CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 22718/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie difensive dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per conto del ricorrente, depositate indata 19/5/2026;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe Vincenzo LAMUSTA, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe in data 31/10/2025 con cui la Corte d’appello diRoma in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma in data 25/2/2016, appellatadall’imputato, ritenuto l’assorbimenti dei reati di cui agli artt. 12 e 14 legge n. 497/1974 inquello di cui all’art. 23 legge n. 110/1075, ha rideterminato la pena inflitta in anni due e mesicinque di reclusione ed euro 9,022 di multa, con conferma nel resto;che a base dell’intervento correttivo sulla pena, la Corte distrettuale ha rettamenterichiamato – ed applicato – il dictum statuito da Sez. U, n. 41588 del 22/6/2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 270902, escludendo il concorso dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di armaclandestina con quelli di detenzione e porto illegale in luogo pubblico della medesima arma,con conseguente assorbimento ed eliminazione della frazione di pena irrogata a tale titolo;Che il ricorso - col quale, con motivo unico, si deduce asserita manifesta illogicità dellamotivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto sussistente, nei confronti dell’imputato, larecidiva qualificata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., senza tener conto della naturaoccasionale del delitto contestato e dell’assenza di una relazione qualificata con i reatiprecedentemente commessi; tema reiterato con la memoria difensiva depositata 11/6/2026 -è stato proposto per motivinon consentiti in sede di legittimità, perché reiterativo eriproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi (cfr.“svolgimento del processo” pag. 2 sent. imp. e motivo sub III dell’allegato atto di appelloconcernente la ritenuta recidiva e il diniego delle generiche), con argomentazioni immuni dailamentati vizi logico-giuridici, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delleargomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che “il ricco evariegato curriculum criminale dell’imputato ne denuncia, invero, l’ormai consolidata eradicata inclinazione delittuosa, rimasta refrattaria ai pur numerosi e anche incisivi interventipunitivi delle autorità, di talché la ricaduta del delitto non appare episodio sporadico eaccidentale, ma va piuttosto ritenuto concreta manifestazione di una personalità dallapericolosità qualificata, stabilmente e pervicacemente incline al crimine, indifferente alprecetto e alla sanzione e, dunque, meritevole di quell’inasprimento sanzionatorio indottodalla recidiva” (pag. 3 sent. imp.);Che, al contempo, il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati,perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti daltesto del provvedimento impugnato, alla luce della motivazione sopra riportata che èperfettamente conforme alla giurisprudenza nomofilattica in tema di recidiva;Che, in definitiva, le odierne censure sono del tutto confutative, rivalutative, reiterativee, quindi, aspecifiche perché non si confrontano con le puntuali ragioni che la Corteterritoriale, in replica alle analoghe doglianze già dedotte con l’atto di appello (cfr. atto diappello allegato per autosufficienza allo stesso ricorso), ha posto a sostegno in punto dellaravvisata recidiva e, quindi, dei conseguenti confermati aumenti di pena;Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale èprevisto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata delprovvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche,meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto disponel’art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc.pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n.38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01), con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]