputo delle imposte dovute in Italia, come previstodagli artt. 3, 15 e 165 del Tuir, ha reputato che tali crediti fossero riferibilial periodo d'imposta 2009 e non al 2008, argomentando che «Nellapresente fattispecie, tuttavia, in ragione del fatto che la chiusuradell'esercizio sociale dell'appellante non coincideva con il 31.12 ma erasfalsato, ossia iniziava il 1.10 e chiudeva al 30.9 dell'anno successivo, si èavvenuto che per l'esercizio fiscale 2008, siano state portate in detrazionele ritenute d'acconto pagate all'estero ma relative al 2009, le quali, dicontro, avrebbero dovuto formare oggetto dell'anno fiscale successivo».2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с. la violazione dell'art. 24 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, per avere l'Ufficio illegittimamente ampliato ilthema decidendum nel corso del giudizio.2.1.

Solo in sede processuale, si afferma, l'Agenzia delle Entrate avevadedotto che la documentazione prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]dimostrasse l'esistenza di ritenute estere subite nel 2009, laddove ladichiarazione controllata era il [OSCURATO:PERSONA] 2009 SC, afferente quindil'anno 2008.3.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto, sebbene inrelazione a differenti profili di critica, sottendono analoga censura, sonoinfondati.3.1.

Va a tale riguardo ribadito che anche a seguito dell'entrata invigore dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materiatributaria i principi di cui all'art. 3 della l. n. 241 del 1990, l'obbligo dimotivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore – e leconsiderazioni espresse valgono anche in relazione agli atti impositivimediante i quali si accerta un maggiore imposta ad esito di controllo nonmeramente cartolare - deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazionedel criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni inconcreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto diNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficionell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazioneha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti perl'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altriparametri», (Cass. n. 6335 del 2025, n. 3610 del 2025, Cass. n. 26336del 2024, n. 11560 del 2016, n. 11270 del 2017).3.2.

Nel caso di specie l’Amministrazione, come risulta dalle stessedifese della contribuente sin dalla comunicazione di irregolarità (c.d.avviso bonario) aveva evidenziato, tra l’altro, la mancata prova della datadi pagamento delle imposte versate all’estero e di cui era chiesto ilrimborso; dunque, la rilevanza del fattore temporale era stataespressamente indicata, e deve quindi escludersi un successivo e nonconsentito ampliamento del thema decidendum.4.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione degli artt. 3 e 165 del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'art. 2697 c.c.In particolare, la società ricorrente allega:- di avere conseguito, nel periodo d'imposta in trattazione, posto “acavallo” degli anni 2008 e 2009, ricavi esteri rappresentati da royaltiespagate per la vendita dei prodotti [OSCURATO:SOCIETA];- che su tali ricavi la società aveva subito, al momento di ricevere ilpagamento delle royalties, le ritenute per le imposte dovute nei Paesi dipercezione di tali somme;- che non è in contestazione che la società avesse indicato nel ModelloUnico 2008/2009 SC le ritenute subite per le royalties percepite all’esteronel periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, e che tale fatto èstato anzi accertato preliminarmente dalla commissione di secondo grado.- che la società aveva anche prodotto nel giudizio (quale all. n. 4 delricorso di primo grado), l'avviso di irregolarità dell' 8 ottobre 2012, in cui aNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026pag. 2 si precisava trattarsi del controllo formale del modello "Unico2009/2008 società di capitali, enti commerciali ed equiparati - Rettifica deidati della dichiarazione ai sensi dell'art. 36 ter DPR n. 600/73 IRES'';- che, allo stesso tempo, la società aveva precisato in sede processualeche la dichiarazione in questione concerneva il periodo dal 1° ottobre 2008al 30 settembre 2009, di modo che le ritenute indicate in dichiarazionecorrispondevano legittimamente a quelle subite in tale arco temporale.4.1.

Si denuncia, dunque, la violazione del combinato disposto degliartt. 3 e 165 del TUIR, assumendosi che la CTR avrebbe negato allascrivente società la detrazione delle imposte pagate all'estero nel periododal primo gennaio al 30 settembre 2009, nonostante la dichiarazioneoggetto del presente giudizio includesse propriamente detto periodotemporale.4.2.

Il motivo è fondato.4.3.

