CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 02108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 17/06/2021 del Tribunale della libertà di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere detenuto illecitamente gr. 40 in casa e gr. 170 occultati in cortile di cocaina in concorso con il coabitante Shenaj. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per essere stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza senza conoscere l'effettiva capacità stupefacente della sostanza sequestrata perché questa è stata soltanto pesata e esaminata con riferimento alla sola presenza del principio attivo e senza che tutti gli atti del procedimento siano stati trasmessi al Tribunale del Riesame nel rispetto dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione relativamente alle esigenze cautelari che sono state ravvisate senza spiegare perché [OSCURATO:PERSONA], anche se collocato agli arresti domiciliari in abitazione diversa da quella in cui è stata trovata la cocaina e sottoposto a vigilanza elettronica a distanza, dovrebbe attualmente reiterate condotte delittuose. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non contesta la detenzione illecita della cocaina sequestrata ma la idoneità dell'accertamento mediante narcotest ad appurare l'entità del principio attivo presente nella stessa. Tuttavia, risulta aspecifico perché non si confronta con la motivazione sviluppata dal Tribunale che, pur puntualizzando che dovranno effettuarsi ulteriori accertamenti mediante consulenza disposta dal Pubblico ministero o perizia disposta dal Giudice, ha tenuto conto della consistente quantità di cocaina rinvenuta (complessivamente gr. 210) e del dato di esperienza che da un grammo lordo si traggono 1 o 2 dosi medie si sostanza. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato diversi indizi convergenti a sostegno della detenzione a fini illeciti: nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] è stato rinvenuto un barattolo contenente creatina (sostanza compatibile con inkaglio dello stupefacente), ritagli di cellophane, 4 ovuli contenenti cocaina sono stati trovati addosso a [OSCURATO:PERSONA] e rilevanti somme in denaro nella sua dimora (euro 1800 in casa e 4000 in cantina). La mancata trasmissione degli atti ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., peraltro dedotta dal ricorrente senza specificare quali omissioni avrebbero influito sulle valutazioni del Tribunale, non inficia il ragionamento sviluppato nell'ordinanza senza incorrere in manifeste illogicità. 2. Anche il secondo motivo di ricorso, che non contesta la sussistenza di esigenze cautelari ma soltanto la scelta della misura proporzionata al caso, risulta aspecifico perché non si confronta con le argomentazioni che reggono la decisione impugnata, mentre il Tribunale ha non incongruamente considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto la sostanza illecita nella sua dimora; il controllo elettronico a distanza varrebbe a segnalare la fuga ma non condotte illecite all'interno dell'abitazione; l'indagato, che non ha una occupazione lecita, è stato identificato mediante le impronte digitali e segnalato per violazione delle norme sul controllo degli stupefacenti nel 2003 e nel 2021, per porto di grimaldelli nel 2019 e per resistenza a pubblico ufficiale nel 2020. 3. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 4 r_o tt/N spese processuali e dell.1 i euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc pen. Così deciso il 04/11/2021. Il C