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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22943/2026

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ello di LecceEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi, che hainsistito nei motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 12 novembre 2025 la Corte di appello di Lecce haconfermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Gup delTribunale di Brindisi in data 5 dicembre 2024, con la quale l’imputato appellanteCosimo Marangio era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusioneed euro seicento di multa, perché ritenuto responsabile del reato di rapinaaggravata in concorso.2.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il Marangio,tramite il difensore di fiducia sulla base di tre motivi con i quali eccepisce:-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione diresponsabilità concorsuale nella rapina, nonostante elementi di fatto di segnocontrario (mancata fuga all’arrivo delle Forze dell’Ordine; restituzione del borselloalla vittima; imprevedibilità dell’azione dell’autore materiale della rapina, il qualeaveva chiesto di essere accompagnato ad un incontro con la persona offesa perriscuotere un credito);-violazione di legge e vizio di motivazione circa il mancato esercizio dei poteridi integrazione probatoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. al fine di verificarel’attendibilità della versione fornita dal ricorrente e di pervenire ad una correttaricostruzione dei fatti, attraverso l’esame della persona offesa e l’acquisizione delfascicolo processuale del coimputato, prosciolto a seguito di separato giudizio;-violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancatavalutazione della lieve entità del fatto, alla omessa diminuzione della pena per ilreale apporto all’azione delittuosa, all’applicazione dell’aggravante delle piùpersone riunite, al rigetto dell’istanza di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen.Con memoria di replica alle conclusioni della Procura generale, pervenuta indata 1 giugno 2026, la difesa ha contestato la richiesta di inammissibilità,insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti ecomunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in sededi appello e definite in termini adeguati dalla Corte di merito.2.

Deve in primo luogo ribadirsi il principio di diritto secondo cui èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la primavolta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni statoe grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti alsindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio deltantum devolutum quantum appellatum (da ultimo, Sez. 2, n. 7532 del25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 – 01).Ne consegue che la censura relativa alla richiesta di rinnovazione istruttoriatramite acquisizione del fascicolo processuale del coimputato – giudicatoseparatamente – non è suscettibile di esame, in quanto dall’atto di appello e daltesto della sentenza impugnata si evince unicamente la richiesta di rinnovazionedell’esame dibattimentale della persona offesa.Lo stesso dicasi per la diminuente della minima importanza dell’opera prestatanell’esecuzione del reato, richiesta per la prima volta in cassazione nel contestodel terzo motivo di ricorso, estranea ai motivi di appello (la sentenza impugnataindica, in ogni caso, la sinergia dell’azione dei complici – pagine 4 e 5).3.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, da trattarsi all’inizio perevidente priorità logica, correttamente la Corte di merito ha ritenuto superflual’escussione della vittima della rapina, in quanto le dichiarazioni di quest’ultima,così come acquisite in atti, in ragione del rito, sono apparse del tutto idonee esufficienti a fondare il giudizio di responsabilità del Marangio.In ogni caso si evidenzia che i riferimenti del ricorrente alle prove acquisitenel giudizio celebratosi con rito ordinario a carico del concorrente sono irrilevanti,in quanto nel giudizio di appello avverso sentenza resa con rito abbreviato nondeve farsi luogo a rinnovazione istruttoria ove la stessa sia finalizzata ad acquisireprove o documenti assunti nel parallelo giudizio dibattimentale celebrato neiconfronti dei concorrenti nel reato ovvero ad escutere testi già auditi in talegiudizio, non trattandosi di prove qualificabili come «sopravvenute o scoperte dopoil giudizio di primo grado» ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la loronovità deriva esclusivamente dalla scelta del rito alternativo e dalla conseguenterinuncia al diritto di difendersi provando (Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025,Alessandria, Rv. 288927 – 02).4.

Il primo motivo è reiterativo e consiste in una alternativa – e, per questo,non consentita – valutazione di merito della fattispecie.Va precisato al riguardo che nel caso – come quello in esame – di cosiddetta"doppia conforme" l’erronea valutazione del materiale istruttorio può essereeccepito soltanto come vizio del travisamento della prova, per utilizzazione diun'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione diuna prova decisiva, e può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. solo qualora il ricorrenterappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamentetravisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nellamotivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv. 269217 – 01).Nell’ipotesi in esame, non è stato eccepito il travisamento e la contestazionedella valutazione delle prove dichiarative attiene a profili di merito.