Per le società di capitali, l’art. 83 del Tuir, nella versione rationetemporis vigente, dispone che «Il reddito complessivo è determinatoapportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico,relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni inaumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteristabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. […] Per isoggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabiliinternazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 delParlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anchein deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione,i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione inbilancio previsti da detti principi contabili».4.4.

Inoltre, è pacifico – nonché relativamente comune – che le societàdi capitali possano avere un esercizio non coincidente con quello dell’annosolare, come si desume dall’art. 76 del Tuir, ove, in materia di Ires, sidispone, al primo comma, che l'imposta è dovuta per periodi diNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributariaautonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84, e si precisa alsecondo comma, che il periodo di imposta è costituito dall'esercizio operiodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge odall'atto costitutivo, con l’ipotesi residuale per cui solo se la duratadell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge odall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo diimposta è costituito dall'anno solare».4.5.

Ed infatti, anche i termini per la dichiarazione ed i versamentisono computati a decorrere dalla chiusura dell’esercizio, e non dall’annosolare “intercettato”, sì che in tal caso per le società di capitali conesercizio “a cavallo” la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazioneannuale Irap devono essere presentate in forma autonoma, vale a direseparatamente da Unico (così la risoluzione dell’Agenzia delle Entratenum. 66/E del 17 marzo 2009).4.6.

Ciò a differenza di quanto previsto per le persone fisiche e lesocietà di persone dall'art. 7, primo comma, del TUIR, che stabilisce che«l'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrispondeun'obbligazione tributaria autonoma», e ove si pongono, per tale ragione,questioni di attrazione del reddito prodotto nell’esercizio sociale c.d.

“acavallo” alla cadenza solare imposta dalla normativa.4.7.

Come ha rilevato la società ricorrente – riportando, in ossequio alprincipio di autosufficienza e specificità, l’intestazione dell’avviso diirregolarità prodromico alla cartella impugnata, nonché, per estratto, lerelative deduzioni già svolte nel merito – la CTR ha pertanto errato nellimitarsi a rilevare che le ritenute d’acconto operate all'estero fosserorelative al 2009, senza verificare, secondo i criteri ora affermati, se esse,in tutto o in parte, fossero riconducibili all’esercizio fiscale di competenza01.10.2008- 30.09.2009.Numero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/20265.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, с.p.c. la violazione degli art. 112 e 115 c.p.c. e, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5, с.p.c., l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti.5.1.

Osserva la società ricorrente che, in mancanza di una espressacontestazione erariale circa il fatto che il periodo di imposta in esame nonfosse appunto da imputarsi al corretto arco temporale, la CTR avrebbedovuto esaminare i documenti prodotti e verificare se le ritenute subite nelcorso del 2009 fossero state effettuate entro il 30 settembre 2009, dimodo che esse dovevano, quindi, effettivamente essere imputate nelladichiarazione oggetto di controllo e non a quella del periodo d'impostasuccessivo.5.2.

Il motivo risulta assorbito in conseguenza dell’accoglimento dellasuperiore censura.6.

Con il quinto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, la violazione dell'art. 112 c.p.с. per omessa pronuncia e,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, la violazione dell'art. 36,comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per omessa motivazione, iltutto con riguardo alla censura attinente al mancato riconoscimento indeduzione delle ritenute di acconto su contributi della Regione Toscana pernuove assunzioni per l’importo di euro 160,00.6.1.

Il motivo è fondato, ravvisandosi che, ai fini dell’autosufficienza lasocietà ha riportato nel proprio ricorso lo specifico motivo di appello, di cuila Commissione territoriale ha, inoltre, dato atto nella parte narrativa dellasentenza, salvo poi ometterne del tutto l’esame.7.

