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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25565/2026

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!Numero registro generale 23210/2025Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 25565/2026Data pubblicazione 18/09/2026L A C O R T E SU P R E M A DI C A S SA Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] PresidenteADRIANA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Conflitto negativodi giurisdizioneMILENA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneGIULIA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneUd. 26/05/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Cron.[OSCURATO:PERSONA] Rel.

Consigliere R.G. n. 23210/2025EMILIO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGUGLIELMO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 23210-2025proposto d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA] per laLOMBARDIA, con l'ordinanza n. 3631/2025 depositata il 10/11/2025 nella causatra:[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente non costituito in questa fase –controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’’Ente, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e VINCENZOSTUMPO;, ;- resistente non costituito in queta fase -Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23210/2025Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 25565/2026Data pubblicazione 18/09/2026lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale chiede che la Corte accolga il conflitto di giurisdizione.1. [OSCURATO:PERSONA], cessato il rapporto di lavoro subordinato, avevaproposto all’INPS, in data 5 ottobre 2020, domanda di indennità mensileNASpI, accolta in data 14 ottobre 2020, quindi, aperta la partita IVA perl’esercizio di attività libero professionale di avvocato in data 16 febbraio2021, aveva presentato, in data 10 maggio 2021, domanda di anticipazionedella NASpI per attività autonoma, in specie libero professionale, respintadall’Inps per tardività.2.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n.738 dell’8 marzo 2023, ha declinato lagiurisdizione ritenendo che si vertesse in tema di giurisdizione di legittimitàdell’atto amministrativo.3. [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia, innanzi al quale ilgiudizio è stato riassunto, con l’ordinanza in epigrafe indicata solleva ilconflitto di giurisdizione sul rilievo che l’oggetto complessivo della domandaintrodotta con il ricorso introduttivo, consistente nel riconoscimento deldiritto al pagamento, nella misura di legge, in forma dilazionata o in unicasoluzione, della prestazione indennitaria denominata Naspi, inerisce a unasituazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo nondegradabile ad interesse legittimo.4.

L’Ufficio del Pubblico Ministero ha chiesto affermarsi la giurisdizione delgiudice ordinario.5.

L’INPS ha depositato memoria difensiva e memoria illustrativa adesiva alleconclusioni del PG.RAGIONI DELLA DECISIONE6.

Correttamente il [OSCURATO:PERSONA] milanese ha ritenutoche l’oggetto della domanda giurisdizionale proposta dal Tamburrini siacostituita dal riconoscimento del diritto soggettivo al pagamento, nellamisura di legge, in forma dilazionata o in unica soluzione, della prestazioneindennitaria di disoccupazione c.d.

NASpI.Numero registro generale 23210/2025Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 25565/2026Data pubblicazione 18/09/20267.

In tal senso, deve rilevarsi che nessun dubbio può sussistere circa la naturadi diritto soggettivo della posizione giuridica soggettiva diretta ad ottenerela prestazione rivendicata dagli assicurati nelle controversie come quella inesame, atteso che l’Istituto accerta la sussistenza o meno dei requisiti dellaprestazione medesima senza esercitare, al riguardo, alcuna discrezionalità(cfr., sulla prestazione in argomento, ex aliis: Cass.31 marzo 2025, n. 8422;Cass. 21 gennaio 2025, n. 1445; Cass. 6 dicembre 2024, n. 31398; nonché:Corte Cost., 20 maggio 2024, n. 90; Corte Cost., 14 ottobre 2021, n. 194).8.

La circostanza per cui la denominazione degli atti con i quali l’Enteprevidenziale, al quale è demandata la verifica in ordine alla sussistenza deirequisiti normativi per la configurazione di detto diritto, sia quella diprovvedimento non converte l’azione amministrativa in attività concessoriané muta la natura giuridica della situazione giuridica soggettiva pienadell’avente diritto.9.

La domanda di condanna al pagamento di prestazione contro ladisoccupazione è, invero, volta a far valere una posizione creditoria correlataad un diritto soggettivo previsto dalla legge che: a) ai fini del suoriconoscimento richiede la verifica, da parte dell’Ente previdenziale, dellasussistenza dei requisiti previsti dalla legge; b) per sua natura, non èsuscettibile di essere affievolito dal potere di autorizzazione dell’enteerogatore che non esercita, in merito, valutazioni discrezionali neppuretecniche.10.