Ritiene ilCollegio come la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato le proprieconclusioni tratte sulla base della documentazione acquisita agli atti in ragione delrito, tenendo anche in debita considerazione i rilievi difensivi svolti.

In particolare,i giudici di merito hanno valorizzato le circostanziate dichiarazioni della vittimadella rapina, riscontrate dagli accertamenti di polizia (intervenuta una pattuglia, aseguito di richiesta di [OSCURATO:PERSONA], presente sul luogo della rapina, il Marangio sidava alla fuga con l’autovettura del complice e, bloccato dagli agenti, ammettevala propria responsabilità; il sequestro all’interno del veicolo dava esito positivo, inquanto venivano rinvenuti oggetti sottratti alla vittima; l’[OSCURATO:PERSONA] confermava ladescrizione dei rapinatori, contribuendo alla loro sicura identificazione).Infine, è stata ritenuta inverosimile la versione dell’imputato secondo cui eglisi sarebbe limitato ad assistere all’aggressione, assumendo un ruolo meramentepassivo, in contrasto con la lettura unitaria e non parcellizzata degli elementiprobatori (pagine 4 e 5 della sentenza impugnata).5.

Per quanto attiene alle ulteriori questioni prospettate nel terzo motivo diricorso deve rilevarsi che la censura relativa all’aggravante delle più personeriunite risulta estranea alla motivazione della sentenza impugnata.