In conclusione, il primo ed il secondo motivo di ricorso devonoessere rigettati, il terzo ed il quinto devono essere accolti, conassorbimento del quarto motivo, e la sentenza impugnata va cassata conriferimento ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, procedaa nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e quinto motivo di ricorso, rigettati il primo esecondo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.P.Q.M.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/02/2026 e, aseguito di riconvocazione, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteValentino LenociP.Q.MLa Corte accoglie il terzo e quinto motivo di ricorso, rigettati il primo esecondo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.P.Q.M.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/02/2026 e, aseguito di riconvocazione, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteValentino Lenoci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4783/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 4169/2016 depositata il 14/07/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava una cartella di pagamento, con la qualeveniva recuperata maggiore Ires a seguito di disconoscimento di crediti diimposta, indicati nella dichiarazione mod. Unico SC/2009.2. La CTP di Milano adita dichiarava cessata la materia del contenderein relazione all’importo che era stato, nelle more, oggetto di sgravio eNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026confermava nel resto l’atto impugnato, tra l’altro con riguardo alle riprese3. La società ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da cinquemotivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia indicata in epigrafe,che ha rigettato l’appello della società contribuente.4. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso ed è rimastaintimata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с. la violazione dell'art.36 ter, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 7 dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 112 c.p.c.1.1. Lamenta in particolare la ricorrente che l’Agenzia abbia modificatoed ampliato, in giudizio, la motivazione della pretesa erariale rispetto aquanto osteso con la motivazione dell’atto impugnato.1.2. Nella specie, osserva, l’Agenzia aveva posto a fondamento dellapretesa impositiva fatta valere nella cartella di pagamento il «mancatoriconoscimento del credito per imposte pagate all'estero in quanto dallecertificazioni allegate non si evince: la natura del reddito a cui siriferiscono le imposte oggetto del credito, l'ammontare delle impostepagate e la data di pagamento e la definitività delle imposte oggetto delcredito richiesto».1.3. L'Ufficio, afferma la ricorrente, non aveva invece contestato, insede di motivazione del controllo formale della dichiarazione che dalladocumentazione offerta fosse evincibile un errore di competenzatemporale, ovverosia che i crediti d'imposta indicati dalla società indichiarazione afferissero al periodo di imposta successivo.1.4. Tuttavia, rileva, la Commissione di appello, che pur ha ritenutoche la società avesse offerto prova di avere subito ritenute fiscali all'esteroe che tali ritenute costituissero quindi crediti d'imposta usufruibili in sedeNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026di dichiarazione in scomputo delle imposte dovute in Italia, come previstodagli artt. 3, 15 e 165 del Tuir, ha reputato che tali crediti fossero riferibilial periodo d'imposta 2009 e non al 2008, argomentando che «Nellapresente fattispecie, tuttavia, in ragione del fatto che la chiusuradell'esercizio sociale dell'appellante non coincideva con il 31.12 ma erasfalsato, ossia iniziava il 1.10 e chiudeva al 30.9 dell'anno successivo, si èavvenuto che per l'esercizio fiscale 2008, siano state portate in detrazionele ritenute d'acconto pagate all'estero ma relative al 2009, le quali, dicontro, avrebbero dovuto formare oggetto dell'anno fiscale successivo».2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с. la violazione dell'art. 24 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, per avere l'Ufficio illegittimamente ampliato ilthema decidendum nel corso del giudizio.2.1. Solo in sede processuale, si afferma, l'Agenzia delle Entrate avevadedotto che la documentazione prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]dimostrasse l'esistenza di ritenute estere subite nel 2009, laddove ladichiarazione controllata era il [OSCURATO:PERSONA] 2009 SC, afferente quindil'anno 2008.3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto, sebbene inrelazione a differenti profili di critica, sottendono analoga censura, sonoinfondati.3.1. Va a tale riguardo ribadito che anche a seguito dell'entrata invigore dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materiatributaria i principi di cui all'art. 3 della l. n. 241 del 1990, l'obbligo dimotivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore – e leconsiderazioni espresse valgono anche in relazione agli atti impositivimediante i quali si accerta un maggiore imposta ad esito di controllo nonmeramente cartolare - deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazionedel criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni inconcreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto diNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficionell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazioneha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti perl'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altriparametri», (Cass. n. 6335 del 2025, n. 3610 del 2025, Cass. n. 26336del 2024, n. 11560 del 2016, n. 11270 del 2017).3.2. Nel caso di specie l’Amministrazione, come risulta dalle stessedifese della contribuente sin dalla comunicazione di irregolarità (c.d.avviso bonario) aveva evidenziato, tra l’altro, la mancata prova della datadi pagamento delle imposte versate all’estero e di cui era chiesto  ilrimborso; dunque, la rilevanza del fattore temporale era stataespressamente indicata, e deve quindi escludersi un successivo e nonconsentito ampliamento del thema decidendum.4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione degli artt. 3 e 165 del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'art. 2697 c.c.In particolare, la società ricorrente allega:- di avere conseguito, nel periodo d'imposta in trattazione, posto “acavallo” degli anni 2008 e 2009, ricavi esteri rappresentati da royaltiespagate per la vendita dei prodotti [OSCURATO:SOCIETA];- che su tali ricavi la società aveva subito, al momento di ricevere ilpagamento delle royalties, le ritenute per le imposte dovute nei Paesi dipercezione di tali somme;- che non è in contestazione che la società avesse indicato nel ModelloUnico 2008/2009 SC le ritenute subite per le royalties percepite all’esteronel periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, e che tale fatto èstato anzi accertato preliminarmente dalla commissione di secondo grado.- che la società aveva anche prodotto nel giudizio (quale all. n. 4 delricorso di primo grado), l'avviso di irregolarità dell' 8 ottobre 2012, in cui aNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026pag. 2 si precisava trattarsi del controllo formale del modello "Unico2009/2008 società di capitali, enti commerciali ed equiparati - Rettifica deidati della dichiarazione ai sensi dell'art. 36 ter DPR n. 600/73 IRES'';- che, allo stesso tempo, la società aveva precisato in sede processualeche la dichiarazione in questione concerneva il periodo dal 1° ottobre 2008al 30 settembre 2009, di modo che le ritenute indicate in dichiarazionecorrispondevano legittimamente a quelle subite in tale arco temporale.4.1. Si denuncia, dunque, la violazione del combinato disposto degliartt. 3 e 165 del TUIR, assumendosi che la CTR avrebbe negato allascrivente società la detrazione delle imposte pagate all'estero nel periododal primo gennaio al 30 settembre 2009, nonostante la dichiarazioneoggetto del presente giudizio includesse propriamente detto periodotemporale.4.2. Il motivo è fondato.4.3. Per le società di capitali, l’art. 83 del Tuir, nella versione rationetemporis vigente, dispone che «Il  reddito  complessivo  è  determinatoapportando  all'utile  o  alla  perdita risultante  dal  conto  economico,relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta,  le  variazioni  inaumento  o  in diminuzione conseguenti  all'applicazione dei  criteristabiliti  nelle  successive disposizioni della  presente sezione. […] Per  isoggetti  che  redigono  il  bilancio  in  base  ai principi contabiliinternazionali di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1606/2002  delParlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  19 luglio 2002, valgono, anchein  deroga alle  disposizioni  dei  successivi  articoli della presente sezione,i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione inbilancio previsti da detti principi contabili».4.4. Inoltre, è pacifico – nonché relativamente comune – che le societàdi capitali possano avere un esercizio non coincidente con quello dell’annosolare, come si desume dall’art. 76 del Tuir, ove, in materia di Ires, sidispone, al primo comma, che l'imposta  è  dovuta  per  periodi  diNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026imposta,  a  ciascuno  dei quali corrisponde una obbligazione tributariaautonoma  salvo  quanto  stabilito negli articoli 80 e 84, e si precisa alsecondo comma, che il periodo di imposta  è  costituito  dall'esercizio  operiodo  di gestione della  società  o  dell'ente,  determinato  dalla  legge odall'atto costitutivo, con l’ipotesi residuale per cui solo se la duratadell'esercizio  o  periodo  di  gestione  non  è determinata dalla  legge  odall'atto  costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo diimposta è costituito dall'anno solare».4.5. Ed infatti, anche i termini per la dichiarazione ed i versamentisono computati a decorrere dalla chiusura dell’esercizio, e non dall’annosolare “intercettato”, sì che in tal caso per le società di capitali conesercizio “a cavallo” la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazioneannuale Irap devono essere presentate in forma autonoma, vale a direseparatamente da Unico (così la risoluzione dell’Agenzia delle Entratenum. 