Del resto, risulta consolidata ed acquisita la giurisprudenza di legittimitàsecondo cui gli atti degli enti previdenziali diretti all’accertamento non hannonatura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto ma di meracertazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall’ente laprestazione, l’azione dell’assicurato tendente ad ottenere la prestazione o ilripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimentodi diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesadell’assicurato (ex plurimis, Cass. 10 giugno 1999, n. 5725; Cass. 6 agosto2004 n. 15267; Cass. 10 febbraio 2006, n. 3404).Numero registro generale 23210/2025Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 25565/2026Data pubblicazione 18/09/202611.

E’ di tutta evidenza, quindi, che la devoluzione della questione investe ilgiudicante dell’intera controversia, imponendogli, nell’ambito del poteredispositivo delle parti, di verificare la sussistenza di tutti i requisiti di legge,senza che tale indagine possa in alcun modo essere limitata dalladeterminazione e dalla relativa motivazione adottata in sede amministrativa(ex multis: Cass., 24 settembre 2010, n. 20227; Cass., 8 luglio 2019, n.18314; Cass., 23 luglio 2015, n. 15521; Cass., 13 febbraio 2013, n. 3540).12.

Ne discende, dunque, che la giurisdizione è del giudice ordinario, atteso che,in materia di attribuzione (e revoca) o meno dell’indennità NASpI, in formarateale o in forma anticipata, l’Istituto emana un atto di mera certazionedell’esistenza o meno dei requisiti formali e sostanziali del diritto allaprestazione richiesta, senza alcun esercizio di discrezionalità.13.

In definitiva, dalla natura della posizione giuridica soggettiva rispetto allarichiesta dell’indennità c.d.

NASpI (sia in forma rateale che in unicasoluzione, c.d. anticipata) e proprio in virtù del petitum sostanziale dellacontroversia, discende la giurisdizione del giudice ordinario, in specie ai sensidell’art. 442 c.p.c., non rilevando affatto la prospettazione dell’assicuratoricorrente.14.

