CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07435/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cancelleria SENTENZA oggi, 20 FEB, 2624 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale ' di Nola; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 marzo 2022, il Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la sospensione o revoca dell'ordine di demolizione n. 21/2016 emesso a seguito della sentenza di condanna n.39/97 del 19 febbraio 1997 dal Tribunale di Noia, irrevocabile il 11 novembre 1998, per contravvenzioni urbanistiche. 2. Avverso l'ordinanza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che il giudice si sarebbe basato sulla testimonianza del consulente tecnico del Comune di Terzigno, senza aver risposto al motivo difensivo, con cui si sollecitava l'acquisizione della documentazione relativa all'istanza di sanatoria pendente presso detto Comune, e sulla quale quest'ultimo avrebbe dovuto decidere. Si richiama anche una sentenza del giudice amministrativo, con la quale era stata annullata l'ordinanza di acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2.2. In secondo luogo, si lamenta la violazione di legge, per avere il Tribunale rigettato l'istanza, avendo ritenuto insussistente l'opponibilità del diritto all'inviolabilità del domicilio, senza aver motivato in ordine alla proporzione della misura al caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] l Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi di legittimità secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato un provvedimento, amministrativo o giurisdizionale, che si ponga in contrasto insanabile con la demolizione stessa (ex plurimis, Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 04/03/2016, Rv. 266763; Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Rv. 261212). Nella specie, si sono ampiamente considerati gli elementi ostativi alla sanabilità dell'abuso, trattandosi di opera ancora non ultimata entro il 31 dicembre 1993 e di istanza amministrativa priva di elaborati grafici e documentazione tecnica, nonché di edificazione in area protetta, zona sismica e zona rossa. Né possono valere in contrario i richiami della difesa alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 3170 del 2019, perché la stessa si riferisce all'esercizio del potere amministrativo di acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio dell'ente Parco, ma nulla afferma circa l'effettiva sanabilità dell'immobile. 3.2. Il secondo motivo di doglianza è formulato in modo non specifico, non essendo chiarite le esigenze che giustificherebbero il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di demolizione e non emergendo dagli atti alcun indice di violazione del canone di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020. In particolare, si devono valutare: la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria (ex multis, Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950). Ma è sufficiente osservare, quanto al caso di specie, che l'Autorità giudiziaria, nel dare esecuzione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l'unica abitazione familiare, è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla Corte EDU, a condizione che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto. Ma tali fatti, ove allegati dall'autore dell'abuso, non possono dipendere dalla sua inerzia ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell'ordine, non potendo il condannato lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l'ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia (ex multis, Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023, Rv. 284627). 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000