66/E del 17 marzo 2009).4.6. Ciò a differenza di quanto previsto per le persone fisiche e lesocietà di persone dall'art. 7, primo comma, del TUIR, che stabilisce che«l'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrispondeun'obbligazione tributaria autonoma», e ove si pongono, per tale ragione,questioni di attrazione del reddito prodotto nell’esercizio sociale c.d. “acavallo” alla cadenza solare imposta dalla normativa.4.7. Come ha rilevato la società ricorrente – riportando, in ossequio alprincipio di autosufficienza e specificità, l’intestazione dell’avviso diirregolarità prodromico alla cartella impugnata, nonché, per estratto, lerelative deduzioni già svolte nel merito – la CTR ha pertanto errato nellimitarsi a rilevare che le ritenute d’acconto operate all'estero fosserorelative al 2009, senza verificare, secondo i criteri ora affermati, se esse,in tutto o in parte, fossero riconducibili all’esercizio fiscale di competenza01.10.2008- 30.09.2009.Numero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/20265. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, с.p.c. la violazione degli art. 112 e 115 c.p.c. e, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5, с.p.c., l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti.5.1. Osserva la società ricorrente che, in mancanza di una espressacontestazione erariale circa il fatto che il periodo di imposta in esame nonfosse appunto da imputarsi al corretto arco temporale, la CTR avrebbedovuto esaminare i documenti prodotti e verificare se le ritenute subite nelcorso del 2009 fossero state effettuate entro il 30 settembre 2009, dimodo che esse dovevano, quindi, effettivamente essere imputate nelladichiarazione oggetto di controllo e non a quella del periodo d'impostasuccessivo.5.2. Il motivo risulta assorbito in conseguenza dell’accoglimento dellasuperiore censura.6. Con il quinto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, la violazione dell'art. 112 c.p.с. per omessa pronuncia e,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, la violazione dell'art. 36,comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per omessa motivazione, iltutto con riguardo alla censura attinente al mancato riconoscimento indeduzione delle ritenute di acconto su contributi della Regione Toscana pernuove assunzioni per l’importo di euro 160,00.6.1. Il motivo è fondato, ravvisandosi che, ai fini dell’autosufficienza lasocietà ha riportato nel proprio ricorso lo specifico motivo di appello, di cuila Commissione territoriale ha, inoltre, dato atto nella parte narrativa dellasentenza, salvo poi ometterne del tutto l’esame.7. In conclusione, il primo ed il secondo motivo di ricorso devonoessere rigettati, il terzo ed il quinto devono essere accolti, conassorbimento del quarto motivo, e la sentenza impugnata va cassata conriferimento ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, procedaa nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Numero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEG IRESValentino [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOGian [OSCURATO:PERSONA]. Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCSabrina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAngelo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuliano [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4783/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 4169/2016 depositata il 14/07/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava una cartella di pagamento, con la qualeveniva recuperata maggiore Ires a seguito di disconoscimento di crediti diimposta, indicati nella dichiarazione mod. Unico SC/2009.2. La CTP di Milano adita dichiarava cessata la materia del contenderein relazione all’importo che era stato, nelle more, oggetto di sgravio eNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026confermava nel resto l’atto impugnato, tra l’altro con riguardo alle riprese3. La società ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da cinquemotivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia indicata in epigrafe,che ha rigettato l’appello della società contribuente.4. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso ed è rimastaintimata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с. la violazione dell'art.36 ter, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 7 dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 112 c.p.c.1.1. Lamenta in particolare la ricorrente che l’Agenzia abbia modificatoed ampliato, in giudizio, la motivazione della pretesa erariale rispetto aquanto osteso con la motivazione dell’atto impugnato.1.2. Nella specie, osserva, l’Agenzia aveva posto a fondamento dellapretesa impositiva fatta valere nella cartella di pagamento il «mancatoriconoscimento del credito per imposte pagate all'estero in quanto dallecertificazioni allegate non si evince: la natura del reddito a cui siriferiscono le imposte oggetto del credito, l'ammontare delle impostepagate e la data di pagamento e la definitività delle imposte oggetto delcredito richiesto».1.3. L'Ufficio, afferma la ricorrente, non aveva invece contestato, insede di motivazione del controllo formale della dichiarazione che dalladocumentazione offerta fosse evincibile un errore di competenzatemporale, ovverosia che i crediti d'imposta indicati dalla società indichiarazione afferissero al periodo di imposta successivo.1.4. Tuttavia, rileva, la Commissione di appello, che pur ha ritenutoche la società avesse offerto prova di avere subito ritenute fiscali all'esteroe che tali ritenute costituissero quindi crediti d'imposta usufruibili in sedeNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026di dichiarazione in scomputo delle imposte dovute in Italia, come