L’imputatoaveva eccepito “l’erroneità della contestata aggravante di più persone riunite” solonel titolo del terzo motivo di appello (pagina 8), senza sviluppare alcunaargomentazione al riguardo, a fronte della puntuale argomentazione sul punto daparte del Tribunale, che aveva evidenziato la sinergica azione delittuosa dei duecomplici, secondo la ricostruzione dei fatti confermata dalla Corte di merito.In tema di motivazione della sentenza, infatti, il giudice dell'impugnazione nonè obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di censure, nel caso incui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez.6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo, Rv. 283268 – 01).L’attenuante della lieve entità del fatto è stata riconosciuta sin dal giudizio diprimo grado, in regime di equivalenza con le aggravanti della rapina.Infine, la sospensione del processo con messa alla prova è stata a ragionenegata per via del limite oggettivo previsto dal primo comma dell’art. 168-biscod.pen.6.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 12 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di LecceEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi, che hainsistito nei motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 12 novembre 2025 la Corte di appello di Lecce haconfermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Gup delTribunale di Brindisi in data 5 dicembre 2024, con la quale l’imputato appellanteCosimo Marangio era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusioneed euro seicento di multa, perché ritenuto responsabile del reato di rapinaaggravata in concorso.2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il Marangio,tramite il difensore di fiducia sulla base di tre motivi con i quali eccepisce:-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione diresponsabilità concorsuale nella rapina, nonostante elementi di fatto di segnocontrario (mancata fuga all’arrivo delle Forze dell’Ordine; restituzione del borselloalla vittima; imprevedibilità dell’azione dell’autore materiale della rapina, il qualeaveva chiesto di essere accompagnato ad un incontro con la persona offesa perriscuotere un credito);-violazione di legge e vizio di motivazione circa il mancato esercizio dei poteridi integrazione probatoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. al fine di verificarel’attendibilità della versione fornita dal ricorrente e di pervenire ad una correttaricostruzione dei fatti, attraverso l’esame della persona offesa e l’acquisizione delfascicolo processuale del coimputato, prosciolto a seguito di separato giudizio;-violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancatavalutazione della lieve entità del fatto, alla omessa diminuzione della pena per ilreale apporto all’azione delittuosa, all’applicazione dell’aggravante delle piùpersone riunite, al rigetto dell’istanza di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen.Con memoria di replica alle conclusioni della Procura generale, pervenuta indata 1 giugno 2026, la difesa ha contestato la richiesta di inammissibilità,insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti ecomunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in sededi appello e definite in termini adeguati dalla Corte di merito.2. Deve in primo luogo ribadirsi il principio di diritto secondo cui èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la primavolta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni statoe grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti alsindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio deltantum devolutum quantum appellatum (da ultimo, Sez. 2, n. 7532 del25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 – 01).Ne consegue che la censura relativa alla richiesta di rinnovazione istruttoriatramite acquisizione del fascicolo processuale del coimputato – giudicatoseparatamente – non è suscettibile di esame, in quanto dall’atto di appello e daltesto della sentenza impugnata si evince unicamente la richiesta di rinnovazionedell’esame dibattimentale della persona offesa.Lo stesso dicasi per la diminuente della minima importanza dell’opera prestatanell’esecuzione del reato, richiesta per la prima volta in cassazione nel contestodel terzo motivo di ricorso, estranea ai motivi di appello (la sentenza impugnataindica, in ogni caso, la sinergia dell’azione dei complici – pagine 4 e 5).3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, da trattarsi all’inizio perevidente priorità logica, correttamente la Corte di merito ha ritenuto superflual’escussione della vittima della rapina, in quanto le dichiarazioni di quest’ultima,così come acquisite in atti, in ragione del rito, sono apparse del tutto idonee esufficienti a fondare il giudizio di responsabilità del Marangio.In ogni caso si evidenzia che i riferimenti del ricorrente alle prove acquisitenel giudizio celebratosi con rito ordinario a carico del concorrente sono irrilevanti,in quanto nel giudizio di appello avverso sentenza resa con rito abbreviato nondeve farsi luogo a rinnovazione istruttoria ove la stessa sia finalizzata ad acquisireprove o documenti assunti nel parallelo giudizio dibattimentale celebrato neiconfronti dei concorrenti nel reato ovvero ad escutere testi già auditi in talegiudizio, non trattandosi di prove qualificabili come «sopravvenute o scoperte dopoil giudizio di primo grado» ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la loronovità deriva esclusivamente dalla scelta del rito alternativo e dalla conseguenterinuncia al diritto di difendersi provando (Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025,Alessandria, Rv. 288927 – 02).4. Il primo motivo è reiterativo e consiste in una alternativa – e, per questo,non consentita – valutazione di merito della fattispecie.Va precisato al riguardo che nel caso – come quello in esame – di cosiddetta"doppia conforme" l’erronea valutazione del materiale istruttorio può essereeccepito soltanto come vizio del travisamento della prova, per utilizzazione diun'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione diuna prova decisiva, e può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. solo qualora il ricorrenterappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamentetravisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nellamotivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv. 269217 – 01).Nell’ipotesi in esame, non è stato eccepito il travisamento e la contestazionedella valutazione delle prove dichiarative attiene a profili di merito. Ritiene ilCollegio come la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato le proprieconclusioni tratte sulla base della documentazione acquisita agli atti in ragione delrito, tenendo anche in debita considerazione i rilievi difensivi svolti. In particolare,i giudici di merito hanno valorizzato le circostanziate dichiarazioni della vittimadella rapina, riscontrate dagli accertamenti di polizia (intervenuta una pattuglia, aseguito di richiesta di [OSCURATO:PERSONA], presente sul luogo della rapina, il Marangio sidava alla fuga con l’autovettura del complice e, bloccato dagli agenti, ammettevala propria responsabilità; il sequestro all’interno del veicolo dava esito positivo, inquanto venivano rinvenuti oggetti sottratti alla vittima; l’[OSCURATO:PERSONA] confermava ladescrizione dei rapinatori, contribuendo alla loro sicura identificazione).Infine, è stata ritenuta inverosimile la versione dell’imputato secondo cui eglisi sarebbe limitato ad assistere all’aggressione, assumendo un ruolo meramentepassivo, in contrasto con la lettura unitaria e non parcellizzata degli elementiprobatori (pagine 4 e 5 della sentenza impugnata).5. Per quanto attiene alle ulteriori questioni prospettate nel terzo motivo diricorso deve rilevarsi che la censura relativa all’aggravante delle più personeriunite risulta estranea alla motivazione della sentenza impugnata. L’imputatoaveva eccepito “l’erroneità della contestata aggravante di più persone riunite” solonel titolo del terzo motivo di appello (pagina 8), senza sviluppare alcunaargomentazione al riguardo, a fronte della puntuale argomentazione sul punto daparte del Tribunale, che aveva evidenziato la sinergica azione delittuosa dei duecomplici, secondo la ricostruzione dei fatti confermata dalla Corte di merito.In tema di motivazione della sentenza, infatti, il giudice dell'impugnazione nonè obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di censure, nel caso incui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez.6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo, Rv. 283268 – 01).L’attenuante della lieve entità del fatto è stata riconosciuta sin dal giudizio diprimo grado, in regime di equivalenza con le aggravanti della rapina.Infine, la sospensione del processo con messa alla prova è stata a ragionenegata per via del limite oggettivo previsto dal primo comma dell’art. 168-biscod.pen.6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 12 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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