CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12416/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24161-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 2254 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 62/2013 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositata il 16/09/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento in rettifica operata dalla Agenzia con cui riteneva non soggetta ad iva la prestazione eseguita dalla GPM [OSCURATO:PERSONA] spa a favore della [OSCURATO:SOCIETA] , e quindi recuperava la detrazione effettuata dal cessionario . Tale avviso era impugnato dalla [OSCURATO:SOCIETA] e tale vicenda giudiziaria si concludeva con la sentenza della Suprema Corte dep. il 21 6 2012 con cui con cui si affermava la non assoggettabilità delle suddette prestazioni ad iva . A seguito della intervenuta contestazione sulla assoggettabilità ad iva di tale prestazione da parte dell'ufficio , la GPM [OSCURATO:PERSONA] ( a cui erano subentrate dopo la cancellazione della società, durante il contenzioso le socie : soc. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]) chiedeva il rimborso dell'iva a suo tempo versata , e poi impugnava il silenzio rifiuto formatosi . Sia la Ctp che la Ctr riconoscevano il diritto al rimborso mai estintosi proprio per l'effetto della richieste effettuate ben prima della sentenza della Suprema Corte sopra citata . Avverso la sentenza della Ctr della Liguria n. 62 del 2013 , era proposto dalla Agenzia delle Entrate ricorso in cassazione affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile : i) Violazione e \o falsa applicazione degli artt 21 , 68, 69 dlgs n. 546\92 in relazione all'art. 360 comma i n 3 cpc. Si costituiva con controricorso la sola società [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo che il ricorso fosse dichiarato infondato. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce che la Ctr era incorso nel vizio di violazione di legge non avendo ritenuto che il diritto al rimborso nasceva dalla sentenza dlela Corte di Cassazione del giugno 2012 , e poiché successivamente a tale data nessuna richiesta era stata presentata , doveva essere dichiarata la decadenza di cui all'art. 21 DPR 546\92 . Il motivo è infondato . In tema di IVA, questa Corte ha chiarito che è indispensabile ai fini del pagamento dell'iva , che le prestazioni siano effettivamente assoggettabili all'IVA, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento sia il pagamento dell'imposta da parte del cedente che la detrazione da parte del cessionario operata nella sua dichiarazione IVA. Quale corollario di tale principio ne discende , che il cedente ha diritto di chiedere all'amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass., 13/06/2018, n. 15536, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme). Nel caso non è in discussione la non assoggettabilità all'iva della prestazione di cui alla fattura in contestazione, sià perché la stessa Agenzia aveva contestato la detrazione operata dal cessionario sia perché è stata definitivamente affermata dalla Suprema Corte con effetto di giudicato tra le parti. Il motivo del ricorso presuppone che la decisone della Corte nel ritenere non assoggettabile ad iva una determinata prestazione abbia natura costitutiva , e cioè che il diritto al rimborso e sorto per effetto della sentenza , il che non è . in altre parole, nel caso la sentenza della Suprema Corte si è limitata ad affermare che l'imposta IVA non era dovuta "ab origine", e quindi non doveva essere affatto versata, restando privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente ab origine e quindi non correttamente versata. Trattasi di sentenza di mero accertamento , sicchè le istanze di rimborso precedentemente proposte, ed indicate dallo stesso ricorrente in questo grado, non possono essere considerare come tamquam non esset . Per effetto del rigetto del ricorso , le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo . P. Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3500 oltre oneri di legge Roma 24 3 2021 Il president