previstodagli artt. 3, 15 e 165 del Tuir, ha reputato che tali crediti fossero riferibilial periodo d'imposta 2009 e non al 2008, argomentando che «Nellapresente fattispecie, tuttavia, in ragione del fatto che la chiusuradell'esercizio sociale dell'appellante non coincideva con il 31.12 ma erasfalsato, ossia iniziava il 1.10 e chiudeva al 30.9 dell'anno successivo, si èavvenuto che per l'esercizio fiscale 2008, siano state portate in detrazionele ritenute d'acconto pagate all'estero ma relative al 2009, le quali, dicontro, avrebbero dovuto formare oggetto dell'anno fiscale successivo».2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с. la violazione dell'art. 24 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, per avere l'Ufficio illegittimamente ampliato ilthema decidendum nel corso del giudizio.2.1. Solo in sede processuale, si afferma, l'Agenzia delle Entrate avevadedotto che la documentazione prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]dimostrasse l'esistenza di ritenute estere subite nel 2009, laddove ladichiarazione controllata era il [OSCURATO:PERSONA] 2009 SC, afferente quindil'anno 2008.3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto, sebbene inrelazione a differenti profili di critica, sottendono analoga censura, sonoinfondati.3.1. Va a tale riguardo ribadito che anche a seguito dell'entrata invigore dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materiatributaria i principi di cui all'art. 3 della l. n. 241 del 1990, l'obbligo dimotivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore – e leconsiderazioni espresse valgono anche in relazione agli atti impositivimediante i quali si accerta un maggiore imposta ad esito di controllo nonmeramente cartolare - deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazionedel criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni inconcreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto diNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficionell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazioneha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti perl'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altriparametri», (Cass. n. 6335 del 2025, n. 3610 del 2025, Cass. n. 26336del 2024, n. 11560 del 2016, n. 11270 del 2017).3.2. Nel caso di specie l’Amministrazione, come risulta dalle stessedifese della contribuente sin dalla comunicazione di irregolarità (c.d.avviso bonario) aveva evidenziato, tra l’altro, la mancata prova della datadi pagamento delle imposte versate all’estero e di cui era chiesto  ilrimborso; dunque, la rilevanza del fattore temporale era stataespressamente indicata, e deve quindi escludersi un successivo e nonconsentito ampliamento del thema decidendum.4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione degli artt. 3 e 165 del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'art. 2697 c.c.In particolare, la società ricorrente allega:- di avere conseguito, nel periodo d'imposta in trattazione, posto “acavallo” degli anni 2008 e 2009, ricavi esteri rappresentati da royaltiespagate per la vendita dei prodotti [OSCURATO:SOCIETA];- che su tali ricavi la società aveva subito, al momento di ricevere ilpagamento delle royalties, le ritenute per le imposte dovute nei Paesi dipercezione di tali somme;- che non è in contestazione che la società avesse indicato nel ModelloUnico 2008/2009 SC le ritenute subite per le royalties percepite all’esteronel periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, e che tale fatto èstato anzi accertato preliminarmente dalla commissione di secondo grado.- che la società aveva anche prodotto nel giudizio (quale all. n. 4 delricorso di primo grado), l'avviso di irregolarità dell' 8 ottobre 2012, in cui aNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026pag. 2 si precisava trattarsi del controllo formale del modello "Unico2009/2008 società di capitali, enti commerciali ed equiparati - Rettifica deidati della dichiarazione ai sensi dell'art. 36 ter DPR n. 600/73 IRES'';- che, allo stesso tempo, la società aveva precisato in sede processualeche la dichiarazione in questione concerneva il periodo dal 1° ottobre 2008al 30 settembre 2009, di modo che le ritenute indicate in dichiarazionecorrispondevano legittimamente a quelle subite in tale arco temporale.4.1. Si denuncia, dunque, la violazione del combinato disposto degliartt. 3 e 165 del TUIR, assumendosi che la CTR avrebbe negato allascrivente società la detrazione delle imposte pagate all'estero nel periododal primo gennaio al 30 settembre 2009, nonostante la dichiarazioneoggetto del presente giudizio includesse propriamente detto periodotemporale.4.2. Il motivo è fondato.4.3. Per le società di capitali, l’art. 83 del Tuir, nella versione rationetemporis vigente, dispone che «Il  reddito  complessivo  è  determinatoapportando  all'utile  o  alla  perdita risultante  dal  conto  economico,relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta,  le  variazioni  inaumento  o  in diminuzione conseguenti  all'applicazione dei  criteristabiliti  nelle  successive disposizioni della  presente sezione. […] Per  isoggetti  che  redigono  il  bilancio  in  base  ai principi contabiliinternazionali di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1606/2002  delParlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  