Va, dunque, cassata la declinatoria della giurisdizione, affermata lagiurisdizione del giudice ordinario e le parti rimesse innanzi al giudiceordinario, al quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudiziosul conflitto, per avere in questa sede l'INPS svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, per l’effetto cassala sentenza n.738 dell’8 marzo 2023 del Tribunale di Milano, e rimette leparti innanzi al giudice ordinario con termine di legge per la riassunzione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili del26 maggio 2026Il PresidentePasquale D’AscolaNumero registro generale 23210/2025Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 25565/2026Data pubblicazione 18/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 23210/2025Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 25565/2026Data pubblicazione 18/09/2026L A C O R T E SU P R E M A DI C A S SA Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] PresidenteADRIANA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Conflitto negativodi giurisdizioneMILENA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneGIULIA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneUd. 26/05/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Cron.[OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere R.G. n. 23210/2025EMILIO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGUGLIELMO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 23210-2025proposto d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA] per laLOMBARDIA, con l'ordinanza n. 3631/2025 depositata il 10/11/2025 nella causatra:[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente non costituito in questa fase –controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’’Ente, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e VINCENZOSTUMPO;, ;- resistente non costituito in queta fase -Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23210/2025Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 25565/2026Data pubblicazione 18/09/2026lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale chiede che la Corte accolga il conflitto di giurisdizione.1. [OSCURATO:PERSONA], cessato il rapporto di lavoro subordinato, avevaproposto all’INPS, in data 5 ottobre 2020, domanda di indennità mensileNASpI, accolta in data 14 ottobre 2020, quindi, aperta la partita IVA perl’esercizio di attività libero professionale di avvocato in data 16 febbraio2021, aveva presentato, in data 10 maggio 2021, domanda di anticipazionedella NASpI per attività autonoma, in specie libero professionale, respintadall’Inps per tardività.2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n.738 dell’8 marzo 2023, ha declinato lagiurisdizione ritenendo che si vertesse in tema di giurisdizione di legittimitàdell’atto amministrativo.3. [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia, innanzi al quale ilgiudizio è stato riassunto, con l’ordinanza in epigrafe indicata solleva ilconflitto di giurisdizione sul rilievo che l’oggetto complessivo della domandaintrodotta con il ricorso introduttivo, consistente nel riconoscimento deldiritto al pagamento, nella misura di legge, in forma dilazionata o in unicasoluzione, della prestazione indennitaria denominata Naspi, inerisce a unasituazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo nondegradabile ad interesse legittimo.4. L’Ufficio del Pubblico Ministero ha chiesto affermarsi la giurisdizione delgiudice ordinario.5. L’INPS ha depositato memoria difensiva e memoria illustrativa adesiva alleconclusioni del PG.RAGIONI DELLA DECISIONE6. Correttamente il [OSCURATO:PERSONA] milanese ha ritenutoche l’oggetto della domanda giurisdizionale proposta dal Tamburrini siacostituita dal riconoscimento del diritto soggettivo al pagamento, nellamisura di legge, in forma dilazionata o in unica soluzione, della prestazioneindennitaria di disoccupazione c.d. NASpI.Numero registro generale 23210/2025Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 25565/2026Data pubblicazione 18/09/20267. In tal senso, deve rilevarsi che nessun dubbio può sussistere circa la naturadi diritto soggettivo della posizione giuridica soggettiva diretta ad ottenerela prestazione rivendicata dagli assicurati nelle controversie come quella inesame, atteso che l’Istituto accerta la sussistenza o meno dei requisiti dellaprestazione medesima senza esercitare, al riguardo, alcuna discrezionalità(cfr., sulla prestazione in argomento, ex aliis: Cass.31 marzo 2025, n. 8422;Cass. 21 gennaio 2025, n. 1445; Cass. 6 dicembre 2024, n. 31398; nonché:Corte Cost., 20 maggio 2024, n. 90; Corte Cost., 14 ottobre 2021, n. 194).8. La circostanza per cui la denominazione degli atti con i quali l’Enteprevidenziale, al quale è demandata la verifica in ordine alla sussistenza deirequisiti normativi per la configurazione di detto diritto, sia quella diprovvedimento non converte l’azione amministrativa in attività concessoriané muta la natura giuridica della situazione giuridica soggettiva pienadell’avente diritto.9. La domanda di condanna al pagamento di prestazione contro ladisoccupazione è, invero, volta a far valere una posizione creditoria correlataad un diritto soggettivo previsto dalla legge che: a) ai fini del suoriconoscimento richiede la verifica, da parte dell’Ente previdenziale, dellasussistenza dei requisiti previsti dalla legge; b) per sua natura, non èsuscettibile di essere affievolito dal potere di autorizzazione dell’enteerogatore che non esercita, in merito, valutazioni discrezionali neppuretecniche.10. Del resto, risulta consolidata ed acquisita la giurisprudenza di legittimitàsecondo cui gli atti degli enti previdenziali diretti all’accertamento non hannonatura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto ma di meracertazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall’ente laprestazione, l’azione dell’assicurato tendente ad ottenere la prestazione o ilripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimentodi diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesadell’assicurato (ex plurimis, Cass. 10 giugno 1999, n. 5725; Cass. 6 agosto2004 n. 15267; Cass. 10 febbraio 2006, n. 3404).Numero registro generale 23210/2025Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 25565/2026Data pubblicazione 18/09/202611. E’ di tutta evidenza, quindi, che la devoluzione della questione investe ilgiudicante dell’intera controversia, imponendogli, nell’ambito del poteredispositivo delle parti, di verificare la sussistenza di tutti i requisiti di legge,senza che tale indagine possa in alcun modo essere limitata dalladeterminazione e dalla relativa motivazione adottata in sede amministrativa(ex multis: Cass., 24 settembre 2010, n. 20227; Cass., 8 luglio 2019, n.18314; Cass., 23 luglio 2015, n. 15521; Cass., 13 febbraio 2013, n. 3540).12. Ne discende, dunque, che la giurisdizione è del giudice ordinario, atteso che,in materia di attribuzione (e revoca) o meno dell’indennità NASpI, in formarateale o in forma anticipata, l’Istituto emana un atto di mera certazionedell’esistenza o meno dei requisiti formali e sostanziali del diritto allaprestazione richiesta, senza alcun esercizio di discrezionalità.13. In definitiva, dalla natura della posizione giuridica soggettiva rispetto allarichiesta dell’indennità c.d. NASpI (sia in forma rateale che in unicasoluzione, c.d. anticipata) e proprio in virtù del petitum sostanziale dellacontroversia, discende la giurisdizione del giudice ordinario, in specie ai sensidell’art. 442 c.p.c., non rilevando affatto la prospettazione dell’assicuratoricorrente.14. Va, dunque, cassata la declinatoria della giurisdizione, affermata lagiurisdizione del giudice ordinario e le parti rimesse innanzi al giudiceordinario, al quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudiziosul conflitto, per avere in questa sede l'INPS svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, per l’effetto cassala sentenza n.738 dell’8 marzo 2023 del Tribunale di Milano, e rimette leparti innanzi al giudice ordinario con termine di legge per la riassunzione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili del26 maggio 2026Il PresidentePasquale D’AscolaNumero registro generale 23210/2025Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 25565/2026Data pubblicazione 18/09/2026
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