19 luglio 2002, valgono, anchein  deroga alle  disposizioni  dei  successivi  articoli della presente sezione,i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione inbilancio previsti da detti principi contabili».4.4. Inoltre, è pacifico – nonché relativamente comune – che le societàdi capitali possano avere un esercizio non coincidente con quello dell’annosolare, come si desume dall’art. 76 del Tuir, ove, in materia di Ires, sidispone, al primo comma, che l'imposta  è  dovuta  per  periodi  diNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026imposta,  a  ciascuno  dei quali corrisponde una obbligazione tributariaautonoma  salvo  quanto  stabilito negli articoli 80 e 84, e si precisa alsecondo comma, che il periodo di imposta  è  costituito  dall'esercizio  operiodo  di gestione della  società  o  dell'ente,  determinato  dalla  legge odall'atto costitutivo, con l’ipotesi residuale per cui solo se la duratadell'esercizio  o  periodo  di  gestione  non  è determinata dalla  legge  odall'atto  costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo diimposta è costituito dall'anno solare».4.5. Ed infatti, anche i termini per la dichiarazione ed i versamentisono computati a decorrere dalla chiusura dell’esercizio, e non dall’annosolare “intercettato”, sì che in tal caso per le società di capitali conesercizio “a cavallo” la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazioneannuale Irap devono essere presentate in forma autonoma, vale a direseparatamente da Unico (così la risoluzione dell’Agenzia delle Entratenum. 66/E del 17 marzo 2009).4.6. Ciò a differenza di quanto previsto per le persone fisiche e lesocietà di persone dall'art. 7, primo comma, del TUIR, che stabilisce che«l'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrispondeun'obbligazione tributaria autonoma», e ove si pongono, per tale ragione,questioni di attrazione del reddito prodotto nell’esercizio sociale c.d. “acavallo” alla cadenza solare imposta dalla normativa.4.7. Come ha rilevato la società ricorrente – riportando, in ossequio alprincipio di autosufficienza e specificità, l’intestazione dell’avviso diirregolarità prodromico alla cartella impugnata, nonché, per estratto, lerelative deduzioni già svolte nel merito – la CTR ha pertanto errato nellimitarsi a rilevare che le ritenute d’acconto operate all'estero fosserorelative al 2009, senza verificare, secondo i criteri ora affermati, se esse,in tutto o in parte, fossero riconducibili all’esercizio fiscale di competenza01.10.2008- 30.09.2009.Numero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/20265. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, с.p.c. la violazione degli art. 112 e 115 c.p.c. e, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5, с.p.c., l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti.5.1. Osserva la società ricorrente che, in mancanza di una espressacontestazione erariale circa il fatto che il periodo di imposta in esame nonfosse appunto da imputarsi al corretto arco temporale, la CTR avrebbedovuto esaminare i documenti prodotti e verificare se le ritenute subite nelcorso del 2009 fossero state effettuate entro il 30 settembre 2009, dimodo che esse dovevano, quindi, effettivamente essere imputate nelladichiarazione oggetto di controllo e non a quella del periodo d'impostasuccessivo.5.2. Il motivo risulta assorbito in conseguenza dell’accoglimento dellasuperiore censura.6. Con il quinto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, la violazione dell'art. 112 c.p.с. per omessa pronuncia e,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, la violazione dell'art. 36,comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per omessa motivazione, iltutto con riguardo alla censura attinente al mancato riconoscimento indeduzione delle ritenute di acconto su contributi della Regione Toscana pernuove assunzioni per l’importo di euro 160,00.6.1. Il motivo è fondato, ravvisandosi che, ai fini dell’autosufficienza lasocietà ha riportato nel proprio ricorso lo specifico motivo di appello, di cuila Commissione territoriale ha, inoltre, dato atto nella parte narrativa dellasentenza, salvo poi ometterne del tutto l’esame.7. In conclusione, il primo ed il secondo motivo di ricorso devonoessere rigettati, il terzo ed il quinto devono essere accolti, conassorbimento del quarto motivo, e la sentenza impugnata va cassata conriferimento ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 4783/2017Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 7340/2026Data pubblicazione 26/03/2026secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, procedaa nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e quinto motivo di ricorso, rigettati il primo esecondo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.P.Q.M.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/02/2026 e, aseguito di riconvocazione, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteValentino LenociP.Q.MLa Corte accoglie il terzo e quinto motivo di ricorso, rigettati il primo esecondo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.P.Q.M.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/02/2026 e, aseguito di riconvocazione, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteValentino Lenoci
Sentenza Cassazione n. 07340/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris